Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev’essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi offerto.
In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.
L’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L’iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.
Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.
Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
Prima di respingere una domanda d’iscrizione nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.
Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.