In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.
Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.
In caso di incidenti o eventi in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni disponibili concernenti l’incidente o l’evento. È costituita una commissione d’inchiesta.
Esperti designati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. La Parte ospitante può autorizzare esperti designati dalla Parte d’invio a svolgere parti dell’indagine. Il rapporto sui risultati dell’indagine è trasmesso alla Parte d’invio.
D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se l’incidente o l’evento si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.
In tal caso, solo il personale che si occupa dell’indagine ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni scambiate tra le parti. Qualsiasi ulteriore divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.