Il presente Trattato si prefigge di agevolare il più possibile la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni tra gli Stati contraenti in applicazione del Trattato doganale e dell’acquis di Schengen in materia di armi da fuoco.
Esso disciplina:
- le competenze e gli obblighi di comunicazione spettanti alle autorità competenti degli Stati contraenti nell’ambito dell’introduzione di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni dagli Stati contraenti in altri Stati Schengen nonché da un altro Stato Schengen in Liechtenstein;
- la circolazione transfrontaliera agevolata di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni tra gli Stati contraenti.
La circolazione transfrontaliera di armi non da fuoco, come pure la circolazione transfrontaliera con Stati terzi di armi, comprese quelle da fuoco, parti essenziali di armi e munizioni sono rette dal diritto applicabile degli Stati contraenti.