Lexipedia

0.512.164.91

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Polonia sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare

RU 20126637

Traduzione1

Concluso il 9 giugno 2012

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 novembre 2012

(Stato 28 novembre 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo e rispetto reciproci per gli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Polonia;

sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite 2 , al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;

considerando che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità;

fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» 3 , di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP», e del suo Protocollo addizionale 4 , entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995;

conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare, di seguito denominata «cooperazione», nonché di stabilire lo statuto del personale militare e del personale civile interessati – come pure delle persone a loro carico – inviati da una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente.

La pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari non sono oggetto del presente Accordo.

Art. 2

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

  1. «Parte ricevente»: la Parte contraente sul cui territorio si svolgono le attività di cooperazione;
  2. «Parte d’invio»: la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio dell’altra Parte contraente per partecipare alle attività di cooperazione;
  3. «personale della Parte d’invio»: il personale militare e civile delle Forze armate e dei Ministeri competenti per la Difesa della Parte d’invio che partecipa ad attività di cooperazione bilaterale nonché le persone a suo carico.

Art. 3

Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»:

  1. nel caso della Repubblica di Polonia, il Ministero della difesa nazionale; e
  2. nel caso della Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 4

Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:

  1. istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
  2. stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
  3. istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti, per l’acquisizione di conoscenze e capacità pratiche;
  4. svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di processi di apprendimento in ambiti quali:–l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile,–la pianificazione della difesa,–gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici quali la difesa, la sicurezza e il controllo degli armamenti nonché misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza,–l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari nonché la politica e la gestione del personale,–la logistica,–il controllo democratico civile di forze armate,–l’armamento e l’equipaggiamento militare,–i sistemi d’informazione militari, le tecnologie d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,–la medicina e l’assistenza medica militari,–le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia e il diritto nel campo della difesa,–la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;
  5. invio di osservatori a esercitazioni nonché svolgimento di esercitazioni comuni in materia di promovimento della pace e di assistenza umanitaria;
  6. istruzione nell’ambito di missioni militari di ricerca e di salvataggio, segnatamente in montagna;
  7. svolgimento di attività sportive e culturali militari;
  8. scambio di conoscenze, esperienze e processi di apprendimento tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione.

Con il consenso delle Parti contraenti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 4 capoverso 1.

Art. 5

Accordi in materia di comando e di ordinamento del comando devono essere conformi ai processi nazionali o ai processi convenuti tra le autorità competenti, orientati alle rispettive attività di cooperazione.

Art. 6

Le autorità competenti possono prevedere, per determinati periodi, piani di cooperazione firmati da rappresentanti qualificati a tal fine.

Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere disciplinato mediante accordi separati tra le autorità competenti delle Parti contraenti subordinati al presente Accordo.

Art. 7

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, lo statuto del personale della Parte d’invio si fonda sulle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio osserva la legislazione nazionale della Parte ricevente.

La Parte ricevente provvede affinché sul proprio territorio sussistano i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio e lo assiste nelle questioni tecniche.

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.

Art. 8

La Parte ricevente adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la proprietà di quest’ultimo.

Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza dei beni immobili messi a sua disposizione dalla Parte ricevente nonché della sicurezza dei beni materiali e dell’equipaggiamento messi a sua disposizione dalla Parte ricevente o recati con sé.

Durante lo svolgimento di attività nel quadro del presente Accordo, la Parte ricevente è responsabile della sicurezza del personale della Parte d’invio al di fuori dei beni immobili messi a disposizione del personale della Parte d’invio.

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio coopera con le pertinenti autorità della Parte ricevente nei limiti delle competenze di queste ultime.

Art. 9

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente esclusivamente ai fini del presente Accordo.

L’introduzione di armi e munizioni, i tipi, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso.

L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Parte ricevente.

Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte ricevente non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, le Parti contraenti osservano i requisiti e le prescrizioni della Parte ricevente, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte d’invio non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Art. 10

Il personale della Parte d’invio osserva la legislazione nazionale della Parte ricevente in materia di protezione dell’ambiente.

Art. 11

La Parte ricevente adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, misure volte a consentire l’uso del suo territorio ad aeromobili e ad autoveicoli della Parte d’invio nonché il loro accesso a installazioni militari.

Gli aeromobili e gli autoveicoli della Parte d’invio soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale della Parte ricevente.

Art. 12

In caso d’impiego di aeromobili ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio risponde dello stato tecnico, della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento degli stessi.

In caso di incidente o evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono eseguite conformemente alla legislazione nazionale della Parte ricevente. In tal caso, la Parte ricevente consegna senza indugio alla Parte d’invio tutti i dati e tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.

Esperti designati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente può autorizzare gli esperti della Parte d’invio a eseguire parti delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è trasmesso alla Parte d’invio.

La Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica su un incidente o un evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio della Parte ricevente. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.

Art. 13

Il personale della Parte d’invio deve soddisfare, in materia di requisiti medici e fisici nonché di qualifiche e capacità professionali, le condizioni stabilite dalla Parte ricevente per le pertinenti attività.

La Parte d’invio non invia personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia.

La Parte ricevente fornisce cure mediche e odontoiatriche al personale della Parte d’invio della medesima entità e al medesimo livello qualitativo di quelle fornite al personale militare e civile delle autorità competenti.

L’assistenza medica d’urgenza al personale della Parte d’invio è fornita gratuitamente dalla Parte ricevente. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente fornisce ulteriori cure ai pazienti e provvede al loro trasporto in installazioni mediche. In tal caso la Parte d’invio assume tutti i relativi costi.

Art. 14

La Parte d’invio assicura che l’equipaggiamento del personale da essa inviato soddisfi i requisiti stabiliti dalla Parte ricevente per la pertinente attività.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente fornisce alla Parte d’invio le informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.

Art. 15

Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.

Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dalla Parte ricevente.

Le Parti contraenti non sono vincolate unicamente a obblighi che non siano fondati sul presente Accordo o su accordi conclusi tra le autorità competenti delle Parti contraenti conformemente all’articolo 6 capoverso 2, anche per quanto concerne il rimborso delle spese.

Art. 16

Se necessario ai fini del presente Accordo, il personale della Parte d’invio ottiene l’accesso a installazioni militari della Parte ricevente conformemente alla legislazione nazionale della Parte ricevente.

Art. 17

Se necessario per la valutazione, il coordinamento o la pianificazione di attività nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti svolgono incontri e consultazioni.

Art. 18

Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte mediante negoziati tra di esse.

Art. 19

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione per via diplomatica della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente la conclusione delle loro procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere valido dopo 180 giorni dalla ricezione della notifica della denuncia.

Il presente Accordo può essere completato per scritto in ogni momento di comune intesa. In tal caso, l’articolo 19 capoverso 1 è applicabile per analogia.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari ancora in sospeso ai sensi del presente Accordo rimangono subordinati alle disposizioni dello stesso. Fatto a Varsavia il 9 giugno 2012 in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Polonia:

Ueli Maurer

Tomasz Siemoniak