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0.443.945.4

Accordo
di coproduzione cinematografica
tra la Svizzera e l’Italia

RU 1996 855

Testo originale

Concluso il 15 maggio 1990
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 dicembre 1993

(Stato 10 luglio 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,

animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali – tenuto anche conto della comunanza linguistica – e commerciali fra i due Paesi, e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

I. Coproduzione

Art. 11

Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione cinematografica» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l’utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD – ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente Accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi (per la Repubblica Italiana: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema, per la Confederazione Svizzera: Dipartimento Federale dell’Interno – Ufficio Federale della Cultura – Sezione Cinema). Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.

Art. 2

I film realizzati in coproduzione tra la Svizzera e l’Italia verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall’impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell’ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse 2 al presente accordo. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l’esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. L’approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre. 3 I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all’elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione. 4

Art. 3

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura. Gli elementi di realizzazione dell’opera dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese. L’istanza per l’ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d’animazione, in accordo con le Norme di Procedura. 5 In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione nel più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni. 6 L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato. 7

Art. 4

La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all’ottanta (80) per cento. 8 Una partecipazione inferiore al venti (20) per cento sarà consentita nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali. In ogni caso non sarà possibile avere una partecipazione inferiore al dieci (10) per cento. 9 ... 10 L’apporto del coproduttore minoritario deve comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. 11 La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica. ... 12

Art. 5

I produttori, gli sceneggiatori, i registi e il personale artistico e tecnico-qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Confederazione Svizzera, o cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in ragione degli obblighi in capo all’Italia quale Stato membro dell’Unione Europea e degli obblighi in capo alla Svizzera a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e la Comunità Europea il 21 giugno 1999 13 . Il personale tecnico e artistico straniero che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Confederazione Svizzera può partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza. 14 Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. ... 15

Art. 6

Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. 16 ... 17 Ciascun film di coproduzione deve comportare oltre al negativo originale un internegativo e un master digitale. 18 Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale, il cui possesso sarà affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori. ... 19 In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verrà effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in una delle altre lingue nazionali svizzere (francese, tedesco, romancio). 20 La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle Parti.

Art. 7

Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati cinematografici nazionali, vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

Art. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell’opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. 21 I premi e i benefici finanziari previsti dall’articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». 22

Art. 9

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l’approntamento della versione da farsi nel Paese minoritario. 23 L’inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione. 24

Art. 10

È ammissibile la realizzazione di film di rilevante impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l’una ovvero l’altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione. 25 Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo. 26

Art. 11

I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italo-svizzera» o «coproduzione svizzero-italiana». Questa dicitura, così come l’indicazione delle imprese produttrici, deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali. 27 I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista. I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 12

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l’importazione e l’esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi. Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II. Interscambio

Art. 13

Nell’ambito della legislazione vigente, la vendita, l’importazione, l’esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall’altro Paese. i trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

Art. 13bis28

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese terzo dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

III. Disposizioni generali

Art. 14

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere artistico, tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all’interscambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Art. 15

Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo. La Commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all’accordo. La Commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l’esecuzione dell’accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti Autorità dei due Paesi. La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Svizzera o in Italia.

Art. 16

Ciascuna Parte contraente notificherà all’altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell’ultima di queste notifiche.

Art. 17

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

Per il
Governo della Repubblica italiana:

Giulio Andreotti