Se una persona che deve essere ascoltata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente in qualità di testimone o di perito si trova nel territorio di uno Stato contraente, quest’ultimo può chiedere che l’audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi seguenti qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio.
Lo Stato richiesto consente all’audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai suoi principi fondamentali. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirglieli previo comune accordo.
L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.
All’audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti:
- all’audizione è presente un rappresentante dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistito da un interprete. Il rappresentante provvede anche all’identificazione della persona da ascoltare e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che durante l’audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del proprio diritto, prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l’audizione continui a svolgersi conformemente a tali principi;
- le Autorità centrali possono concordare misure volte a proteggere la persona da ascoltare;
- l’audizione è condotta direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alle disposizioni del proprio diritto;
- su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto provvede a che la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;
- la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non testimoniare previsto dall’articolo 9.
Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone, dopo l’audizione l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell’audizione, le generalità delle persone ascoltate, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all’audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l’audizione. II verbale è trasmesso dall’Autorità centrale dello Stato richiesto all’Autorità centrale dello Stato richiedente.
Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che anche nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio in conformità al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare o non testimoniano il vero pur avendone l’obbligo, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.
Nei casi in cui apparisse opportuno e con l’assenso delle autorità giudiziarie competenti, gli Stati contraenti possono, a loro insindacabile giudizio, applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui prende parte una persona perseguita penalmente o un indiziato. In tal caso, la decisione se e in quale forma effettuare una videoconferenza è oggetto di una convenzione tra le Autorità centrali interessate che prendono tale decisione in conformità con il loro diritto interno e con gli accordi internazionali pertinenti, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici . Per le audizioni di persone perseguite penalmente o di indiziati è necessario il loro consenso.