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0.420.198.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile
concernente la cooperazione scientifica e tecnologica

RU 20123693

Traduzione

Concluso il 29 settembre 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 giugno 2012

(Stato 15 giugno 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Federativa del Brasile

(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderosi di sviluppare gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi e consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e dell’importante ruolo che queste ultime hanno per la promozione della cooperazione bilaterale e internazionale,

desiderosi di ampliare il campo della cooperazione scientifica e tecnologica mediante un partenariato proficuo a fini pacifici e nell’interesse reciproco,

affermando la loro volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione scientifica e tecnologica, e

riaffermando la loro volontà di adempiere gli obblighi previsti dagli accordi internazionali di cui sono parte alla data di entrata in vigore del presente Accordo e degli emendamenti apportati a questi accordi che avranno effetto per loro in futuro,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti sviluppano la loro cooperazione nei settori scientifici e tecnologici definiti di comune accordo a fini pacifici sulla base dell’uguaglianza e nell’interesse reciproco.

Art. 2

Il presente Accordo prevede le forme di cooperazione seguenti:

  1. incontri di vario genere, quali incontri di esperti, finalizzati alla discussione e allo scambio di informazioni su questioni scientifiche e tecnologiche di carattere generale o specifico e all’identificazione di progetti e programmi di ricerca e sviluppo per i quali una cooperazione appare auspicabile;
  2. scambio di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti concernenti la ricerca e lo sviluppo scientifico e tecnologico;
  3. visite e scambi di scienziati, di personale tecnico o di altri esperti concernenti questioni di carattere generale o specifico;
  4. realizzazione dei progetti e programmi di cooperazione convenuti; e
  5. altre forme di cooperazione convenute di comune accordo.

Art. 3

Se del caso, le Parti contraenti o i rispettivi organi possono stipulare accordi sull’attuazione delle attività specifiche di cooperazione previste dal presente Accordo in cui siano definiti le modalità e lo svolgimento.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti contraenti iniziate prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e non ancora concluse a quel momento sono integrate nel presente Accordo a partire da tale data.

Art. 4

Le Parti contraenti possono autorizzare ricercatori e organi di ricerca del settore pubblico e privato a partecipare alle attività di cooperazione previste dal presente Accordo.

Art. 5

Per assicurare un’attuazione efficace del presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto a cui sono affidati i compiti seguenti:

  1. scambiare informazioni e pareri su questioni di politica scientifica e tecnologica;
  2. passare in rassegna e discutere le attività di cooperazione previste dal presente Accordo e i risultati conseguiti; e
  3. consigliare le Parti contraenti in merito all’attuazione del presente Accordo, segnatamente identificando e proponendo attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo e promuovendone la realizzazione.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e in Brasile in date fissate di comune accordo.

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile designano, rispettivamente, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell’interno e il Ministero della scienza e della tecnologia quali autorità competenti per facilitare l’attuazione del presente Accordo.

Art. 6

Ogni informazione scientifica o tecnologica risultante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e non tutelata da un diritto di proprietà può essere resa accessibile al pubblico da ciascuna delle Parti contraenti tramite i canali abituali e conformemente alle normali procedure degli organi coinvolti.

Art. 7

Nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti nei due Paesi, le Parti contraenti provvedono alla tutela e alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti di proprietà legati alle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e s’impegnano a consultarsi reciprocamente in materia se necessario

Le condizioni dell’acquisizione, del mantenimento e dello sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali prodotti e/o processi che potrebbero essere ottenuti in virtù del presente Accordo saranno definite in accordi specifici sull’attuazione, programmi o piani di lavoro approvati dalle Parti contraenti o dai loro organi competenti.

Negli accordi specifici sull’attuazione, nei programmi o nei piani di lavoro sono stipulate anche le condizioni relative alla confidenzialità dell’informazione la cui pubblicazione e/o divulgazione potrebbe pregiudicare l’acquisizione, il mantenimento e lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti in virtù del presente Accordo.

Negli accordi specifici sull’attuazione, nei programmi e nei piani di lavoro sono stabilite, se necessario, le regole e le procedure per la composizione delle controversie concernenti i diritti di proprietà intellettuale nel quadro del presente Accordo.

Art. 8

L’attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità dei fondi necessari e alle leggi e ai regolamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi.

I costi cagionati dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono sostenuti in base a modalità da convenire di comune accordo.

Art. 9

In caso di malattia improvvisa o di infortunio occorso durante il periodo di visita e di scambio di scienziati, di personale tecnico e di altri esperti su questioni generali o specifiche, la Parte contraente ospitante non è tenuta ad assumere alcun costo legato a questo avvenimento, quali i costi ospedalieri, medici, per i medicamenti, per le procedure mediche, per il trasporto in ambulanza o per altri trasporti.

Art. 10

Per quanto concerne il personale, il materiale e gli equipaggiamenti necessari per le attività di ricerca congiunte, ciascuna Parte contraente si adopera, nel rispetto dei suoi obblighi internazionali e della sua legislazione nazionale, per:

  1. facilitare l’entrata e l’uscita dal proprio territorio del personale che lavora nei programmi e nei progetti di cooperazione previsti dal presente Accordo;
  2. facilitare l’entrata e l’uscita dal proprio territorio del materiale e degli equipaggiamenti necessari per la realizzazione dei progetti di cooperazione previsti dal presente Accordo.

Le Parti contraenti possono convenire altre misure doganali e migratorie per facilitare ulteriormente e semplificare le procedure relative all’entrata, al soggiorno e all’uscita delle persone, del materiale e degli equipaggiamenti necessari per le attività di cooperazione condotte in virtù del presente Accordo.

Art. 11

Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi tra le Parti contraenti in vigore al momento della firma del presente Accordo o conclusi in seguito.

Art. 12

Le controversie concernenti l’applicazione o l’attuazione del presente Accordo devono essere composte in via amichevole tramite consultazioni o negoziati.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica mediante la quale le Parti contraenti s’informano per via diplomatica dell’adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Il presente Accordo resta in vigore per due (2) anni ed è tacitamente prolungato a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci in qualsiasi momento. L’intenzione di denunciare l’Accordo deve essere notificata per via diplomatica con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

La denuncia del presente Accordo non ha alcuna ripercussione sulla realizzazione di progetti o programmi avviati in virtù del presente Accordo e non ancora terminati al momento della denuncia.

Art. 14

Il presente Accordo può essere emendato di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti contraenti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al primo comma dell’articolo 13.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 29 settembre 2009, in due esemplari originali, in lingua francese, portoghese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze fa stato il testo inglese.


Per il Consiglio federale svizzero:

Pascal Couchepin

Per il Governo
della Repubblica Federativa del Brasile:

Sergio Machado Rezende

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