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0.362.311

Protocollo
tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della
Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

RU 2011 1333

Testo originale

Concluso il 28 febbraio 2008

Strumento di ratifica svizzero depositato il 28 ottobre 2008

Entrato in vigore il 7 aprile 2011

(Stato 7 aprile 2011)

La Confederazione Svizzera,
e
l’Unione europea e
la Comunità europea e
il Principato del Liechtenstein,

in seguito denominati «le Parti contraenti»,

visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004 1 (in seguito denominato «accordo di associazione»),

ricordando che l’articolo 16 dell’accordo di associazione prevede la possibilità per il Principato del Liechtenstein di aderire a detto accordo mediante un protocollo,

considerata la situazione geografica del Principato del Liechtenstein,

considerati gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione,

considerato l’auspicio del Principato del Liechtenstein di creare e mantenere uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e di essere quindi associato all’acquis di Schengen,

considerando che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 2 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,

considerando che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,

considerando appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro,

considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri,

considerando che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen 3 ,

considerando necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni,

considerando che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni,

visto il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera 4 ,

rammentando il legame fra l’acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»,

considerando che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Conformemente all’articolo 16 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (in seguito denominato «accordo di associazione»), il Principato del Liechtenstein (in seguito denominato «Liechtenstein») aderisce all’accordo di associazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo. L’adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le Parti contraenti secondo le regole e le procedure stabilite dal presente protocollo.

Art. 2

Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni previste in detti allegati.

Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato del presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell’acquis di Schengen.

Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell’acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell’accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo

Art. 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 1‒4, agli articoli 4‒6 e 8‒10, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 13 dell’accordo di associazione.

Art. 4

La presidenza del comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell’Unione europea. A livello di alti funzionari e di ministri, la presidenza è esercitata a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e, rispettivamente, dal rappresentante del Governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Art. 5

L’adozione di nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i loro rispettivi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali. Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione è esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

  1. a) Il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «Consiglio») comunica immediatamente al Liechtenstein l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione») nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.
  2. Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.

il presente protocollo non è più considerato applicabile, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro novanta giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni. Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b) e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, è fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.

Qualora:

  1. il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure
  2. il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui ai paragrafi 2, lettera a), o 5, lettera a); oppure
  3. il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;
  1. a) Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen5 l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà, né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.
  2. Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce al più tardi entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante da una notifica eseguita a norma della lettera a).

Art. 6

Nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi.

Art. 7

Per i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo pari allo 0,071 per cento dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.

Art. 8

Il presente protocollo lascia impregiudicati l’accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.

Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali accordi futuri tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Art. 9

Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso delle Parti al presente protocollo, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.

Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e agli articoli da 4 a 6 dell’accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data in cui è firmato il presente protocollo.

Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.

Art. 10

Le disposizioni di cui all’articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all’articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti. I membri del Consiglio che rappresentano rispettivamente il Governo dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano. I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, si applicano solo alcune delle disposizioni di cui all’articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nel loro rispettivo Stato membro.

L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, come opportuno, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.

Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 13 dell’accordo di associazione sono applicati.

Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.

Art. 11

Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

Nell’eventualità che la Svizzera denunci l’accordo di associazione o il presente protocollo o che l’accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l’accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l’Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.

Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Art. 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il ventotto febbraio duemilaotto.

Per la
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per
l’Unione europea:

Maté Dragutin

Per la
Comunità europea:

Franco Frattini

Per il
Principato del Liechtenstein:

Otmar Hasler

Allegato

(art. 2 par. 2)

Il Liechtenstein applicherà le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 10:

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1); decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (C(2005) 409 def.) e decisione della Commissione del 28 giugno 2006 sulle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (C(2006) 2909 def.);

Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44);

Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54);

Decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25);

Decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 45);

Decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46);

Decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18);

Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48);

Decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che fissa le modalità per l’attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (C(2005) 5159 def.);

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3);

Decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26);

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18);

Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23);

Decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione nel paese ospitante in materie inerenti all’immigrazione clandestina (GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8);

Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26);

Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1);

Decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006, che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77);

Decisione 2006/628/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15);

Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41);

Rettifica della decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema d’informazione visti. Questa rettifica non riguarda la versione italiana;

Decisione 2006/757/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1);

Decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 42);

Decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29);

Decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13);

Raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone (C(2006) 5186 def.);

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89, e rettifica in GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26);

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4);

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1, e rettifica in GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3);

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23, e rettifica in GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10);

Regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1, e rettifica in GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3);

Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78, e rettifica in GU L 27 del 22.2.2007, pag. 43);

Decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20);

Decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29);

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 16.6.2007, pag. 22);

Decisione 2007/533/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63);

Decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 50);

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30);

Decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 26);

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007–2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3);

Decisione 2007/866/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 92).

Atto Finale

I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera
e
dell’Unione Europea e
della Comunità Europea e
del Principato del Liechtenstein,

in seguito denominati «Parti contraenti»,

riuniti a Bruxelles il ventotto febbraio duemilaotto per la firma del Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari delle Parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

  1. Dichiarazione comune delle Parti contraenti su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
  2. Dichiarazione comune delle Parti contraenti relative all’articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 20006 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
  3. Dichiarazione della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne
  4. Dichiarazione del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale
  5. Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b
  6. Dichiarazione del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione
  7. Dichiarazione della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013
  8. Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte
  9. Dichiarazione comune sui comitati misti

Dichiarazioni comuni delle Parti contraenti

Dichiarazione comune
delle Parti contraenti sull’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

Le Parti contraenti prendono atto della necessità di concludere convenzioni ulteriori per l’associazione della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, sull’impronta delle convenzioni concordate con la Norvegia e l’Islanda.

Dichiarazione comune
delle Parti contraenti relative all’articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea

Le Parti contraenti convengono che il Liechtenstein può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo del Liechtenstein nell’ambito dei procedimenti per i quali esso avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l’uso dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima. Se, in un caso particolare, il Liechtenstein rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, deve motivare la decisione per iscritto.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione
della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne

La Comunità europea e il Liechtenstein convengono che la Comunità europea si impegna a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen, compresa la politica dei visti, a concludere accordi simili con il Principato del Liechtenstein, fatta salva la competenza di quest’ultimo di concludere tali accordi.

Dichiarazione
del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale

Il Liechtenstein dichiara che i reati fiscali perseguiti dalle autorità del Liechtenstein non possono dar luogo a un ricorso davanti a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

Dichiarazione
del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b (Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

  1. la fase preparatoria;
  2. il procedimento parlamentare;
  3. il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum;
  4. il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile;
  5. la ratifica del principe regnante.

Il Governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il Governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

Dichiarazione
del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione

Il Liechtenstein si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 7 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 8 in quanto incompatibili con il presente protocollo.

Dichiarazione
della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013

La Comunità europea sta istituendo un Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nel cui ambito devono essere concluse ulteriori convenzioni con i paesi terzi associati all’acquis di Schengen.

Dichiarazione
della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte

Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente protocollo, la Commissione ne trasmette copia al Liechtenstein.

Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi:

il 1° giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un accordo sull’associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;

fino alla conclusione di tale accordo si applica al Liechtenstein l’accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; ciò vale nonostante, ai fini della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 9 , relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le condizioni per la partecipazione del Liechtenstein sono previste all’articolo 100 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Dichiarazione comune
sui comitati misti

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione
europea,
la delegazione della Commissione europea,
le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,
la delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,
la delegazione che rappresenta il Governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall’accordo di associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, mediante un protocollo del presente accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dall’entrata in vigore del protocollo sull’associazione del Liechtenstein.