Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l’osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all’articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.
Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verificazione, eventualmente convenuta, compresa l’ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle istallazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere che presentino il carattere descritto all’articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.
Se lo Stato responsabile delle attività suscitanti dubbi ragionevoli non può essere identificato con l’osservazione dell’oggetto, della costruzione, dell’istallazione o di un’altra sistemazione, lo Stato partecipe in dubbio ne informerà le Parti che si trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano che uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e collaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo. Se l’identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato partecipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verificazione, l’ispezione compresa, e solleciterà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.
Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.
Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verificazione prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l’assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.
Le attività di verificazione previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell’alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all’esplorazione e allo sfruttamento del loro zoccolo continentale.