Lo Stato richiesto, nei casi previsti all’articolo 20 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, comunica che gli oggetti sono stati posti al sicuro ed informa nel contempo se l’individuo richiesto acconsente alla loro restituzione direttamente alla persona lesa. Lo Stato richiedente comunica il più presto possibile allo Stato richiesto se rinuncia alla consegna degli oggetti, alla condizione espressa ch’essi siano restituiti al proprietario o altrimenti all’avente diritto o a un mandatario di quest’ultimi, su presentazione di un attestato di svincolo rilasciato dall’autorità, designata nominatamente, preposta al procedimento penale.
Gli oggetti menzionati all’articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione come anche, all’occorrenza, il ricavo della loro realizzazione sono possibilmente consegnati, anche senza speciale richiesta, contemporaneamente con l’individuo reclamato.
Si può nondimeno rinunciare alla consegna degli oggetti che non abbisognano allo Stato richiedente, ove una persona estranea al reato faccia valere i suoi diritti sugli stessi e sempreché le sue pretese non siano già state soddisfatte o garantite.
Lo Stato richiedente è autorizzato ad astenersi dall’obbligo di restituire gli oggetti allo Stato richiesto, previsto all’articolo 20 paragrafo 4 della Convenzione, sempreché nel territorio di quest’ultimo Stato, nessuna pretesa sia fatta valere sugli oggetti in parola.
All’atto della consegna degli oggetti, lo Stato richiesto, ove abbia rinunciato alla loro restituzione, non può far valere un diritto di pegno doganale od un’altra garanzia reale a tenore delle prescrizioni del diritto doganale o fiscale, salvo che il proprietario degli oggetti, leso dal reato, sia lui stesso tenuto al pagamento di siffatto tributo.