Gli Stati Parte convengono di consultarsi e di cooperare all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e di lavorare animati da uno spirito di cooperazione al fine di facilitare l’osservanza, da parte degli Stati Parte, degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione.
Se uno o più Stati Parte desiderano chiarire e risolvere questioni relative all’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte possono sottoporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, una domanda di chiarimenti allo Stato Parte interessato. Tale domanda dev’essere corredata di tutte le informazioni pertinenti. Gli Stati Parte si astengono da domande di chiarimenti prive di fondamento, facendo il possibile per evitare gli abusi. Lo Stato Parte che riceve una domanda di chiarimenti fornisce allo Stato Parte autore della domanda, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che potrebbero contribuire a chiarire la questione entro un termine di 28 giorni.
Se lo Stato Parte richiedente non riceve risposta per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite entro tale termine oppure reputa la risposta alla domanda di chiarimenti insoddisfacente, può sottoporre la questione alla prossima Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette tale richiesta corredata di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di chiarimenti a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni devono essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che ha il diritto di formulare una risposta.
In attesa della convocazione di un’Assemblea degli Stati Parte, ogni Stato Parte può chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
Lo Stato Parte autore della domanda può proporre, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, la convocazione di un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica quindi tale proposta e tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati a tutti gli Stati Parte, chiedendo loro d’indicare se sono favorevoli a un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte per esaminare la questione. Qualora un terzo almeno degli Stati Parte optino per tale Assemblea straordinaria entro un termine di 14 giorni da tale comunicazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca tale Assemblea straordinaria degli Stati Parte entro un nuovo termine di 14 giorni. Tale Assemblea raggiunge il quorum se la maggioranza degli Stati Parte vi assistono.
L’assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte, decide in primo luogo se è necessario esaminare oltre la questione, tenuto conto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. L’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera al fine di prendere una decisione mediante consenso. Se, malgrado tutti questi sforzi, non si raggiunge alcun accordo, la questione è posta ai voti e la decisione è presa alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti.
Tutti gli Stati Parte cooperano pienamente con l’Assemblea degli Stati Parte oppure con l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte all’esame della questione, incluse tutte le missioni d’accertamento dei fatti autorizzate secondo il numero 8.
Se sono necessari chiarimenti più estesi l’Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte autorizza l’invio di una missione d’accertamento dei fatti e ne stabilisce il mandato alla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti. Lo Stato Parte sollecitato può invitare in ogni tempo una missione d’accertamento dei fatti a venire sul suo territorio. Non occorre che tale missione sia stata autorizzata da una decisione dell’Assemblea degli Stati Parte o da un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte. La missione, composta da un massimo di nove periti, designati e accreditati secondo i numeri 9 e 10, può raccogliere informazioni supplementari sul posto oppure in altri luoghi direttamente connessi al caso di presunto non osservanza e sottostanti alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte sollecitato.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite prepara e aggiorna una lista che indica, come sono stati forniti dagli Stati Parte, i nomi e la nazionalità dei periti qualificati nonché ogni altra informazione pertinente a loro proposito; comunica tale lista a tutti gli Stati Parte. Il perito che figura sulla lista è considerato designato per tutte le missioni di accertamento dei fatti, tranne se uno Stato Parte si oppone per scritto alla sua designazione. Il perito ricusato non partecipa ad alcuna missione d’accertamento dei fatti sul territorio o in ogni altro luogo sottostante alla giurisdizione o al controllo dello Stato Parte che si è opposto alla sua designazione, nella misura in cui la ricusazione sia stata notificata prima della designazione del perito per tale missione.
Ricevuta una domanda da parte dell’Assemblea degli Stati Parte oppure di un’Assemblea straordinaria degli Stati Parte, il Segretario generale delle Nazioni Unite designa, consultato lo Stato Parte sollecitato, i membri della missione, incluso il capo. I cittadini degli Stati Parte che sollecitano la missione di accertamento dei fatti, e quelli degli Stati che ne sono direttamente interessati, non possono essere designati come membri della missione. I membri della missione di accertamento dei fatti beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti all’articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
Dopo un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione di accertamento dei fatti si recano al più presto sul territorio dello Stato Parte sollecitato. Lo Stato Parte sollecitato prende i provvedimenti amministrativi necessari per accogliere, trasportare e alloggiare la missione. E tenuto anche a garantire, per quanto possibile, la sicurezza dei membri della missione fino a quando si trovano in un territorio sottostanti al suo controllo.
Senza pregiudizio della sovranità dello Stato Parte sollecitato, la missione d’accertamento dei fatti può portare sul territorio dello Stato Parte sollecitato unicamente l’equipaggiamento che è esclusivamente utilizzato per la raccolta di informazioni sul caso di presunta non osservanza. Prima del suo arrivo, la missione informa lo Stato Parte sollecitato dell’equipaggiamento che intende utilizzare nel corso del suo lavoro.
Lo Stato Parte sollecitato fa tutto il possibile per permettere ai membri della missione d’accertamento dei fatti di discutere con tutte le persone suscettibili di fornire informazioni sul caso di presunta non osservanza.
Qualora adotti tali provvedimenti, lo Stato Parte sollecitato intraprende tutto quanto è ragionevolmente possibile per dimostrare con altri mezzi la sua osservanza alla presente Convenzione.
Lo Stato Parte sollecitato accorda alla missione d’accertamento dei fatti l’accesso a tutte le zone e a tutte le installazioni sottostanti al suo controllo dove potrebbe essere possibile rilevare fatti pertinenti relativi al caso di non osservanza in questione. Tale accesso è sottoposto ai provvedimenti che lo Stato Parte sollecitato reputa necessari per:
- la protezione di equipaggiamenti, d’informazioni e di zone sensibili;
- la protezione degli obblighi costituzionali che potrebbero incombere allo Stato Parte sollecitato relativamente ai diritti di proprietà, di perquisizione e di sequestro nonché ad altri diritti costituzionali; oppure
- la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione d’accertamento dei fatti.
La missione d’accertamento dei fatti non può trattenersi più di 14 giorni sul territorio dello Stato Parte interessato e non più di 7 giorni in un sito particolare, eccetto che sia stato convenuto altrimenti.
Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale e non connesse con l’oggetto della missione d’accertamento dei fatti sono trattate in modo confidenziale.
La missione d’accertamento dei fatti comunica le sue conclusioni, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, all’Assemblea degli Stati Parte o all’Assemblea straordinaria degli Stati Parte.
L’Assemblea degli Stati Parte, o l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte esamina tutte le informazioni pertinenti, segnatamente il rapporto presentato dalla missione d’accertamento dei fatti e può domandare allo Stato Parte sollecitato di adottare provvedimenti al fine di rimediare alla situazione di non osservanza entro il termine impartito. Lo Stato Parte sollecitato presenta un rapporto sui provvedimenti presi in risposta a tale domanda.
L’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare agli Stati Parte interessati provvedimenti e mezzi per meglio chiarire o risolvere la questione esaminata, segnatamente l’avvio di procedure adeguate secondo il diritto internazionale. Qualora l’inosservanza sia imputabile a circostanze che esulano dal controllo dello Stato Parte sollecitato, l’Assemblea degli Stati Parte oppure l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte può raccomandare provvedimenti adeguati, segnatamente il ricorso ai provvedimenti di cooperazione di cui all’articolo 6.
L’Assemblea degli Stati Parte, rispettivamente l’Assemblea straordinaria degli Stati Parte si adopera per adottare le decisioni di cui ai numeri 18 e 19 mediante consenso o, se questo non è possibile, alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.