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Accordo
tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec

RU 2023 83

Traduzione

Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023

(Stato 20 gennaio 2023)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

denominati di seguito «le Parti»,

considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 2022 1 ;

considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’ Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec , legalmente costituito in virtù del Code des professions (RLRQ, c. C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;

considerato che al termine dell’analisi le autorità competenti hanno constatato che i titoli formativi e i campi di pratica sono equivalenti e non è necessario disporre provvedimenti di compensazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

  1. possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec; e
  2. hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

Art. 3 Principi direttivi

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

  1. la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
  2. la garanzia della qualità dei servizi professionali;
  3. il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
  4. l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
  5. l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.

4.1 «Territorio d’origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di odontotecnico in Svizzera o di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

Art. 5 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nel territorio ospitante

InSvizzera:

  1. Le condizioni stabilite dalla SEFRI che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di odontotecnico in Svizzera sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio del Québec, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici;b)aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, il diploma di livello secondario superiore (diplôme d’études collégiales) che dà diritto al permesso rilasciato dall’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec conformemente all’articolo 2.04 del Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r.2).

InQuébec:

  1. Le condizioni stabilite dall’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecche permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec sono le seguenti:a)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, l’attestato federale di capacità di odontotecnico rilasciato dall’autorità cantonale competente in applicazione dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Odontotecnica/Odontotecnico con attestato federale di capacità2;b)avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);c)aver seguito una sessione informativa di dieci (10) ore al massimo organizzata dall’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecavente per oggetto le leggi e i regolamenti che disciplinano la pratica professionale dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

Art. 6 Effetti del riconoscimento

InQuébec:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve da parte dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecl’autorizzazione legale all’esercizio della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici.
  2. L’autorizzazione legale presenta le seguenti caratteristiche.
  3. Oltre a quelle consentite dalla legge, si possono svolgere le seguenti attività professionali: progettare, fabbricare e riparare protesi e apparecchi ortodontici secondo una prescrizione.
  4. Il titolare di un permesso di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici iscritto all’albo dei membri dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecpuò avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali: «technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» e «D.P.A.T.»

InSvizzera:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla SEFRI che sancisce l’equivalenza del titolo formativo quebecchese con l’attestato federale di capacità di odontotecnico.
  2. L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della SEFRI. Talvolta è richiesta un’iscrizione pro forma in un registro cantonale, che non dipende da altre formalità legate alle qualifiche professionali.

Art. 7 Procedura per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali

Le autorità si appellano alla cooperazione amministrativa ai sensi dell’articolo 10 al fine di procedere alla verifica per via elettronica dell’autenticità dei documenti prodotti.

InSvizzera:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica al seguente indirizzo:
  2. www.sbfi.admin.ch/becc
  3. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve caricare nel sistema informatico accessibile tramite il link riportato qui sopra una copia digitale delle sue qualifiche professionali e di un documento d’identità.

InQuébec:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
  2. Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
  3. www.otpadq.com
  4. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québeci seguenti documenti:a)una copia autenticata dell’attestato federale di capacità menzionato nell’articolo 5.2 a) di cui è titolare;b)il modulo, debitamente compilato, per chiedere il rilascio del permesso di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici, disponibile al seguente indirizzo:www.otpadq.comc)un documento d’identità munito di fotografia;d)una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (chapitre C-11).

Art. 8 Procedura amministrativa per il trattamento delle domande applicata dalle autorità competenti

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:

  1. l’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione, di essere in possesso del dossier del richiedente e, qualora necessario, lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti;
  2. l’autorità competente del territorio ospitante esamina nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di odontotecnico in Svizzera e della professione di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec;
  3. in ogni caso, l’autorità competente del territorio ospitante informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di trenta (30) giorni;
  4. le decisioni inviate al richiedente devono essere motivate dalle autorità competenti;
  5. le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

Art. 9 Ricorso per il riesame delle decisioni delle autorità competenti

InSvizzera:

  1. In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nell’articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19683sulla procedura amministrativa. Per presentare ricorso è necessario disporre di un recapito in Svizzera.

InQuébec:

  1. Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecche rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecentro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
  2. L’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québeccomunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico.
  3. Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle all’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
  4. Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québece designato da quest’ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
  5. Il comitato è composto da persone diverse rispetto ai membri del Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec.
  6. La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata.

Art. 10 Collaborazione tra le autorità

Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti. Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»). Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori. Per la Svizzera : Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch Per il Québec: Secrétaire de l’Ordre
Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
1200, McGill College, Suite 1500, BP 51
Montréal (Québec) H3B 4G7
dg@otpadq.com

Art. 11 Informazioni

Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 12 Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

Art. 13 Circolazione

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.

Art. 14 Modifiche alla professione

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo e concernenti la professione di odontotecnico in Svizzera e di tecnico di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec. In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo. Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le autorità competenti svizzera e quebecchese possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

Art. 15 Attuazione

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti. L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le autorità competenti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure. Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo. Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

Art. 16 Disposizioni finali

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore. L’elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.1 b) e 5.2 a) può comunque essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale. Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. In caso di modifica o di denuncia, i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione. Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici di protesi dentarie e apparecchi ortodontici in Québec.

Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.

Per
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama

Per
l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec:

Stéphan Provencher