Per il periodo che termina il 31 dicembre 1954, il Consiglio fissa previsioni di bilancio provvisorie. Le spese saranno coperte dai contributi stabiliti conformemente alle disposizioni del paragrafo (1) dell’Allegato al presente Protocollo.
Per gli esercizi finanziari 1955 e 1956, le spese stanziate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri in proporzione delle aliquote indicate nel paragrafo (2) dell’Allegato al presente Protocollo, con riserva delle disposizioni dell’Articolo VII paragrafo 1 (b) lettere (i) e (ii), della Convenzione.
A contare dal 1° gennaio 1957, le spese stanziate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri conformemente alle disposizioni dell’Articolo VII della Convenzione.
Quando uno Stato, al momento in cui diviene membro dell’Organizzazione o in seguito, comincia a partecipare a un programma, i contributi degli altri Stati Membri interessati sono riveduti e il nuovo piano di ripartizione è applicato a contare dall’inizio dell’esercizio finanziario in corso. Per adattare al nuovo piano di ripartizione i contributi di tutti gli Stati Membri saranno eseguiti rimborsi nella misura necessaria.
- Il Comitato delle Finanze, sentito il parere dei Direttori generali, stabilisce le modalità di pagamento dei contributi allo scopo di assicurare un buon finanziamento dell’Organizzazione.
- n seguito, ogni Direttore generale comunica agli Stati Membri l’importo dei loro contributi e le date alle quali devono essere eseguiti i pagamenti.