Sono parimenti riconosciute le decisioni giudiziarie relative al pagamento delle spese giudiziarie o al rimborso delle spese nell’ambito dell’assistenza legale (gratuito patrocinio), anche se il credito spetta allo Stato. 2 Le decisioni pronunciate in un processo penale su conclusioni di diritto civile, come pure quelle irroganti multe d’ordine in un processo civile od ordinanti un sequestro od altra misura provvisionale, non potranno essere né riconosciute né eseguite in base alla presente convenzione. Lo stesso vale quanto alle decisioni pronunciate in materia di fallimento o concordato. Le decisioni delle autorità amministrative incaricate, in Svizzera, di organizzare e vigilare la tutela, come anche le transazioni innanzi ad esse conchiuse, saranno, per quanto attiene alla presente convenzione, parificate alle decisioni e transazioni giudiziarie.
Le decisioni giudiziarie in materia civile, pronunciate in uno dei due Stati, sono riconosciute nell’altro, a condizione che:
- il riconoscimento della decisione non sia incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere; in particolare l’eccezione di cosa giudicata non s’opponga al riconoscimento della giusta legge di detto Stato;
- la decisione emani da giurisdizione competente giusta l’articolo 2;
- la decisione, conformemente alla legge dello Stato nel quale è stata pronunciata, sia cresciuta in giudicato;
- l’atto, o la citazione, che ha introdotto la causa, in caso di decisione contumaciale, sia stato notificato in tempo utile alla parte contumace, in proprie mani, o al suo mandatario. La notifica, se doveva aver luogo sul territorio dello Stato nel quale la decisione è fatta valere, deve risultare fatta tramite l’assistenza giuridica.