(a) Campo d’attività. Il Programma, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, concerne le ricerche, gli sviluppi, le sperimentazioni in comune e gli scambi di informazione circa i sistemi artificiali d’utilizzo dell’energia geotermica. (b) Metodo d’esecuzione. Le Parti contraenti eseguiranno il Programma assumendo uno o diversi compiti, ciascuno di essi essendo accessibile ad una o più Parti contraenti, ai sensi dell’articolo 2 del presente Accordo. Nel presente Accordo, le Parti cooperanti in un particolare compito sono denominate – relativamente alle finalità del compito stesso – «Partecipanti». (c) Coordinazione e cooperazione entro il compito. Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare l’attuazione dei diversi compiti e si sforzeranno, mediante una funzionale ripartizione degli oneri e dei benefici, di favorire la cooperazione tra i Partecipanti ai diversi compiti, onde far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutte le Parti contraenti nel settore dei sistemi artificiali di utilizzo dell’energia geotermica.
0.423.51
Accordo d’esecuzione concernente un programma di ricerca e sviluppo di sistemi artificiali di sfruttamento dell’energia geotermica Conchiuso a Parigi il 6 ottobre 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980
RU 1980 1290; FF 1979 I 877
Traduzione1
(Stato 22 febbraio 1980)
Le Parti contraenti,
Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un programma di ricerca e sviluppo di sistemi artificiali di sfruttamento dell’energia geotecnica (il «Programma»), secondo le disposizioni del presente Accordo;
Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale dell’energia 2 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nonché di favorire programmi cooperativi nei settori designati nell’articolo 42 dell’Accordo PIE, includenti la ricerca e lo sviluppo in energetica, come anche hanno fatto riferimento al capo IV d’un Programma di cooperazione a lungo termine, adottato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia il 30 gennaio 1976 ed istitutivo della cooperazione sul tema dell’energia geotermica;
Considerando che il Consiglio direttivo dell’Agenzia ha, il 28 giugno 1977, approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;
Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Programma costituiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo in energia geotermica,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione dei compiti, compiti suppletivi
(a) Definizione. I compiti assunti dai Partecipanti sono definiti negli Allegati del presente Accordo. All’atto di firmare quest’ultimo, ogni Parte contraente confermerà la propria intenzione di partecipare a uno o più compiti, consegnando al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione all’Allegato o agli Allegati in parola; l’Agente esecutivo di ogni compito consegnerà al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica d’accettazione dell’Allegato relativo al compito. Successivamente, ogni compito verrà eseguito conformemente alle procedure stabilite agli articoli 2 a 11 del presente Accordo, tranne ove l’Allegato in questione disponesse altrimenti. (c) Portata degli Allegati concernenti i compiti. Ogni Allegato sarà imperativo solo rispetto ai Partecipanti in esso elencati, nonché rispetto all’Agente esecutivo del compito in parola, ma l’Allegato non toccherà punto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti.
(b) Compiti suppletivi. Le Parti contraenti potranno intraprendere compiti suppletivi conformandosi però alla procedura seguente:
- Una Parte contraente desiderosa d’affrontare un nuovo compito sottoporrà all’approvazione d’una o più Parti un progetto d’Allegato, analogo per forma agli Allegati qui aggiunti, progetto che conterrà la descrizione del previsto campo d’attività e le condizioni stabilite per il compito prospettato;
- Due o più Parti contraenti, qualora s’accordassero per affrontare un nuovo compito, dovranno sottoporre il pertinente progetto d’Allegato all’approvazione del Comitato esecutivo, giusta l’articolo 3 (e) (2) del presente Accordo. Non appena il progetto sarà stato approvato, l’Allegato diverrà parte integrante del presente Accordo; al Direttore esecutivo verranno comunicate, secondo la procedura descritta nel paragrafo (a) qui innanzi, una notifica di partecipazione al compito fatta dalle Parti contraenti e la sua accettazione ad opera dell’Agente esecutivo;
- Eseguendo i diversi compiti, i Partecipanti coordineranno le proprie attività onde evitare doppioni.
Art. 3 Comitato esecutivo
(a) Controllo . Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, controllare l’esecuzione del programma. (b) Composizione. E Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito. (e) Procedura di voto (f) Rapporti. Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del programma.
(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
- adottare ogni anno, all’unanimità, il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il preventivo;
- stabilire le regole e normative necessarie ad una funzionale gestione del Programma, comprese le disposizioni finanziarie previste nell’articolo 6 del presente Accordo;
- assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dai suoi Allegati; e
- esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
- il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepresidenti;
- il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia ed un rappresentante di ogni Agente esecutivo (operante come tale) saranno facoltati ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
- il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
- le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
- almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti contraenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altrimenti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
- il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione), premesso che le proposte concernenti un particolare compito richiedano anch’esse tale quorum di membri, o supplenti, designati dai Partecipanti al compito in parola.
- Il Comitato esecutivo, nell’adottare una decisione o una raccomandazione su un compito particolare, deciderà come segue:(i)quando l’unanimità è richiesta in virtù del presente Accordo: con l’assenso di tutti i membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;(ii)quando il presente Accordo non preveda espressamente un modo di voto: a maggioranza dei membri o supplenti, designati dai Partecipanti in causa, presenti e votanti;
- in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo espressamente prevede che il Comitato esecutivo decida all’unanimità, sarà richiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante; circa ogni altra decisione o raccomandazione, per la quale il presente Accordo non preveda espressamente alcun modo di voto, il Comitato esecutivo deciderà alla maggioranza dei membri o supplenti presenti e votanti. Qualora un Governo avesse designato più di una Parte contraente al presente Accordo, tali Parti potranno emettere soltanto un voto in virtù del presente paragrafo;
- le decisioni e raccomandazioni, menzionate nei paragrafi 1 e 2 qui innanzi, possono essere prese, fatto salvo l’assenso d’ogni membro o supplente facoltato ad agire in merito, mediante lettera, telex o telegramma, senza convocare alcuna seduta. In tal caso, le decisioni saranno prese sia all’unanimità, sia a maggioranza, come se si trattasse d’una seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
Art. 4 Agenti esecutivi
(a) Designazione. I Partecipanti designeranno, nel pertinente Allegato, un Agente esecutivo per ogni compito. I riferimenti all’Agente esecutivo, fatti nel presente testo, s’applicheranno ad ogni Agente esecutivo per il compito di cui è responsabile. L’Agente esecutivo eseguirà il compito sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del proprio Paese. (c) Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accordo, gli vengano rimborsate mediante prelievo sui fondi forniti dai Partecipanti, giusta l’articolo 6 del presente Accordo. (d) Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro governo o ente, può, per decisione unanime e previo consenso di detto governo o ente, sostituire l’Agente esecutivo iniziale. In tal caso, i riferimenti fatti all’Agente esecutivo nel presente Accordo si riferiscono a qualunque governo o ente designato in sostituzione dell’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente paragrafo. (f) Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecuzione del compito, nelle sue funzioni d’Agente esecutivo. (g) Trasferimento di diritti. Allorché vien nominato, giusta la lettera (d) o (e) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù del compito. (h) Informazioni e rapporti. Ogni Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni relative al compito, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori rientranti nell’ambito del progetto.
(b) Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’Allegato applicabile:
- L’Agente esecutivo responsabile del compito farà, in nome dei Partecipanti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del medesimo.
- L’Agente esecutivo deterrà, per conto dei Partecipanti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi col compito o acquisiti per assicurarne l’attuazione.
(e) Dimissioni. Un Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:
- un Partecipante, o un ente da esso designato, sia allora disposto ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e agli altri Partecipanti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
- tale Partecipante o ente risulti unanimemente gradito al Comitato esecutivo.
Art. 5 Amministrazione e personale
(a) Gestione del progetto. Ogni Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comitato esecutivo, dell’esecuzione del compito affidatogli, conformemente al presente Accordo, al relativo Allegato e alle decisioni del Comitato esecutivo stesso. (b) Segreteria. L’Agente esecutivo ha la responsabilità di assumere il personale necessario all’esecuzione del progetto affidatogli, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. L’Agente potrà, se occorra, ricorrere anche ai servizi di personale assunto da altri Partecipanti (o enti e collettività designate dalle Parti contraenti) e messo a sua disposizione per assistenza o altro titolo. Questo personale verrà rimunerato dai rispettivi datori di lavoro, con riserva dei disposti del presente articolo, e sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti da queste remunerazioni o di ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo del compito, giusta l’articolo 6 (f) (6) del presente Accordo.
Art. 6 Gestione finanziaria
(a) Obblighi individuali. Ogni Parte contraente sopporterà le spese che le incombono nell’esecuzione del presente Accordo, comprese quelle di redazione e trasmissione dei rapporti, di rimborso degli impiegati per viaggi o altre indennità giornaliere nel quadro dell’attività per i compiti pertinenti, tranne ove fosse stato disposto che tali spese vanno rimborsate con prelievo dai fondi comuni, come previsto nel paragrafo (g) qui di seguito. (b) Obblighi finanziari comuni. I Partecipanti desiderosi di ripartire le spese d’un compito particolare stabiliranno tale riparto nel pertinente Allegato. Il riparto dei contributi alle spese (in forma di denaro liquido, servizi resi, proprietà intellettuale, o fornitura di materiale) e l’impiego di questi contributi si faranno secondo i regolamenti e le decisioni adottati in virtù del presente articolo dal Comitato esecutivo. Nel conchiudere contratti esterni implicanti spese effettuate tramite prelievo dai fondi comuni, l’Agente esecutivo terrà conto della necessità d’assicurare un’equa distribuzione dei contratti fra i Paesi dei Partecipanti, in quanto ciò risulti compatibile con una gestione tecnica e finanziaria ottimale del compito. (d) Introito accreditato al preventivo. Ogni introito, risultante da un compito, sarà accreditato al preventivo del compito stesso. (e) Contabilità. Il sistema di contabilità dell’Agente esecutivo dovrà risultare conforme alle norme contabili usuali nel Paese dell’Agente e dovrà essere applicato in modo coerente. (h) Servizi ausiliari. I servizi ausiliari potranno, d’intesa col Comitato esecutivo, essere messi a disposizione dall’Agente per l’esecuzione d’un compito; gli oneri di questi servizi, comprese le spese, potranno essere coperti dai fondi iscritti a preventivo per il compito stesso. (i) Imposte. L’Agente esecutivo pagherà tutte le imposte e tasse analoghe nonché altre imposte sul reddito riscosse dal governo o dai comuni per un compito, a titolo di oneri sostenuti nell’esecuzione del compito giusta il preventivo; l’Agente provvederà nondimeno ad ottenere tutte le esenzioni fiscali possibili.
(c) Norme finanziarie e spese. Il Comitato esecutivo, deliberando all’unanimità, potrà emanare tutti i necessari regolamenti per una gestione sana d’ogni compito, compresi, ove occorra, i provvedimenti seguenti:
- impostazione delle procedure finanziarie d’acquisto che dovranno essere svolte dall’Agente esecutivo quando effettuerà pagamenti mediante prelievo sui fondi comuni, mantenuti dai Partecipanti ai fini del compito, oppure quando conchiuderà dei contratti in nome dei Partecipanti;
- stabilimento delle soglie di spesa a partire dalle quali sarà richiesta l’approvazione del Comitato esecutivo, comprese le spese implicanti il versamento di fondi all’Agente per oneri diversi dal salario abituale e dalle spese amministrative previamente approvate dal Comitato esecutivo nella procedura del preventivo.
(f) Programma di lavoro, preventivo, tenuta dei conti. Allorché i Partecipanti convengono di formare un fondo comune per il pagamento di oneri derivanti da un programma di lavoro e dal preventivo del compito, i conti saranno tenuti come segue, tranne diverso deliberato unanime del Comitato esecutivo:
- l’esercizio annuo finanziario del compito corrisponderà all’anno finanziario dell’Agente esecutivo;
- l’Agente preparerà, e sottoporrà ogni anno all’approvazione del Comitato esecutivo, un progetto di programma di lavoro e di preventivo, nonché un programma indicativo di lavoro e di preventivo per i due anni successivi, al più tardi tre mesi prima dell’inizio d’ogni anno finanziario;
- l’Agente terrà archivi finanziari completi e distinti che dovranno riflettere chiaramente lo stato dei fondi e proprietà posti sotto la sua responsabilità o in suo possesso nell’ambito del compito;
- al massimo tre mesi dopo la fine d’ogni anno finanziario, l’Agente sottoporrà ai verificatori dei conti, scelti dal Comitato esecutivo, i rendiconti annui; allorché la verifica annua avrà avuto luogo, l’Agente presenterà i conti con il rapporto dei verificatori all’approvazione del Comitato esecutivo;
- tutti i libri contabili e gli archivi tenuti dall’Agente andranno conservati per almeno tre anni dopo la fine del compito;
- se è previsto nel pertinente Allegato, un Partecipante che fornirà servizi, materiale o proprietà intellettuale per il compito, avrà diritto a un credito stabilito dal Comitato esecutivo, all’unanimità, da far valere sul suo contributo (o a titolo di compensazione, allorché il valore dei servizi materiali o proprietà in parola superi l’ammontare del contributo del partecipante); i crediti per servizi resi saranno calcolati giusta una scala convenuta e approvata dal Comitato esecutivo e comprenderanno tutti gli oneri connessi col versamento dei salari.
(g) Contributo al fondo comune. Se i Partecipanti convengono di stabilire un fondo comune, nel quadro del Programma annuo di lavoro e del preventivo di un compito, ogni contributo finanziario dovuto dai Partecipanti dovrà essere versato all’Agente esecutivo nella moneta del Paese dell’Agente stesso, nella data e nelle guise stabilite dal Comitato esecutivo, all’unanimità, a condizione tuttavia che:
- i contributi ricevuti dall’Agente vengano utilizzati soltanto in modo conforme al Programma di lavoro e al preventivo del compito;
- l’Agente non abbia alcun obbligo d’effettuare un lavoro nel quadro del compito fino a quando avrà ricevuto dei contributi che raggiungano almeno il 50 per cento (pagamenti in contante) dell’ammontare dovuto a qualunque momento.
(j) Verificazione dei conti. Ogni Partecipante avrà il diritto di verificare i conti per qualunque lavoro effettuato nell’ambito di un compito, per il quale esista un fondo comune, ma dovrà farlo a proprie spese e alle condizioni seguenti:
- l’Agente esecutivo darà agli altri Partecipanti l’occasione di prender parte a tali verifiche, ripartendone le spese;
- i libri contabili e gli archivi concernenti le attività dell’Agente, che non siano quelli connessi col compito, vanno esclusi dalla verifica, ma allorché il Partecipante in questione domanda la verifica di oneri iscritti al preventivo come servizi resi dall’Agente, esso potrà chiedere e ottenere un certificato di verifica all’uopo, a sue spese, dalla parte dei verificatori dell’Agente;
- non si potrà domandare più d’una verifica per ogni anno finanziario;
- una tale verifica non sarà eseguita da più di tre rappresentanti dei Partecipanti.
Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale
L’Allegato pertinente ad ogni compito, convenuto in virtù del presente Accordo, conterrà dei disposti sull’informazione e i diritti di proprietà intellettuale. Per tali disposti si terrà conto delle Direttive generali in materia, approvate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia il 21 novembre 1975.
Art. 8 Responsabilità civile e assicurazioni
(a) Responsabilità dell’Agente esecutivo. L’Agente esecutivo esplicherà tutto il saper‑fare e la massima diligenza nel compimento dei doveri impostigli dal presente Accordo, secondo le leggi e i regolamenti applicabili. Tranne diverso disposto del presente articolo, le spese derivanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché le altre spese derivanti dai lavori avviati con i fondi comuni per un compito, saranno ascritte a carico del preventivo del medesimo qualora il pertinente Allegato lo preveda, oppure se il Comitato esecutivo, all’unanimità, lo decide. (b) Assicurazioni. L’Agente esecutivo proporrà, al Comitato esecutivo, le assicurazioni necessarie in materia di responsabilità, d’incendio, o altro, e stipulerà tali assicurazioni giusta le istruzioni ricevute dal detto Comitato. Le spese assicurative saranno addossate al preventivo del compito.
(c) Indennità alle Parti contraenti. L’Agente esecutivo, in quanto tale, sarà responsabile dell’indennizzo dei Partecipanti per le spese risultanti da qualunque danno alla proprietà o da qualunque responsabilità civile, istanza o azione, nonché per le spese connesse con le medesime in quanto:
- tali spese derivino dall’omissione dell’Agente esecutivo di stipulare un’assicurazione, come detto nel paragrafo 1 (b) qui innanzi, oppure
- tali spese derivino da una negligenza grave o da una cattiva gestione intenzionale d’un funzionario o impiegato dell’Agente esecutivo, nell’esercizio dei doveri impostigli dal presente Accordo.
Art. 9 Disposizioni giuridiche
(a) Compimento di formalità. Ogni Partecipante solleciterà le competenti autorità del proprio Paese (o Stati membri ove trattisi di un’Organizzazione internazionale) affinché facilitino, nel quadro dell’applicabile legislazione, il compimento delle formalità richieste per il movimento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del compito al quale si è dedicato. (b) Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese segnatamente le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi. (c) Decisioni del Consiglio direttivo dell’Agenzia. I Partecipanti ai differenti compiti terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate. (d) Composizione delle vertenze. Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. Il tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà definitivo e vincolerà le Parti contraenti. Gli Agenti esecutivi che non sono Parti con traenti verranno considerati come se lo fossero per quanto concerne il presente paragrafo.
Art. 10 Ammissione e recesso di Parti contraenti
(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell’Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Accordo sarà aperta ad ogni governo di un Paese membro all’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo, accetterà i diritti e gli obblighi di Parte contraente e sarà ammesso a partecipare ad almeno un compito dai Partecipanti al medesimo, deliberanti all’unanimità. Una tale ammissione d’una Parte contraente prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova Parte contraente, o a contare dalla sua adesione al medesimo e dalla sua notifica di partecipazione a uno o più Allegati e ad ogni emendamento ulteriore. (b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell’OCSE. Il governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia può, su proposta unanime del Comitato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo e dall’Agenzia a farsi Parte contraente del presente Accordo (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragrafo (a) qui innanzi. (c) Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno partecipare al presente Accordo tramite intese da realizzare col Comitato esecutivo, unanime. (d) Adesione di nuovi Partecipanti ai compiti. Ogni Parte contraente può, con l’accordo unanime dei Partecipanti a un compito, divertire Partecipante al medesimo. Tale partecipazione prenderà effetto allorché la Parte contraente avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a quest’ultima per il compito in questione e non appena gli adeguati emendamenti saranno stati adottati. (e) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammissione, che la nuova Parte contraente o il nuovo Partecipante contribuisca (con denaro, servizi o materiali), in equa proporzione, alle spese anteriori di ogni compito cui partecipa. (f) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecutivo, e a richiesta di un governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla procedura ivi descritta. (g) Recesso. Ogni Parte contraente può recedere dal presente Accordo, o da qualunque compito, sia con l’approvazione unanime del Comitato esecutivo, sia notificando per scritto il recesso dodici mesi prima al Direttore esecutivo dell’Agenzia, la notifica non dovendo intervenire meno di due anni dopo la conclusione del presente Accordo. Il recesso di una Parte contraente in virtù del presente paragrafo non toccherà affatto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti; tuttavia se queste hanno contribuito al fondo comune per un compito, la loro quotaparte nel preventivo verrà adeguata onde tener conto di tal recesso. (i) Disattendimento d’obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato esecutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.
(h) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comitato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condizioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altre Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimemente indicato dalle altre Parti contraenti):
- la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (g) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
- il Comitato esecutivo inviterà il governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra collettività come nuova Parte contraente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito, e avrà consegnato al Direttore esecutivo dell’Agenzia una notifica di partecipazione a uno o più Allegati.
Art. 11 Disposizioni finali
(a) Durata dell’Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante un periodo iniziale di due anni, a contare dalla data della sua conclusione, e poi sino a quando il Comitato esecutivo deciderà all’unanimità di porvi fine. (b) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti. Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti o i Partecipanti. (c) Scadenza. Alla scadenza del presente Accordo, o di ogni suo Allegato, il Comitato esecutivo, all’unanimità, assicurerà la liquidazione degli averi del progetto. All’atto della liquidazione, il Comitato esecutivo ripartirà, per quanto possibile, gli averi del progetto, o il prodotto che ne deriva, al prorata dei contributi versati dai Partecipanti, a contare dall’inizio dell’esecuzione del compito; all’uopo considererà i contributi e gli obblighi scaduti delle vecchie Parti contraenti. Ogni vertenza con una vecchia Parte contraente, in merito alla quotaparte assegnatale in virtù del presente paragrafo, andrà composta giusta l’articolo 9 (d) del presente Accordo e, all’uopo, una ex‑Parte contraente verrà reputata Parte contraente. (d) Emendamenti. Il presente Accordo può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime, e ogni Allegato può essere emendato in ogni tempo dal Comitato stesso ma all’unanimità dei Partecipanti al compito cui l’Allegato si riferisce. Tali emendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà determinato sulla base del diritto di voto applicabile all’adozione dei medesimi. (e) Deposito. L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee. Fatto a Parigi il 6 ottobre 1977.
(Seguono le firme)
Allegato I3
Ricerca e sviluppo di sistemi artificiali di sfruttamento
dell’energia geotermica
1. Definizione e finalità
(a) Definizione. Il sistema artificiale d’energia geotermica (SAEG) è un sistema d’estrazione del calore terrestre dalle rocce sotterranee, di permeabilità e contenuto in fluidi trascurabili allo stato naturale, ma la cui permeabilità può essere aumentata onde garantire il passaggio di un fluido vettore in volume sufficiente per costituire una fonte redditizia di calore.
(b) Finalità. La finalità del compito consiste nello scoprire sistemi tecnici possibili, nel valutare gli aspetti tecnici ed economici del SAEG e nel formulare raccomandazioni riguardanti gli studi possibili in laboratorio (studi di modelli, sviluppo di «hardware») e di prove sul terreno a livello‑pilota. La finalità si limita al processo richiesto per l’estrazione di energia e per la sua restituzione alla superficie terrestre.
2. Modalità d’esecuzione
Lo studio fondamentale e congiunto di sistemi d’analisi e di valutazione del SAEG concerne gli elementi seguenti:
(a) identificazione dei sistemi tecnici possibili in considerazione delle informazioni relative alle tecniche esistenti e nuove;
(b) valutazione degli aspetti tecnici ed economici primordiali del SAEG includenti una ricerca in ciascuno dei gruppi di problemi seguenti:
- Accesso alle riserve termiche (i)tecnica di perforazione e ripartizione delle perforazioni (inclinazione e forma, perforazioni semplici o multiple, verticali, obblique o orizzontali) di diametri diversi;(ii)tecnica di perforazione di pozzi da miniera e combinazione di questi pozzi con perforazioni verticali, obblique o orizzontali;(iii)cavità, gallerie sotterranee, formate per filtrazione oppure con l’esplosivo e cavità combinate con pozzi e con perforazioni;
- Estrazione del calore (i)metodi per la costruzione di canali di scolo come anche di superfici per la permutazione del calore;(ii)metodi per scoprire e per controllare le superfici di permutazione del calore in considerazione delle loro modificazioni nel tempo;(iii)identificazione dei fluidi più idonei a garantire la permutazione di calore (liquidi e gas) in considerazione della possibilità d’applicazione di un trattamento mediante preiniezione;(iv)esame dei processi d’azione continua o intermittente;(v)problemi geochimici;(vi)valutazione della durata di un serbatoio in condizioni specifiche d’estrazione;(vii)effetti del cambiamento di fase;
- Trasporto dell’energia verso la superficie e/o conversione sotterranea dell’energia (i)esame del sistema elementare di conduzione per scorrimento artificiale o naturale;(ii)variazioni della velocità di scorrimento del fluido in funzione del tempo;(iii)problemi della corrosione del rivestimento in considerazione di un eventuale trattamento mediante preiniezione del fluido di scambio;(iv)sistema di trasferimento d’energia a media profondità;(v)telecomando di sistemi sotterranei;
- Considerazioni relative all’ambiente (i)effetti meccanici e sismici e variazioni di questi ultimi nel tempo;(ii)effetti sismici secondari;(iii)effetti di scorie chimiche e rigetti termici;(iv)accettabilità da parte dell’opinione pubblica.
3. Risultati
I risultati ottenuti mediante l’esecuzione di questo compito vanno ricapitolati in:
- (a) un rapporto finale sullo studio del SAEG che deve contenere:(1)soluzioni tecniche possibili per problemi relativi a campi specifici, segnatamente quelli che sono menzionati nel paragrafo 2 surriferito; e(2)soluzioni di sistemi possibili per quanto concerne il SAEG.
- (b) Raccomandazioni per ulteriori ricerche di carattere nazionale e internazionale sullo sviluppo di sistemi artificiali d’energia geotermica per la produzione energetica, secondo il rapporto descritto nel sottoparagrafo (a), includenti studi di laboratori, studi di modelli, sviluppo di hardware e prove sul terreno al livello‑pilota.
4. Responsabilità dell’Agente esecutivo
(a) Dopo aver consultato i Partecipanti, l’Agente esecutivo sviluppa un programma di lavoro completo e particolareggiato come anche un preventivo. Tale programma di lavoro e il preventivo sono presentati al Comitato esecutivo per approvazione nei tre mesi successivi l’entrata in vigore del presente Allegato.
(b) Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, l’Agente esecutivo consulta i concorrenti e li seleziona, firma i contratti necessari per l’esecuzione del compito e vigila sull’esecuzione del lavoro. Per scegliere i commissionari, egli consulterà le società interessate dei paesi di ciascun Partecipante.
(c) L’Agente esecutivo allestisce la sintesi di tutti i risultati in un rapporto finale che sarà distribuito a tutti i partecipanti.
5. Durata prevista
La durata del compito è di 15 mesi. Essa potrà essere prorogata mediante decisione del Comitato esecutivo, all’unanimità.
6. Finanziamento
(a) Conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, le spese per l’esecuzione del compito sono sopportate congiuntamente in parti uguali dai Partecipanti. Secondo le previsioni, tali spese non supereranno i 600000 5, al livello dei prezzi e dei cambi dell’aprile 1977, e saranno contenuti entro tale somma a meno che il Comitato esecutivo, all’unanimità, decida altrimenti.
(b) Il Comitato esecutivo, all’unanimità, può adeguare la somma menzionata al sottoparagrafo (a), almeno una volta all’anno, alle eventuali importanti modificazioni dei prezzi e dei cambi onde garantire la disponibilità delle necessarie risorse per l’esecuzione del compito. In caso di modificazioni particolarmente considerevoli dei prezzi e dei cambi, il Comitato esecutivo, ali’ unanimità, potrà addirittura ridimensionare il programma di lavoro, secondo la disponibilità dei fondi, oppure aumentare il capitale.
7. Agente esecutivo
Kernforschungsanlage Jülich GmbH.
8. Informazione e proprietà intellettuale
(a) Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, il trattamento, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti della proprietà intellettuale, sorti coi presente allegato I all’Accordo di attuazione concernente un programma di ricerca e di sviluppo di sistemi artificiali d’energia geotermica (d’appresso allegato I), saranno determinati dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo.
(b) Diritto di pubblicare informazioni. Con riserva delle restrizioni di diritto d’autore, i Partecipanti all’Allegato I avranno facoltà di pubblicare qualsiasi informazione fornita o proveniente da lavori dell’allegato I, escluse le informazioni gravate di diritti di proprietà.
(c) Informazioni gravate di diritti di proprietà. I Partecipanti all’Allegato I adottano tutti i provvedimenti necessari, conformemente a questo paragrafo, alle leggi dei rispettivi paesi e al diritto internazionale, per proteggere le informazioni gravate da diritto di proprietà. Riguardo al presente Allegato, per informazione gravata di diritti di proprietà s’intende qualsiasi informazione di natura confidenziale (come segreti commerciali, «know‑how», programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di concezione, composizione o trattamento) appropriatamente designata come tale, sempre che siffatta informazione:
- non sia generalmente nota nè accessibile altrimenti al pubblico;
- non sia stata precedentemente messa a disposizione di terzi da parte del proprietario senza obbligo di serbarle carattere confidenziale; e
- non sia già in possesso del Partecipante all’Allegato I, senza che esso abbia l’obbligo di serbarle un carattere confidenziale.
Spetterà a ciascun Partecipante il compito di fornire un’informazione gravata di diritti di proprietà e di segnalare questa informazione come tale nonché di accertarsi che essa è designata in modo appropriato.
(d) Fornitura d’informazioni adeguate da parte dei governi. L’Agente esecutivo incoraggia i Governi dei Paesi membri dell’Agenzia a mettere a disposizione o a segnalare all’Agente esecutivo ogni informazione pubblicata o altrimenti liberamente accessibile che interessi il compito.
(e) Fornitura di informazioni accessibili da parte dei Partecipanti. Ciascun Partecipante accetta di fornire all’Agente esecutivo qualsiasi informazione precedente e qualsiasi informazione sviluppata indipendentemente dal compito, nella misura in cui l’Agente ne ha bisogno per svolgere le proprie funzioni in questo compito; nel quadro del medesimo l’informazione è a libera disposizione del Partecipante e la sua trasmissione non sottostà a limitazioni contrattuali o legali.
- Se il Partecipante, per rendere accessibile l’informazione, non ha dovuto sopportare spese considerevoli, la trasmetterà gratuitamente al compito;
- se il Partecipante deve sopportare spese considerevoli per rendere l’informazione accessibile, la trasmetterà al prezzo di costo secondo quanto convenuto tra l’Agente esecutivo e il Partecipante con l’approvazione del Comitato esecutivo.
(f) Utilizzazione di informazioni confidenziali. Se un Partecipante ha accesso a informazioni confidenziali probabilmente utili all’Agente esecutivo per i propri studi, valutazioni o analisi, tali informazioni potranno essergli comunicate ma non potranno essere citate in rapporti o altri documenti né essere trasmesse ai Partecipanti, a meno che ciò sia stato convenuto tra l’Agente esecutivo e il Partecipante fornitore dell’informazione.
(g) Acquisto di informazioni per l’esecuzione del compito. Ciascun Partecipante informa l’Agente esecutivo circa l’esistenza d’informazioni presentanti interesse per il compito ma non liberamente accessibili; il Partecipante farà il possibile per rendere tali informazioni accessibili, a condizioni ragionevoli, se il Comitato esecutivo, all’unanimità, decide l’acquisto di tali informazioni.
(h) Rapporti sul lavoro eseguito nell’ambito del compito. L’Agente esecutivo fornisce ai Partecipanti all’Allegato I rapporti sull’insieme del lavoro eseguito nell’ambito del compito e i risultati di quest’ultimo (informazioni ottenute) compresa l’informazione gravata di diritti di proprietà. L’Agente esecutivo fornisce al Comitato esecutivo rapporti riassumenti il lavoro compiuto nell’ambito del compito e i risultati di quest’ultimo, esclusa qualsiasi informazione gravata di diritti di proprietà.
(i) Diritti d’autore. Rimarrà possibile all’Agente d’esecuzione prendere tutti i provvedimenti utili per proteggere il materiale che possa essere oggetto di diritti d’autore, concepito nel quadro del presente compito. I diritti d’autore ottenuti sono proprietà dell’Agente esecutivo, a beneficio dei Partecipanti all’Allegato I, restando inteso che i Partecipanti a detto Allegato potranno riprodurre e distribuire tale materiale, ma non pubblicarlo per trarne profitto, a meno che il Comitato esecutivo decida diversamente.
9. Partecipanti al compito
Le Parti contraenti partecipanti al compito sono le seguenti:
Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania,
National Swedish Board for Energy Source Development,
Ufficio federale dell’economia energetica 4 , Svizzera,
Natural Environment Research Council, Regno Unito,
Dipartimento dell’Energia, Stati Uniti d’America.