Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo TRIPS, le Parti adottano tutte le misure ragionevolmente necessarie, conformemente al presente Accordo, a garantire una protezione reciproca delle indicazioni designate all’articolo 2 utilizzate in riferimento a prodotti originari del territorio delle Parti. Ciascuna delle Parti fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’uso di tali indicazioni su:
- prodotti identici o comparabili non originari del luogo identificato dall’indicazione in questione o che non soddisfano le altre condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte in questione;
- altri prodotti che non sono originari del luogo identificato dall’indicazione in questione, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del prodotto.
La protezione conferita al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui sia indicata la vera origine del prodotto o in cui l’indicazione protetta sia utilizzata in traduzione o con l’aggiunta di termini quali «genere», «tipo», «stile», «maniera», «imitazione», «metodo» o simili, compresi i segni grafici che possono suscitare confusione.
La protezione conferita ai paragrafi 1 e 2 si applica anche nel caso di prodotti originari del territorio delle Parti destinati all’esportazione e alla commercializzazione al di fuori di tale territorio.
La registrazione di un marchio contrario alle disposizioni di cui al paragrafo 1 o 2 è rifiutata o invalidata d’ufficio, se la legislazione della Parti lo prevede, o su richiesta di una parte interessata all’autorità competente. Se un marchio è stato depositato o registrato in buona fede, o se è stato acquisito tramite l’uso in buona fede prima dell’entrata in vigore di questo Accordo, il marchio può essere utilizzato nonostante la protezione e le norme d’uso dell’indicazione geografica definite nel presente Accordo, a condizione che non sussistano altri motivi che giustifichino l’invalidazione o la revoca del marchio in virtù della legislazione della Parte.
Le eccezioni di cui all’articolo 24 paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo TRIPS non si applicano alle indicazioni protette di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere (a) e (b) nonché paragrafo 2 lettere (a) e (b) del presente Accordo.
Quanto all’utilizzo delle indicazioni geografiche per i servizi, le Parti prevedono nel loro diritto nazionale misure adeguate ed efficaci tese a prevenire l’utilizzo di tali indicazioni in modo da indurre il pubblico in errore quanto all’origine geografica del servizio o da costituire un atto di concorrenza sleale.
Secondo quanto prescritto dall’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi , le Parti impediscono che gli stemmi, le bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni dell’altra Parte siano utilizzati o registrati come marchi, indicazioni geografiche o beni di proprietà intellettuale protetti come nomi di azienda o nomi di associazioni in modo non conforme alle condizioni definite dalle leggi e dai regolamenti della Parte interessata. La protezione si applica altresì ai segni potenzialmente confondibili con stemmi, bandiere e altri emblemi dello Stato o delle regioni delle Parti.