Le Parti contraenti si impegnano a collaborare nella lotta e prevenzione della criminalità, segnatamente della criminalità organizzata, del traffico illecito di stupefacenti, della criminalità economica, del riciclaggio, del terrorismo nonché di altri reati gravi di diritto comune quali:
- traffico illecito di armi, munizioni, sostanze esplosive e tossiche nonché materiali radioattivi;
- fabbricazione e messa in circolazione di documenti falsificati o contraffatti, titoli di credito nonché moneta falsa;
- reati contro oggetti di valore storico-culturale e oggetti d’arte;
- reati in relazione con la tecnologia ABC;
- reati in relazione con la tratta di esseri umani;
- reati in relazione con veicoli a motore.
Le Parti contraenti si prestano inoltre aiuto:
- mediante scambio di informazioni d’ordine criminalistico, segnatamente di statistica e tecnica criminali nonché di criminologia;
- mediante informazioni su regolamentazioni ed esperienze, oggetto del presente Accordo;
- mediante informazioni sui proventi di reato e
- nel settore della formazione specialistica e linguistica.