La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.
Lo Stato di esecuzione è vincolato dalle constatazioni di fatto come pure dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione che risultano dalla condanna.
Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, oppure qualora la legislazione di questo Stato lo prevedesse, lo Stato di esecuzione può, con decisione giudiziale o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest’ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato.