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0.631.112.514.8

Accordo
tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali

RU 20204833

Traduzione

Concluso il 28 settembre 2020

Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020

(Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Principato del Liechtenstein,

nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,

riferendosi al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 1 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);

e alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale;

riferendosi all’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principio

Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali.

Il Liechtenstein partecipa a questi proventi, considerato che sottostà alle stesse regole della Svizzera nel settore dei contingenti doganali secondo il Trattato doganale e, sempre in virtù del suddetto Trattato, non può gestire propri contingenti doganali.

Capitolo secondo Partecipazione finanziaria del Liechtenstein ai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali

Art. 2 Base di calcolo

La base di calcolo per la partecipazione è costituita dai proventi della vendita all’asta dei contingenti doganali.

A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile.

Art. 3 Calcolo della quota

La quota attribuibile al Liechtenstein corrisponde alla somma dei seguenti parametri:

  1. il 45 per cento secondo la proporzione tra l’effettivo di animali3 del Liechtenstein e l’effettivo di animali totale dei due Paesi;
  2. il 55 per cento secondo la proporzione tra il numero degli abitanti del Liechtenstein e il numero totale degli abitanti dei due Paesi.

Il numero degli abitanti è rilevato annualmente sulla base della popolazione residente media dell’anno precedente. L’effettivo di animali è rilevato annualmente sulla base del numero effettivo di animali (numero di capi) nel giorno di riferimento 1° gennaio dell’anno precedente.

I numeri rilevanti per il calcolo provengono dall’Ufficio federale di statistica per la Svizzera e dall’Ufficio di statistica liechtensteinense per il Liechtenstein.

Art. 4 Somma forfettaria per le spese amministrative

Le spese dalla Svizzera per l’attuazione del presente Accordo sono coperte dalle spese amministrative forfettarie risultanti dall’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera.

Art. 5 Modalità di pagamento

Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno successivo.

Capitolo terzo Modifiche ed evoluzione

Art. 6 Consultazioni

L’Ufficio federale dell’agricoltura informa l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense al più presto, tuttavia non più tardi della procedura di consultazione in Svizzera, delle modifiche e dei complementi previsti alla legislazione agricola svizzera determinanti ai fini del presente Accordo e alle voci di bilancio svizzere determinanti ai fini del presente Accordo.

L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense informa tempestivamente l’Ufficio federale dell’agricoltura sugli sviluppi della politica agricola nel Liechtenstein che sono determinanti ai fini del presente Accordo.

Capitolo quarto Disposizioni finali

Art. 7 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.

In caso di denuncia o di abrogazione dall’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, il presente Accordo è abrogato allo stesso momento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christian Hofer

Per il Governo
del Principato del Liechtenstein:

Doris Frick