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0.631.242.04

Convenzione
relativa ad un regime comune di transito1

RU 1988 308; FF 1987 II 1218

Testo originale

Conclusa il 20 maggio 1987
Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19872
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987
Entrata in vigore il 1° gennaio 1988

(Stato 1° novembre 2025)

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda,
il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito
denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»),

visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS;

vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine;

considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci 3 , stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi;

considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi;

considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera;

considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,

hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:

Disposizioni generali

Art. 1

La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi di transito comune nonché tra i Paesi di transito comune stessi, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate. 4

Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito unionale. 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione.

Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.

Art. 26

Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso.

Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1.

Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:

  1. 7 nella Comunità:
  2. solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:–merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,–merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,–merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino,–provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,–ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino;
  3. tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate merci unionali, le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;
  4. 8 un Paese di transito comune:
  5. soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9.

Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano la posizione doganale di merci unionali, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta la posizione doganale di merci unionali non accompagna necessariamente le medesime. 9

Art. 310

Ai fini della presente convenzione, con il termine:

  1. 11 «transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;
  2. 12 «Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;
  3. «Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione;
  4. 13 «Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione.

... 14

Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi di transito comune 15 , la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Art. 416

La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare la posizione doganale di merci unionali 17 .

La presente Convenzione non pregiudica inoltre:

  1. la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea; né
  2. gli accordi relativi al traffico frontaliero.
Art. 5

In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.

Art. 618

A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I 19 ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.

Modalità di applicazione della procedura di transito

Art. 720

Gli uffici competenti dei Paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione. 21

Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un Paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci. 22

Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli. 23

Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali 24 , se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l’ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali 25 , se del caso, l’ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

Art. 8

Le merci trasportate, accompagnate da una procedura 26 T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.

Art. 927

Le merci che sono introdotte in un Paese di transito comune 28 con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell’amministrazione doganale di detto Paese, le quali ne garantiscono l’identità e l’integrità.

Quando tali merci sono rispedite da un Paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto Paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2. 29 Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

Per le merci che sono rispedite da un Paese di transito comune30 previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti:

  1. la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 198331), tale durata è limitata a sei mesi;
  2. le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subìto manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell’imballaggio;
  3. le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un Paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi. 32

Art. 1033

Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle Appendici, tutte le operazioni T1 o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell’operazione in causa.

Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

  1. delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;
  2. 34 di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un’operazione T1 o T2 tra l’ufficio doganale di partenza ed il primo ufficio doganale di passaggio.

... 35

Art. 1136

L’identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

Il suggellamento è effettuato:

  1. 37 per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
  2. per collo, negli altri casi.

L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

  1. il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
  2. il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;
  3. il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;
  4. i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.38

L’ufficio doganale di partenza 39 può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione. 40

Art. 12

e 2. ... 41

A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi alle dichiarazioni T1 o T2 e necessaria all’elaborazione di dette statistiche. 42

Assistenza amministrativa

Art. 1343

Le autorità competenti dei Paesi interessati, si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente Convenzione.

Ove occorra, le autorità dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l’assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.

In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardanti merci introdotte in un Paese in provenienza da un altro Paese o che hanno attraversato un Paese o hanno formato oggetto di deposito , le amministrazioni competenti dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

  1. 44 le condizioni in cui le merci sono state spedite:–quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, scortate da una procedura T1 o T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure–quando esse sono state rispedite da questo Paese, corredate da una procedura T1, T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo d’introduzione;
  2. 45 le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, corredate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, oppure quando esse sono state rispedite da questo Paese, scortate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali.

Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 o 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.

Se le autorità competenti di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.

Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

Recupero46

Art. 13bis47

Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell’appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti nell’ambito del regime T1 o T2.

Comitato congiunto

Art. 14

È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente convenzione.

Il comitato congiunto opera di comune accordo.

Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.

Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato delle Parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell’applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.

In particolare, esso raccomanda:

  1. le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3;
  2. ogni altra misura utile all’applicazione della presente convenzione.

Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni. 48 49

Il comitato adotta, mediante decisione:

  1. le modifiche alle appendici;
  2. 50 ...
  3. le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici;
  4. 51
  5. 52 le misure transitorie53 necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.
  6. 54 l’invio a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 15bis.

Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.

La decisione del Comitato misto di cui al paragrafo 3, lettera e) che invita un Paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data. 55

A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro. 56

Adesione dei Paesi terzi57

Art. 15bis58

Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione.

Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce.

L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.

Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.

Disposizioni generali e finali

Art. 16

Ciascuna Parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 17

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l’applicazione della presente convenzione.

Art. 18

Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti o degli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Art. 1959

Le appendici alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 20

La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori dei Paesi di transito comune 60 .

La presente convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale 61 .

Art. 21

Ogni Parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le Parti contraenti.

Art. 22

La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1° novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario.

Se la presente convenzione non entra in vigore il 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di accettazione.

Il depositario notifica la data del deposito dell’atto di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 23

Con l’entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 1972 62 sull’applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall’Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l’accordo del 12 luglio 1977 63 sull’estensione dell’applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi Paesi e la Comunità.

Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione.

Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia 64 cesserà a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 24

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna Parte contraente. Fatto a Interlaken, il 20 maggio millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)

Appendice I65
Procedure di transito comune
Titolo I Disposizioni Generali
Capitolo I Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto

La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione.

Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.

Art. 2 Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali

Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della Convenzione si intende per:

  1. «autorità doganali»:
  2. le amministrazioni doganali incaricate dell’applicazione della Convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la Convenzione;
  3. «persona»:
  4. una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o del diritto di un Paese di transito comune, la capacità di agire;
  5. «dichiarazione di transito»:
  6. l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;
  7. «documento di accompagnamento transito»:
  8. il documento prodotto mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;
  9. «dichiarante»:
  10. la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata;
  11. «titolare del regime»:
  12. la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito;
  13. «ufficio doganale di partenza»:
  14. l’ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito;
  15. «ufficio doganale di passaggio»:
  16. l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o
  17. l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo;
  18. «ufficio doganale di destinazione»:
  19. l’ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime;
  20. «numero di riferimento principale» (Master Reference Number – MRN):
  21. il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall’autorità doganale competente mediante procedimenti informatici;
  22. «ufficio doganale di garanzia»:
  23. l’ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun Paese, in cui le garanzie devono essere costituite;
  24. «obbligazione»:
  25. l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune;
  26. «debitore»:
  27. qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione;
  28. «svincolo della merce»:
  29. l’atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;
  30. «persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente»:–se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente;–se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;
  31. «procedimenti informatici»:
  32. lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei Paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all’archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:i)scambio elettronico di dati,ii)scambio da computer a computer,iii)trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano,iv)inserimento on-line di dati nei sistemi informatici doganali per l’archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online;
  33. «scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange – EDI):
  34. una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;
  35. «sistema di transito elettronico»:
  36. sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune;
  37. «messaggio normalizzato»:
  38. una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati;
  39. «dati personali»:
  40. qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile;
  41. «infrastruttura di trasporto fissa»:
  42. i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci;
  43. «piano di continuità operativa»:
  44. la procedura basata sull’utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate.
Capitolo II Disposizioni generali relative al regime di transito comune
Art. 4 Sistema elettronico relativo al regime

Per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.

Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all’applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:

  1. le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all’applicazione della normativa doganale;
  2. una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.
Art. 5 Utilizzo del sistema di transito elettronico

Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.

Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema dell’Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria dei Paesi di transito comune, l’accesso dei Paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l’Unione e ciascuno dei Paesi di transito comune.

Art. 6 Sicurezza dei dati

Le parti contraenti determinano le condizioni per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato.

Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico.

La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell’identità della persona che la effettua. I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai Paesi.

Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati.

Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Art. 7 Tutela dei dati personali

Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della Convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune. Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l’operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell’operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo.

Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della convenzione sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 .

Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.

Capitolo III Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune
Art. 8 Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

Il titolare del regime è tenuto a:

  1. presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l’identificazione delle merci stesse;
  2. rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;
  3. salvo altrimenti disposto nella Convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.

I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Capitolo IV Garanzie
Art. 9 Sistema elettronico relativo alle garanzie

Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.

Art. 10 Obbligo di costituire una garanzia

Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di transito comune.

La garanzia è:

  1. una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure
  2. una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).

Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.

Art. 11 Forme di garanzia isolata

La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:

  1. un deposito in contanti;
  2. un impegno assunto da un fideiussore;
  3. certificati.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.

Art. 12 Fideiussore

Il fideiussore di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono. Nell’impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun Paese delle parti contraenti interessate dall’operazione di transito comune.

Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dell’obbligazione. L’impegno copre anche, nei limiti dell’importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori.

Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l’effettivo pagamento dell’importo dell’obbligazione nei termini prescritti.

Art. 13 Esonero dalla garanzia

Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:

  1. merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
  2. merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
  3. merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa;
  4. merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l’esonero dalla garanzia si applica unicamente alle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1° maggio 2016. Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest’ultima data è anteriore.

Capitolo V Disposizioni varie
Art. 14 Statuto giuridico di documenti e scritture

I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri Paesi.

I risultati dei controlli effettuati nell’ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un Paese hanno la medesima forza giuridica in altri Paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 15 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune

Ciascun Paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico. La Commissione comunica le informazioni agli altri Paesi mediante tale sistema informatico.

Art. 16 Ufficio centrale

I Paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Paesi.

Art. 17 Infrazioni e sanzioni

I Paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Titolo II Funzionamento del regime
Capitolo I Garanzia isolata
Art. 18 Calcolo dell’importo della garanzia isolata

La garanzia isolata costituita in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono considerate merci non unionali.

Art. 19 Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti

Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel Paese di partenza in cui la garanzia è richiesta.

Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l’appuramento del regime.

La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell’autorità doganale.

Art. 20 Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C1. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.

Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un Paese può permettere che l’impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell’impegno indicato nel formulario.

Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Per ogni impegno l’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;
  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Art. 21 Garanzia isolata a mezzo di certificati

Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità. Si applica l’articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis.

I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti. Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione.

Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.

La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;
  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l’importo totale dell’obbligazione che può sorgere.

Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall’ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale trasmette il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.

Art. 22 Approvazione dell’impegno

L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale di garanzia, che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

Art. 23 Revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno e cancellazione dell’impegno

L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione del fideiussore o l’approvazione dell’impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia. La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.

Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la cancellazione all’ufficio doganale di garanzia. La cancellazione dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell’impegno cancellato. La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale di garanzia.

Le autorità doganali del Paese responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all’articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell’approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.

Capitolo II Mezzi di trasporto e dichiarazioni
Art. 24 Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo. Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.

Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:

  1. un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
  2. un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
  3. le navi componenti un unico convoglio.

Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate dichiarazioni di transito separate.

Art. 25 Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici

Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell’appendice III, allegati A1, A2 e B6. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS»), di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione 67 , si applicano le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti nell’allegato A1 bis dell’appendice III bis.

Art. 26 Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo

L’autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:

  1. se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all’articolo 27;
  2. se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell’allegato II, nell’ipotesi di un guasto temporaneo:i)del sistema di transito elettronico,ii)del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici,iii)della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
  3. se un Paese di transito comune decide in tal senso.

Nel quadro dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema.

L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Art. 27 Dichiarazione di transito per i viaggiatori

Nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’appendice III, allegato B6. A decorrere dalla data di aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’allegato A1 bis dell’appendice III bis .

Art. 28 Spedizioni miste

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».

Art. 29 Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime

La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante.

La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:

  1. l’esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;
  2. l’autenticità, l’esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;
  3. il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.
Art. 29bis Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci

A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all’ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

Capitolo III Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza
Art. 30 Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio doganale di partenza.

L’ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell’applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell’appendice III, allegato II;
  2. la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;
  3. le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l’orario ufficiale di apertura.

Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all’ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.

Art. 31 Modifica di una dichiarazione di transito

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.

Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:

  1. hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
  2. hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
  3. hanno svincolato le merci.
Art. 32 Invalidamento di una dichiarazione di transito

Tuttavia, se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.

Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:

  1. se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
  2. se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:

  1. merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;
  2. le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.
Art. 33 Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune

Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all’ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.

Qualora l’ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante. Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l’indicazione dei Paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.

Art. 34 Termine per la presentazione delle merci

L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

  1. l’itinerario;
  2. il mezzo di trasporto;
  3. la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
  4. tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei Paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.

Art. 35 Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci

Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l’ufficio doganale di partenza può:

  1. esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
  2. chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
  3. procedere alla visita delle merci;
  4. prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.

L’ufficio doganale di partenza verifica l’esistenza e la validità della garanzia.

La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall’ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Art. 36 Identificazione dei sigilli

L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.

Art. 37 Idoneità alla sigillatura

I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione e i Paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Art. 38 Caratteristiche dei sigilli doganali

I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

  1. caratteristiche essenziali dei sigilli:i)rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso,ii)essere facilmente verificabili e riconoscibili,iii)essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo,iv)non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica,v)essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
  2. specifiche tecniche:i)la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili,ii)le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,iii)il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

  1. il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dei Paesi di transito comune o un’abbreviazione corrispondente;
  2. un codice di Paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del Paese, che identifichi il Paese in cui il sigillo è stato apposto.

Ciascun Paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i Paesi.

Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.

I sigilli doganali conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 39 Misure di identificazione alternative alla sigillatura

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comune e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

  1. le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
  2. le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
Art. 40 Svincolo delle merci per il regime di transito comune

Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della Convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione e dell’articolo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune.

Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito comune:

  1. all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;
  2. a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.

L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito comune.

Art. 41 Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1. L’ufficio doganale di partenza fornisce un documento di accompagnamento transito al dichiarante o alla persona che ha presentato le merci al suddetto ufficio, su richiesta della persona in questione. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all’allegato A3 dell’appendice III e include i dettagli di cui all’allegato A4 della medesima appendice.

Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all’allegato A5 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 dell’appendice III. L’elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante o alla persona che ha presentato le merci al suddetto ufficio un documento di accompagnamento transito su richiesta della persona in questione, integrato da un elenco di articoli. L’elenco di articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A3 bis dell’appendice III bis e comprende i dati di cui all’allegato A4 bis dell’appendice III bis . L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A5 bis dell’appendice III bis e comprende i dati di cui all’allegato A6 bis dell’ appendice III bis.

Capitolo IV Formalità da espletare durante il trasporto
Art. 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito o dell’MRN della dichiarazione di transito

Il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito o l’MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono presentati quando prescritto o qualora lo richiedano le autorità doganali. Fino al potenziamento dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il documento di accompagnamento transito e l’elenco di articoli sono presentati in forma stampata.

Art. 42bis Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito alle autorità doganali

L’MRN della dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali esclusivamente attraverso procedimenti informatici. Se la presentazione dell’MRN attraverso procedimenti informatici non è possibile, l’autorità doganale destinataria accetta la presentazione dell’MRN attraverso un documento di accompagnamento transito o un codice a barre e può ammettere altri mezzi di comunicazione per l’MRN. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali per mezzo di un documento di accompagnamento transito.

Art. 43 Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all’ufficio doganale di passaggio

Le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito in conformità dell’articolo 42 bis .

L’ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all’ufficio doganale di partenza.

Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune fornite dall’ufficio doganale di partenza.

Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito comune all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.

I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Art. 44 Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito comune

Nei casi di cui al primo comma, lettere c) e f), quando le merci sono trasportate in una stessa unità di trasporto intermodale, il modo di trasporto è modificato senza movimentare le merci stesse e l’unità di trasporto intermodale reca un numero identificativo unico, tale modifica non è considerata come un incidente ai fini del primo comma. Ai fini del secondo comma un’unità di trasporto intermodale è, per esempio, un container, una cassa mobile o un semirimorchio. Il secondo comma si applica anche a un veicolo caricato esso stesso trasportato con un mezzo di trasporto attivo. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f). Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all’articolo 4.

Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e tale documento all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:

  1. il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;
  2. in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
  3. se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
  4. in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
  5. se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
  6. se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, è modificato.

Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all’autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

  1. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
  2. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
  3. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime fornisca le informazioni pertinenti relative all’incidente a tale autorità doganale nei seguenti casi:

  1. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
  2. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
  3. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Capitolo V Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
Art. 45 Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l’ufficio doganale di destinazione

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

  1. le merci;
  2. l’MRN della dichiarazione di transito in conformità dell’articolo 42 bis;
  3. qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.

Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.

Se un documento di accompagnamento transito su supporto cartaceo è presentato all’ufficio doganale di destinazione, quest’ultimo lo conserva. L’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall’ufficio doganale di partenza.

Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:

  1. «Prova alternativa – 99202».

Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.

Art. 46 Ricevute

Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale. La ricevuta contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.

La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall’interessato.

La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Art. 47 Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo

L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1.

Qualora l’operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1. L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.

La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente.

L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l’ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

Capitolo VI Formalità relative alla conclusione del regime
Art. 48 Conclusione e appuramento del regime

Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.

Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Art. 49 Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune

Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci. L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza.

Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito comune o il recupero dell’obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

  1. l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell’articolo 34;
  2. l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
  3. l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

L’autorità doganale del Paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale del Paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.

Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.

Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del Paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l’autorità doganale del Paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato. L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.

Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l’autorità doganale del Paese di partenza appura tale regime e ne informa il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero.

Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale del Paese di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione.

Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale del Paese di partenza adotta le seguenti misure:

  1. individua il debitore;
  2. determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione.
Art. 50 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione

Se l’autorità doganale del Paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione si trova in un altro Paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo.

L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale del Paese di partenza se è competente per il recupero. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ricevuto l’informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla procedura di recupero.

Art. 51 Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune

Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale del Paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

  1. un documento certificato dall’autorità doganale del Paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87;
  2. un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di un Paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;
  3. un documento doganale rilasciato in un Paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
  4. un documento rilasciato in un Paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale Paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo in questione.

In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dall’autorità del Paese terzo interessato o dall’autorità di un Paese.

Art. 52 Verifica e assistenza amministrativa

Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione.

L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.

Se l’autorità doganale competente del Paese di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.

Capitolo VII Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa
Art. 53 Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Nel caso in cui merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all’ingresso in detto territorio.

Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte contraente e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa.

Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2. Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

  1. sono arrivate all’impianto del destinatario;
  2. sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
  3. hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.

Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un Paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio.

Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da un Paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente.

Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un Paese di transito comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.

Art. 54 Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Un Paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri Paesi.

Titolo III Semplificazioni utilizzate per il regime di transito comune
Capitolo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 55 Tipi di semplificazioni del transito

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:

  1. uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;
  2. uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;
  3. qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;
  4. qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1;
  5. uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;
  6. uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;
  7. applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della Convenzione;
  8. regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
  9. uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.

Le autorizzazioni a norma dell’articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:

  1. il trasporto ferroviario di merci;
  2. il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.

Art. 56 Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni

Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni.

La semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione.

Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h), si applicano unicamente nelle parti contraenti specificate nell’autorizzazione della semplificazione.

Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i), si applicano in tutte le parti contraenti.

Art. 57 Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni

L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
  2. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
  3. utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.

Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
  2. dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
  3. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
  4. dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
  5. dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.

Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;
  2. ...
  3. il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l’autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
  4. il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono aziende ferroviarie;
  2. sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
  3. utilizzano regolarmente il regime di transito o l’autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
  4. non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
  2. dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
  3. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
  4. dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
  5. dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
  6. operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
  7. dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.

Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Art. 58 Controllo delle condizioni di autorizzazione

Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell’autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l’osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell’autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell’autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione.

Art. 59 Contenuto della domanda di autorizzazione

Una domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda.

Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Art. 60 Responsabilità del richiedente

La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l’applicazione eventuale di disposizioni penali:

  1. dell’esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;
  2. dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.
Art. 61 Autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione

Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio.

Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi.

Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i), sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità principale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione devono essere svolte. La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di rilasciare l’autorizzazione.

Qualora uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all’autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.

Art. 62 Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni

Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti.

Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comunicate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.

Art. 63 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell’autorizzazione.

L’autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.

Art. 64 Data di decorrenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l’abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data. Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell’autorizzazione non è limitata nel tempo.

L’autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:

  1. se l’autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;
  2. se un’autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo dell’autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione precedente;
  3. se l’effetto dell’autorizzazione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
Art. 65 Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni

Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

Le autorità doganali annullano un’autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
  2. il titolare dell’autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
  3. se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all’autorizzazione sarebbe stata diversa.

L’autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:

  1. una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure
  2. su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

Il titolare dell’autorizzazione è informato dell’annullamento, della revoca o della modifica dell’autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente.

L’annullamento di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale.

La revoca o la modifica di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell’autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l’applicabilità a una data ulteriore conformemente ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione.

Art. 66 Riesame di un’autorizzazione

L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:

  1. in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull’autorizzazione;
  2. se necessario, a seguito del controllo effettuato;
  3. se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.

L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione comunica l’esito del riesame al titolare della stessa.

Art. 67 Sospensione di un’autorizzazione

L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione sospende l’autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:

  1. se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell’autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
  2. se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all’autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell’autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell’autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
  3. se il titolare dell’autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per l’autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Art. 68 Periodo di sospensione di un’autorizzazione

Il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte.

Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il titolare dell’autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l’autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

  1. il titolare dell’autorizzazione;
  2. la persona responsabile della società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
  3. la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi.

Nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell’autorizzazione. Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

Se, a seguito della sospensione di un’autorizzazione, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell’articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Art. 69 Fine del periodo di sospensione di un’autorizzazione

La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

  1. la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
  2. la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per l’autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
  3. l’autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.

L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.

Art. 70

Abrogato

Art. 71 Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016

Le autorizzazioni che sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019.

Le autorizzazioni concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:

  1. per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;
  2. per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione.

Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

Art. 72 Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali

Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.

Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell’autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

Art. 73 Validità dei sigilli già in uso al 1° maggio 2016

I sigilli doganali di cui all’articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all’articolo 82 conformi all’allegato II dell’appendice I della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Capitolo II Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
Art. 74 Importo di riferimento

Salvo ove diversamente disposto all’articolo 75, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia.

L’importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato. Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell’obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel Paese dell’ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono trattate come merci non unionali. Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l’importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.

L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime. Nel fissare l’importo di riferimento l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime.

L’ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell’importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo.

Ciascun titolare del regime provvede affinché l’importo esigibile o che può diventare esigibile non superi l’importo di riferimento. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.

A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia. Il monitoraggio dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dell’obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, è assicurato da audit regolari e appropriati.

Art. 75 Livello della garanzia globale

Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

L’importo della garanzia globale può essere ridotto:

  1. al 50 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:i)il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,ii)il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,iii)il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,iv)nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,v)il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,
  2. al 30 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:i)il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,ii)il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,iii)il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà,iv)il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,v)nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,vi)il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,
  3. allo 0 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:i)il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,ii)il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti,iii)il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di Paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione,iv)il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,v)ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli,vi)il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati,vii)il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà,viii)il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione,ix)il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,x)nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,xi)il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,

Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 2, lettera a), punto v), del paragrafo 2, lettera b), punto vi), e del paragrafo 2, lettera c), punto xi), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia. Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali del richiedente connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

Art. 76 Modalità della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

L’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;
  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Art. 77 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia

Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, sono stabilite nell’allegato I.

L’utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:

  1. in circostanze particolari;
  2. per le merci per le quali è stata provata l’esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all’uso della garanzia.
Art. 78 Atto costitutivo della garanzia

La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C4. La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.

L’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 22 si applicano mutatis mutandis.

Art. 79 Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

Sulla base dell’autorizzazione e su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di garanzia rilascia a questi uno o più certificati di garanzia globale redatti conformemente al formulario di cui all’appendice III, allegato C5, oppure uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti conformemente al formulario di cui all’appendice III, allegato C6, al fine di consentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b).

La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

Art. 80 Revoca e cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore.

La revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revoca, da parte dell’ufficio doganale di garanzia, dell’impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all’articolo 9 dall’ufficio doganale di garanzia.

A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia. Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri Paesi.

Capitolo III Uso di sigilli di un modello particolare
Art. 81 Autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare

Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

L’autorità doganale accetta, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di un modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Art. 82 Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare

I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 1. I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.

I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

  1. il nome della persona autorizzata a usarli in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b);
  2. un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale del Paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune.

I sigilli di un modello particolare conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 83 Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

  1. notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
  2. riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
  3. conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
  4. sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 81.
Capitolo IV Qualifica di speditore autorizzato
Art. 84 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune

La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).

Art. 85 Contenuto dell’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato

L’autorizzazione specifica in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;
  2. il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;
  3. le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;
  4. le categorie o i movimenti di merci esclusi;
  5. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.
Art. 86 Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato

Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l’operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c).

Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:

  1. l’itinerario, se prescritto in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2;
  2. il termine fissato in conformità dell’articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;
  3. ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.

Capitolo V Qualifica di destinatario autorizzato
Art. 87 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.

Art. 88 Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato

Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), il destinatario autorizzato è tenuto a:

  1. informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
  2. scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;
  3. dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
  4. notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza.

Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Art. 89 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione specifica in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
  2. il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall’ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;
  3. le categorie o i movimenti di merci esclusi;
  4. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

Le autorità doganali indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio doganale di destinazione.

Art. 90 Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato

Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previsto all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), della presente appendice, nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 34.

Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10.

Capitolo VI Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
Sezione 1 Disposizioni generali relative all’uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
Art. 91 Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.

Art. 92 Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale

Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.

L’autorità doganale del Paese in cui è stabilita l’azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell’ufficio contabile di tale azienda.

Ai fini del controllo doganale l’azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizione dell’autorità doganale del Paese di destinazione, nel Paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.

Art. 93 Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:

  1. un’azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;
  2. quando l’operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un’azienda ferroviaria di un Paese terzo.

Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all’operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Art. 94 Obblighi dell’azienda ferroviaria autorizzata

Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse aziende ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell’autorità doganale per eventuali obbligazioni.

Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all’articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l’operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:

  1. della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all’operazione in ciascun Paese;
  2. della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell’operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;
  3. del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.
Art. 95 Etichetta

Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell’appendice III, allegato B11. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all’appendice III, allegato B11.

Art. 96 Modifica del contratto di trasporto

le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di partenza. In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all’ufficio doganale di partenza l’avvenuta modifica.

Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:

  1. all’interno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno; o
  2. all’esterno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno,
Sezione 2 Circolazione delle merci tra le parti contraenti
Art. 97 Utilizzazione della lettera di vettura CIM

Quando un’operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio doganale di partenza.

Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza.

L’ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

  1. il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
  2. il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria.

Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall’Unione a destinazione di un Paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro dell’Unione europea e per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 95.

Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese di transito comune sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza indica nell’esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento.

Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.

Ciascun Paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio doganale di partenza.

Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Art. 98 Misure di identificazione

A meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d’identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.

Art. 99 Formalità presso l’ufficio doganale di passaggio

Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di passaggio.

Art. 100 Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione

L’ufficio doganale di destinazione restituisce l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM all’azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l’esemplare 3.

Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all’ufficio doganale di destinazione, l’azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

  1. le merci;
  2. gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Nel caso di cui all’articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di destinazione.

Sezione 3 Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi
Art. 101 Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi

Quando un’operazione di trasporto ha inizio all’interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un Paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98.

L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

Art. 102 Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi

L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un’operazione di trasporto che ha inizio in un Paese terzo e deve concludersi all’interno del territorio di una parte contraente. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.

Art. 103 Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti

Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un Paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 101, paragrafo 2, e all’articolo 102, paragrafo 1.

Non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Art. 104 Posizione doganale delle merci

Le merci trasportate a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, o dell’articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 4 Altre disposizioni
Art. 105 Distinte di carico

Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all’appendice III, allegato B4. La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.

Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico separate. I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.

Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.

L’originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Art. 106 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia

In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95.

Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all’indicazione dei documenti di accompagnamento. Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata. Inoltre l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall’azienda ferroviaria competente per l’ultima stazione ferroviaria interessata dall’operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.

Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell’obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.

Art. 107 Speditore autorizzato e destinatario autorizzato

Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all’ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l’ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».

Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all’articolo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall’impresa di trasporto all’ufficio doganale di destinazione.

Capitolo VII Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
Art. 108 Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all’allegato 9, appendice 3, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 68 .

L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell’articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell’autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.

Se un’operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.

Art. 109 Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

  1. il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
  2. il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria;
  3. il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
  4. il numero del volo;
  5. la data del volo;
  6. l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

  1. il numero della lettera di vettura aerea;
  2. il numero di colli;
  3. la descrizione commerciale delle merci con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
  4. la massa lorda.

In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.

La compagnia aerea data e firma il manifesto.

Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno.

Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione.

Art. 110 Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.

Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:

  1. il numero del manifesto;
  2. il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);
  3. il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
  4. il numero del volo; e
  5. la data del volo.

L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.

In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e l’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Art. 111

Abrogato

Art. 111bis Consultazione preliminare all’autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 5, per l’autorizzazione relativa all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione. Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione.

Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall’autorità consultata.

Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione in uno dei seguenti casi:

  1. se, a causa della natura degli esami da effettuare, l’autorità consultata necessita di più tempo;
  2. se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.

Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.

La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio.

Art. 111ter Formalità per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto secondo le modalità definite nell’autorizzazione.

Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

  1. «T1» – merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
  2. «T2» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
  3. «T2F» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio69 o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio70 a un paese di transito comune;
  4. «C» – merci unionali non vincolate ad un regime di transito;
  5. «TD» – merci già vincolate a un regime di transito;
  6. «X» – merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione.

Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.

Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

Titolo IV Obbligazione e recupero
Capitolo I Obbligazione e debitore
Art. 112 Nascita dell’obbligazione

Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l):

  1. la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure
  2. l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune.

Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

L’obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:

  1. se l’obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:i)l’inadempienza che ha portato alla nascita di un’obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode,ii)tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;
  2. se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.

L’obbligazione sorge nel momento in cui:

  1. le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l’utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;
  2. una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.
Art. 113 Identificazione del debitore

Il debitore è uno dei seguenti:

  1. la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l’utilizzo del regime di transito comune;
  2. qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla Convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;
  3. qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla Convenzione o dalla normativa doganale;
  4. il titolare del regime.

Nel caso di cui all’articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l’utilizzazione delle merci nell’ambito del regime di transito comune.

Se, all’atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un’obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Se più persone sono debitrici dell’importo corrispondente a un’unica obbligazione, esse sono tenute al pagamento dell’obbligazione in solido.

Art. 114 Luogo in cui sorge l’obbligazione

L’obbligazione sorge:

  1. nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;
  2. se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l’obbligazione.

l’obbligazione sorge nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l’attraversamento della frontiera all’ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel Paese da cui dipende l’ufficio doganale di partenza.

Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l’obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:

  1. sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione di cui all’articolo 50 sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale del Paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
  2. un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale del Paese di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti,

Le autorità doganali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del Paese in cui l’obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 115 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione

Se le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l’evento che ha dato origine all’obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediatamente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo.

Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.

Capitolo II Azione nei confronti del debitore o del fideiussore
Art. 116 Azione nei confronti del debitore

Le autorità doganali competenti avviano l’azione di recupero non appena sono in grado di:

  1. calcolare l’importo dell’obbligazione; e
  2. determinare il debitore.

Tali autorità notificano al debitore l’importo dell’obbligazione secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Art. 117 Azione nei confronti del fideiussore

Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile.

Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del Paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.

Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali determinate in conformità dell’articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell’obbligazione di cui risponde per l’operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l’MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l’importo in questione.

Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti.

Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 118 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero

Fatto salvo l’articolo 13 bis della Convenzione e in conformità dell’articolo 114 della presente appendice, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero. Queste ultime informano l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l’ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all’ufficio doganale di appurare l’operazione di transito.

Allegato Idell’appendice I
Applicazione dell’articolo 77
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
  1. Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:
  2. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto
  3. Per «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.
  4. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale
  5. Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all’articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.
  6. Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
  7. La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell’articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente.
  8. La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.
  9. Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condizioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte.
  10. Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmettono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.
  11. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti.
  12. La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all’adozione della decisione.
  13. Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti.
  14. Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.
  15. L’effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.
  16. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale
  17. I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell’articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:–la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione;–tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l’ufficio doganale di partenza indicato nell’atto costitutivo della garanzia;–essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l’importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l’ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest’ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti;–ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un’altra operazione, nel limite dell’importo della garanzia.
  18. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto
  19. Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto.
  20. Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b).
  21. Gli articoli da 59 a 72 si applicano mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.
  22. Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente:«–UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209».
Allegato IIdell’appendice I
Procedura di continuità operativa per il transito comune
Capitolo I Disposizioni generali
  1. Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:–del sistema di transito elettronico;–del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici;–della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
  2. Dichiarazioni di transito
  3. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio doganale di passaggio, all’ufficio doganale di destinazione e al momento dell’arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:–un documento amministrativo unico (DAU); o–un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6, oa decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o–un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA),a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA).
  4. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, appendice 3, della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («Convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all’appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
  5. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
  6. Ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6.
  7. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6 bis.
Capitolo II Modalità di applicazione
  1. Indisponibilità del sistema di transito elettronico
  2. Le modalità di applicazione sono le seguenti:–la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3, A4, A5 e A6;a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis;–la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico;–la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all’appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell’MRN e del codice a barre nel DAT;–lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D;–la dichiarazione di transito viene vistata dall’ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l’appendice I, articolo 84.
  3. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l’LRN o l’MRN assegnati all’operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.
  4. L’autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l’abuso.
  5. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
  6. Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato.
  7. Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l’autorità doganale.
  8. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
  9. In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:–si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato;–se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2% annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisione dell’autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.
  10. Registrazione dei dati da parte dell’autorità doganale
  11. Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l’autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all’ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.
Capitolo III Funzionamento della procedura
  1. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione
  2. Se l’ufficio doganale di partenza per l’operazione di transito è diverso dall’ufficio doganale di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’impegno del fideiussore. L’originale viene presentato dal titolare del regime all’ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l’ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese in questione.
  3. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.
  4. La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda:–l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;–l’autenticità dei documenti presentati;–l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.
  5. Misure di identificazione
  6. In caso di applicazione dell’appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l’ufficio doganale di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:–«Dispensa – 99201».
  7. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci –L’ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.–Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.
  8. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall’ufficio doganale di partenza. L’esemplare 1 del DAU e l’esemplare del DAT rimangono presso l’ufficio doganale di partenza.
  9. Ufficio doganale di passaggio
  10. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all’appendice III, allegato B8. In luogo dell’avviso di passaggio, l’ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell’esemplare del DAT.
  11. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l’ufficio doganale di partenza.
  12. Presentazione all’ufficio doganale di destinazione.
  13. L’ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.
  14. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall’ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo.
  15. Se l’ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio doganale dichiarato, l’ufficio doganale effettivo appone nella casella «I. Controllo dell’ufficio doganale di destinazione» della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio doganale di destinazione, la dicitura seguente:–«Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell’ufficio doganale) – 99203».
  16. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l’ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:–«Uscita dall’Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204».
  17. Ricevute
  18. La ricevuta può essere redatta nell’apposito spazio sul verso dell’esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all’appendice III, allegato B10.
  19. Rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o dell’esemplare del DAT.
  20. L’autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l’esemplare n. 5 del DAU all’autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presentato.
  21. Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime
  22. Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all’autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.
  23. Procedura di ricerca
  24. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l’autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all’appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.
  25. Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure:–individua il debitore;–determina le autorità doganali competenti per la notifica dell’obbligazione.
  26. Se, prima dello scadere di tale termine, l’autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.
  27. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato.
  28. Garanzia – importo di riferimento
  29. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 dell’appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento.
  30. Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all’ufficio doganale di garanzia.
  31. Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata
  32. All’ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:–certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C5;–certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all’appendice III, allegato C6;–certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C3.
  33. La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati.
  34. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
  35. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l’annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia.
  36. Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.
  37. Distinte di carico speciali
  38. L’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5.
  39. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.
  40. Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:–se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati;–se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall’autorità doganale;–se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5;a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.
  41. Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.
  42. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.
  43. Utilizzazione di sigilli di un modello speciale.
  44. Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti.
  45. Speditore autorizzato – Preautenticazione e formalità alla partenza.
  46. Ai fini dell’applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia:–preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure–munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale approvato dall’autorità competente e conforme al modello che figura nell’appendice III, allegato B9. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.
  47. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione.
  48. L’autorità doganale può richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione.
  49. Speditore autorizzato – Misure di custodia del timbro.
  50. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.
  51. Egli informa l’autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.
  52. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o recanti l’impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all’autorità doganale che l’ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.
  53. Speditore autorizzato – Menzioni obbligatorie
  54. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, dell’appendice I e nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 34 dell’appendice I entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:–«Speditore autorizzato – 99206».
  55. Quando l’autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione.
  56. Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 del DAU o l’esemplare del DAT è inviato senza indugio all’ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell’autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.
  57. Speditore autorizzato – Dispensa dalla firma.
  58. L’autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capitolo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale.
  59. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:«–Dispensa dalla firma – 99207».
  60. Destinatario autorizzato – Obblighi
  61. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l’ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell’esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all’ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell’autorizzazione.
  62. L’ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull’esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.
Appendice II71
Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro
Art. 1

La presente appendice fissa le modalità di applicazione della Convenzione e dell’appendice I relative alla posizione doganale di merci unionali e all’utilizzo dell’euro.

Titolo I Prova della posizione doganale di merci unionali
Capitolo I Campo di applicazione
Art. 2

La prova della posizione doganale di merci unionali può essere apportata conformemente al presente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra.

Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra:

  1. le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo;
  2. le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Paesi terzi, a condizione che l’attraversamento di tali Paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.

Il presente titolo non si applica alle merci:

  1. destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti o
  2. trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che:–le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, oppure–le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra parte contraente passando per un Paese terzo.

Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente a un ufficio postale di un’altra parte contraente.

Art. 2bis

Abrogato

Capitolo II Prova della posizione doganale di merci unionali
Art. 3 Ufficio competente

Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare la posizione doganale di merci unionali.

Art. 4 Disposizioni generali

La prova della posizione doganale di merci unionali che non circolano sotto la procedura T2 può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al presente capitolo.

Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare la posizione doganale di merci unionali può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso:

  1. Rilasciato a posteriori – 99210.
Sezione 1 Documento T2L
Art. 5 Definizione

La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, alle condizioni indicate in seguito, mediante la presentazione di un documento T2L.

Un documento T2L deve recare il codice «T2L» o «T2LF».

Art. 6 Formulario da utilizzare

Il documento T2L è fornito utilizzando un formulario conforme a uno dei modelli che figurano nella Convenzione DAU.

Tale formulario può essere eventualmente integrato da uno o più formulari complementari conformi ai modelli che figurano nella Convenzione DAU; essi formano parte integrante del documento T2L.

Distinte di carico fornite secondo il modello che figura nell’allegato B4 dell’appendice III possono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante.

I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente all’allegato B5 bis dell’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti.

Art. 7 Distinte di carico speciali

Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 57 dell’appendice I a utilizzare come distinte di carico elenchi che non soddisfano tutte le condizioni indicate nell’appendice III.

L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

  1. se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
  2. se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;
  3. se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato B5 bis dell’appendice III.

Può essere anche autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi forniti ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono forniti da operatori economici le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

Art. 8 Rilascio di un documento T2L

Fatto salvo l’articolo 19, il documento T2L è rilasciato in un unico esemplare.

I documenti vengono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state espletate.

Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall’ufficio competente su richiesta dell’interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella « C. Ufficio di partenza» di detti documenti:

  1. per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;
  2. per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio competente oppure a mano; in quest’ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.
Sezione 2 Documenti commerciali
Art. 9 Fattura e documento di trasporto

La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a tali merci.

La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare almeno il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato, se quest’ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilogrammi e, se necessario, i numeri dei contenitori. L’interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta.

Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.

La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dall’interessato sono vistati, su richiesta dello stesso, dall’ufficio competente se il valore delle merci supera 15 000 EUR. Tale visto deve recare il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il documento di trasporto riguardano esclusivamente merci unionali.

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 equivalgono al documento T2L.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione, l’ufficio doganale di un Paese di transito comune sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto equivalenti a un documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per questi merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Art. 10 Manifesto marittimo

La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci.

Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome e l’indirizzo completo della compagnia di navigazione;
  2. l’identità della nave;
  3. il luogo e la data di carico delle merci;
  4. il luogo di scarico delle merci.

Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione:

  1. il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
  2. la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;
  3. la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
  4. la massa lorda in chilogrammi;
  5. se del caso, i numeri dei contenitori;
  6. le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci:–la sigla «C» (equivalente a «T2L») o la sigla «F» (equivalente a «T2LF») per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali,–la sigla «N» per le altre merci.

Il manifesto debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta della stessa, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Art. 11

Abrogato

Sezione 3 Altre prove applicabili a talune operazioni
Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA

Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare la posizione doganale di merci unionali e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo ben visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio doganale di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono essere convalidate, su tutte le pagine dove sono state apposte, dal timbro dell’ufficio doganale di partenza unitamente alla firma del funzionario competente.

Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci unionali che merci non unionali, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

Art. 13 Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero

Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:

  1. quando sono dichiarate come merci aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;
  2. negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.
Sezione 4 Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un emittente autorizzato
Art. 14 Emittente autorizzato

Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, di seguito denominata «emittente autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6, dell’appendice I e che intende giustificare la posizione doganale di merci unionali tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, di seguito denominati «documenti commerciali», a utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente.

Le disposizioni degli articoli 59 e 60, dell’articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell’articolo 72 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione determina in particolare:

  1. l’ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
  2. le circostanze in cui l’emittente autorizzato giustifica l’utilizzo dei suddetti formulari;
  3. le categorie o i movimenti di merci esclusi;
  4. il termine entro il quale e le condizioni in cui l’emittente autorizzato informa l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza

L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella «C. Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini dell’emissione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:

  1. preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
  2. munito dall’emittente autorizzato dell’impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato B9 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.

L’emittente autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente.

In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’autorità competente o recanti l’impronta del timbro speciale, l’emittente autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese e relativi alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 2.

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente:

  1. Emittente autorizzato.
Art. 17 Dispensa dalla firma

L’emittente autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato B9 dell’appendice III e compilati tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l’emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all’emissione di tutti i documenti T2L o di tutti i documenti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale.

I documenti T2L o i documenti commerciali forniti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, invece della firma dell’emittente autorizzato, la menzione seguente:

  1. Dispensa dalla firma.
Art. 18 Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati

Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare le compagnie di navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione doganale di merci unionali fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.

L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 57, paragrafo 6 dell’appendice I; tuttavia, in deroga all’articolo all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale, e
  2. utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti, e
  3. operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari riconosciuti.

Al ricevimento della domanda le autorità competenti del Paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro 45 giorni della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4. Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.

La semplificazione si applica come segue:

  1. il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
  2. la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell’articolo 10;
  3. una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione;
  4. una versione stampata del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;
  5. le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi;
  6. le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.

Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I:

  1. la compagnia di navigazione notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità;
  2. le autorità competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti del porto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 18bis Manifesto doganale delle merci

Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.

L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all’appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).

Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all’articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.

Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Art. 19 Obbligo di fare una copia

L’emittente autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

Art. 20 Controlli presso l’emittente autorizzato

Le autorità competenti possono effettuare presso gli emittenti autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli emittenti autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.

Capitolo III Assistenza reciproca
Art. 21

Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova della posizione doganale di merci unionali.

Titolo Ibis Dispositions concernant la non-modification du statut douanier de marchandises de l’union pour les marchandises transportées via un corridor T2
Art. 21bis Presunzione della posizione doganale di merci unionali

Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:

  1. il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea;
  2. il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»;
  3. il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune; e
  4. l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».

Il paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all’articolo 14 della convenzione, o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo, sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio, e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Titolo II Disposizioni relative all’euro
Art. 22

Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente Convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo. Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato.

Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data dell’accettazione della dichiarazione di transito comune coperta dal o dai certificati di garanzia isolata, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2 dell’appendice I.

Appendice III72
Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
Art. 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione elettronica di dati
Art. 2 Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all’articolo 21, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell’allegato A2.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4.

Art. 4 Elenco degli articoli

L’elenco degli articoli è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6.

Titolo II Formulari utilizzati per compilare:
– la prova della posizione doganale di merci unionali
– la dichiarazione di transito per i viaggiatori
– la procedura di continuità operativa per il transito
Art. 5

I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della Convenzione DAU.

Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.

I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

  1. per le appendici 1–3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della Convenzione DAU;
  2. per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della Convenzione DAU.

In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati A2, B1, B3 e B6.

I formulari sono compilati e utilizzati:

  1. come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B2;
  2. come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per la procedura di continuità operativa per il transito, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B6.
Art. 6

I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della Convenzione DAU.

Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO UNIONALE» anziché «TRANSITO COMUNITARIO». Quando tali documenti sono presentati in un altro Paese contraente, la presenza di tale contrassegno o di tale indicazione non impedisce l’accettazione della dichiarazione.

Titolo III Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito
Art. 7 Distinte di carico

Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B4. Esso è compilato in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B5.

Per il formulario delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m 2 e di resistenza tale da non presentare, a un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Art. 8 Avviso di passaggio

Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B8 dell’appendice III.

Art. 9 Ricevute

La ricevuta è fornita utilizzando il formulario che figura nell’allegato B10.

Art. 10 Certificato di garanzia isolata

Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell’allegato C3.

Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m 2 . Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero che lo contraddistingue.

Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «il certificato», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alle istruzioni di cui all’allegato C7.

Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

  1. di colore verde per i certificati di garanzia e
  2. di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato deve recare un numero di serie che lo contraddistingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

Il formulario deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.

Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione del formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese.

Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della Convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

Allegato A1 dell’appendice III
Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi informatici normalizzati
(Dichiarazione di transito EDI)
Titolo I Generalità

La dichiarazione di transito EDI è presentata per via elettronica, salvo qualora la Convenzione disponga diversamente.

La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell’allegato B1, eventualmente associati a un codice o sostituiti da un codice.

Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato A2. L’allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell’allegato A2.

La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti al titolare del regime al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato.

Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiarazione di transito EDI è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore.

Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU.

Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

  1. alfabetico
  2. numerico
  3. alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni:

Gli eventuali due punti che precedono l’indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Titolo II Indicazioni da fornire nelle dichiarazioni di transito e struttura della dichiarazione di transito EDI
Capitolo I Indicazioni richieste

Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella Convenzione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi Paesi.

Capitolo II Struttura
A. Elenco dei gruppi di dati

Operazione di transito

Operatore speditore

Operatore destinatario

Designazione delle merci

  1. operatore speditore
  2. operatore destinatario
  3. contenitori
  4. colli
  5. riferimenti amministrativi precedenti
  6. documenti/certificati presentati
  7. menzioni speciali

Ufficio doganale di partenza

Operatore titolare del regime

Rappresentante

Ufficio doganale di passaggio

Ufficio doganale di destinazione

Operatore destinatario autorizzato

Risultato del controllo

Suggelli apposti

  1. marche dei suggelli

Garanzia

  1. riferimento della garanzia –limitazione della validità UE–limitazione della validità non UE
B. Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito

Operazione di transito

Numero:

1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

LRN

Tipo/lunghezza:

an ..22

Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall’utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

Tipo di dichiarazione

(casella 1)

Tipo/lunghezza:

an ..5

Le menzioni sono le seguenti:

  1. merci destinate a circolare sotto la procedura T2:
  2. T2 o T2F
  3. merci destinate a circolare sotto la procedura T1:
  4. T1
  5. spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I:
  6. T-

Numero totale di articoli

(casella 5)

Tipo/lunghezza:

n ..5

Questo attributo deve essere utilizzato.

Numero totale di colli

(casella 6)

Tipo/lunghezza:

n ..7

Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «Numero di colli» e «Numero di pezzi», maggiorata di un’unità per ciascuna merce dichiarata «alla rinfusa».

Paese di spedizione

(casella 15a)

Tipo/lunghezza:

a2

Indicare il Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato.

In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».85

Paese di destinazione

(casella 17a)

Tipo/lunghezza:

a2

Indicare il nome del Paese interessato.

Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

(casella 18)

Tipo/lunghezza:

an ..27

Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione.

LNG Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

(casella 18)

Tipo/lunghezza:

a2

Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.

Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.

Contenitori

(casella 19)

Tipo/lunghezza:

n1

Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Sono utilizzati i codici seguenti:

0: no

1: sì.

Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

Tipo/lunghezza:

a2

La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.

La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

Si utilizza il codice Paese di cui all’allegato A2.

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

Tipo/lunghezza:

an ..27

Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.

Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

LNG Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Tipo di trasporto che attraversa la frontiera

(casella 21)

Tipo/lunghezza:

n ..2

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Modo di trasporto alla frontiera

(casella 25)

Tipo/lunghezza:

n ..2

Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Modo di trasporto interno

(casella 26)

Tipo/lunghezza:

n ..2

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell’allegato A2.

Luogo di carico

(casella 27)

Tipo/lunghezza:

an ..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Codice della localizzazione convenuta

(casella 30)

Tipo/lunghezza:

an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Localizzazione convenuta delle merci

(casella 30)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

LNG Localizzazione convenuta delle merci

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Localizzazione autorizzata delle merci

(casella 30)

Tipo/lunghezza:

an ..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l’attributo. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Succursale doganale

(casella 30)

Tipo/lunghezza:

an ..17

Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Massa lorda totale

(casella 35)

Tipo/lunghezza:

n ..11,3

Questo attributo deve essere utilizzato.

Codice lingua del documento di accompagnamento transito

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documento di accompagnamento transito.

Indicatore lingua di dialogo alla partenza

Tipo/lunghezza:

a2

L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente dell’ufficio doganale di partenza.

Data della dichiarazione

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

n8

Questo attributo deve essere utilizzato.

Luogo della dichiarazione

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG del luogo della dichiarazione

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Operatore speditore

(casella 2)

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

a2

Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

CAP

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione

(casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

a2

Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

CAP

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione

(casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Designazione delle merci

Numero:

999

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Tipo di dichiarazione

(ex casella 1)

Tipo/lunghezza:

an ..5

Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.

Paese di spedizione

(ex casella 15a)

Tipo/lunghezza:

a2

Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di spedizione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Paese di destinazione

(ex casella 17a)

Tipo/lunghezza:

a2

Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di destinazione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Descrizione testuale

(casella 31)

Tipo/lunghezza:

an ..140

Questo attributo deve essere utilizzato.

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se l’attributo «Codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.

LNG Descrizione testuale

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Numero dell’articolo

(casella 32)

Tipo/lunghezza:

n ..5

Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell’attributo «Numero totale di articoli».

Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l’attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione.

Codice delle merci

(casella 33)

Tipo/lunghezza:

n ..8

Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre.

Questa casella va completata quando la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci.

Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.

Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci.

Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.

Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.

Massa lorda

(casella 35)

Tipo/lunghezza:

n ..11,3

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiarazione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi.

Massa netta

(casella 38)

Tipo/lunghezza:

n ..11,3

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore speditore

(ex casella 2)

Numero:

1

Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO».

Nome

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

a2

Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

CAP

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione

(ex casella 2)

Tipo/lunghezza:

an ..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Operatore destinatario

(ex casella 8)

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l’attributo «Paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.

Nome

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Via e numero

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Paese

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

a2

Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.

CAP

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..9

Questo attributo deve essere utilizzato.

Città

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

NAD LNG

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).

Numero di identificazione

(ex casella 8)

Tipo/lunghezza:

an..17

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

Contenitori

(casella 31)

Numero:

99

Questo gruppo di dati è utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».

Numeri dei contenitori

(casella 31)

Tipo/lunghezza:

an ..11

Questo attributo deve essere utilizzato.

COLLI

(casella 31)

Numero:

99

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Marchi e numeri dei colli

(casella 31)

Tipo/lunghezza:

an ..42

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

LNG Marchi e numeri dei colli

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Natura dei colli

(casella 31)

Tipo/Lunghezza:

an2

Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2.

Numero di colli

(casella 31)

Tipo/lunghezza:

n ..5

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.

Numero di pezzi

(casella 31)

Tipo/lunghezza:

n ..5

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene un codice di cui all’allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato.

Riferimenti amministrativi precedenti

(casella 40)

Numero:

9

Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti.

Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l’altro, se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio doganale di partenza è un Paese di transito comune quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito.

Tipo di documento precedente

(casella 40)

Tipo/lunghezza:

an ..6

Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato A2.

Riferimento del documento precedente

(casella 40)

Tipo/lunghezza:

an ..20

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG Riferimento del documento precedente

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.

Informazioni complementari

(casella 40)

Tipo/lunghezza:

an ..26

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.

LNG Informazioni complementari

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Documenti/certificati presentati

(casella 44)

Numero:

99

Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi, se del caso, il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico ecc.).

L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato.

Tipo di documento

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

an ..3

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Riferimento del documento

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

an ..20

LNG Riferimento del documento

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Informazioni complementari

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

an ..26

LNG Informazioni complementari

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Menzioni speciali

(casella 44)

Numero:

99

L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «Codice menzioni speciali» oppure «Testo».

Codice menzioni speciali

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

an ..3

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Esportazione dall’UE

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

n1

Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:

0 = no

1 = sì.

Esportazione dal Paese

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

a2

Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2.

Testo

(casella 44)

Tipo/lunghezza:

an ..70

LNG Testo

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio doganale di partenza

(casella C)

Numero:

1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di riferimento

(casella C)

Tipo/lunghezza:

an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Titolare del regime

(casella 50)

Numero:

1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di identificazione (TIN)

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «Risultato del controllo» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l’attributo «GRN».

Nome

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Via e numero

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Paese

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice Paese di cui all’allegato A2 è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

CAP

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..9

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

Città

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.

NAD LNG

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.

Rappresentante

(casella 50)

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato se il titolare del regime si avvale di un rappresentante autorizzato.

Nome

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

an ..35

Questo attributo deve essere utilizzato.

Capacità rappresentativa

(casella 50)

Tipo/lunghezza:

a ..35

L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa.

LNG Capacità rappresentativa

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio doganale di passaggio

(casella 51)

Numero:

9

Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l’arrivo.

Numero di riferimento

(casella 51)

Tipo/lunghezza:

an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Ufficio doganale di destinazione

(casella 53)

Numero:

1

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Numero di riferimento

(casella 53)

Tipo/lunghezza:

an8

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Nell’allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Operatore destinatario autorizzato

(casella 53)

Numero:

1

Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno consegnate a un destinatario autorizzato.

TIN del destinatario autorizzato

(casella 53)

Tipo/lunghezza:

an ..17

Questo attributo deve essere utilizzato.

Risultato del controllo

(casella D)

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.

Codice del risultato del controllo

(casella D)

Tipo/lunghezza:

an2

Deve essere utilizzato il codice A3.

Data limite

(casella D)

Tipo/lunghezza:

n8

Questo attributo deve essere utilizzato.

Suggelli apposti

(casella D)

Numero:

1

Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l’uso di sigilli o qualora un titolare del regime sia autorizzato a impiegare sigilli di modello speciale.

Numero di suggelli

(casella D)

Tipo/lunghezza:

n ..4

Questo attributo deve essere utilizzato.

Marche dei suggelli

(casella D)

Numero:

99

Questo gruppo di dati è utilizzato.

Marche dei suggelli

(casella D)

Tipo/lunghezza:

an ..20

Questo attributo deve essere utilizzato.

LNG Marche dei suggelli

Tipo/lunghezza:

a2

Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all’allegato A2.

Garanzia

Numero:

9

Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.

Tipo di garanzia

(casella 52)

Tipo/lunghezza:

an1

Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.

Riferimento della garanzia

Numero:

99

Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9».

GRN

(casella 52)

Tipo/lunghezza:

an..24

Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo «Altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.

Il numero di riferimento (GRN), assegnato dall’ufficio doganale di garanzia per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue.

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno diaccettazione della garanzia (AA)

Numerico 2

97

2

Identificatore del Paese in cui la garanzia è presentata (codice Paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

IT

3

Identificatore unico, per anno e per Paese, dell’accettazione attribuito dall’ufficio doganale di garanzia

Alfanumerico 12

1234AB788966

4

Numero di controllo

Alfanumerico 1

8

5

Identificatore del certificato di garanzia isolata (1 lettera + 6 cifre) o NUL per gli altri tipi di garanzia

Alfanumerico 7

A001017

I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per Paese, dell’accettazione della garanzia attribuito dall’ufficio doganale di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell’ufficio di garanzia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell’ufficio doganale di garanzia.

Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a 3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registrazione dei dati dei primi quattro campi del GRN.

Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata nel sistema di transito elettronico. In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato.

Altro riferimento della garanzia

(casella 52)

Tipo/lunghezza:

an..35

Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo GRN non può essere utilizzato.

Codice di accesso

Tipo/lunghezza:

an4

Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l’attributo «GRN»; in caso contrario, l’utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni Paese. In funzione del tipo di garanzia, l’attributo è assegnato dall’ufficio doganale di garanzia, dal garante o dal titolare del regime ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.

Limitazione della validità UE

Numero:

1

Non valida per l’UE

(casella 52)

Tipo/lunghezza:

n1

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

0 = no

1 = sì.

Limitazione della validità non UE

Numero:

99

Non valida per le altre parti contraenti

(casella 52)

Tipo/lunghezza:

a2

Il codice Paese di cui all’allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro dell’Unione europea non può essere utilizzato.

Allegato A2 dell’appendice III
Codici supplementari per il sistema di transito elettronico

Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

1. Codici Paesi (CNT)

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Codice Paese ISO alfa-2

Alfabetico 2

IT

Si applica il «codice Paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Codice lingua

Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.

3. Codice dei prodotti (COM)

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Codice del sistema armonizzato a sei cifre (SA6)

Numerico 6
(allineato a sinistra)

010290

Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. ...
5. Codici di imballaggio

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010)

Aerosol

AE

Ampolla non protetta

AM

Ampolla protetta

AP

Anello

RG

Assortimento («set»)

SX

Astuccio

CV

Atomizzatore

AT

Attaccapanni

HN

Bacinella («pan»)

P2

Bagaglio

LE

Balla compressa

BL

Balla non compressa

BN

Bara

CJ

Barattolo di latta

TN

Barile («keg»)

KG

Barilotto («firkin»)

FI

Barilotto («tierce»)

TI

Barra

BR

Barre in pacchi/mazzi/fasci

BZ

Baule («trunk»)

TR

Baule da marinaio

SE

Baule metallico («coffer»)

CF

Bauletto («footlocker»)

FO

Bidone cilindrico

CX

Bidone con manico e beccuccio

CD

Bidone da latte

CC

Bidone di latta («canister»)

CI

Bidone rettangolare

CA

Blocco

OK

Bobina («bobbin»)

BB

Bobina («coil»)

CL

Bobina («reel»)

RL

Bobina («spindle»)

SD

Bobina («spool»)

SO

Bombola di gas

GB

Borsa

BG

Botte («barrel»)

BA

Botte («barrel») di legno

2C

Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile

QJ

Botte («barrel») di legno con foro di riempimento

QH

Botte («butt»)

BU

Botte («cask»)

CK

Botte («hogshead»)

HG

Botte di grande capacità

TO

Bottiglia a bulbo non protetta

BS

Bottiglia a bulbo protetta

BV

Bottiglia cilindrica non protetta

BO

Bottiglia cilindrica protetta

BQ

Bottiglia impagliata

WB

Bottiglione non protetto

CO

Bottiglione protetto

CP

Brocca («jug»)

JG

Brocca («pitcher»)

PH

Busta

EN

Canestro

BK

Capsula

AV

Carrello piatto

FW

Cartoncino («card»)

CM

Cartone

CT

Cartone per rinfuse

DK

Cartuccia

CQ

Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente

GU

Cassa («box») di legno ricostituito

4F

Cassa («box») di acciaio

4A

Cassa («box») di alluminio

4B

Cassa («box») di legno compensato

4D

Cassa («box») di legno naturale

4C

Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

QQ

Cassa («box») di legno naturale, ordinaria

QP

Cassa («box») in materiale plastico espanso

QR

Cassa («box») in pannelli di fibra

4G

Cassa («box») in plastica

4H

Cassa («box») in plastica rigida

QS

Cassa («box») per liquidi

BW

Cassa («crate») da frutta

FC

Cassa («crate») della birra

CB

Cassa («crate») di cartone multistrato

DC

Cassa («chest») da tè

TC

Cassa a gabbia

FD

Cassa bassa («shallow crate»)

SC

Cassa-paletta

ED

Cassa-paletta di cartone

EF

Cassa-paletta di legno

EE

Cassa-paletta di metallo

EH

Cassa-paletta di plastica

EG

Cassetta

CR

Cassetta («crate») di legno

8B

Cassetta («crate») di legno multistrato

DB

Cassetta («crate») di legno per rinfuse

DM

Cassetta («crate») in plastica multistrato

DA

Cassetta («crate») in plastica per rinfuse

DL

Cassetta («crate») metallica

MA

Cassetta («Lug»)

LU

Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio

DY

Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio

DV

Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio

DX

Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio

DT

Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio

DW

Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio

DS

Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio

DU

Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002)

IL

Cassetta allungabile («nest»)

NS

Cassetta del latte

MC

Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DH

Cassetta, rastrelliera per bottiglie

BC

Cassone («liftvan»)

LV

Cassone con coperchio

TL

Cassone o vagoncino («tub»)

TB

Cestello con coperchio a cerniera («clamshell»)

AI

Cestello o cassetta («tray»)

PU

Cestello tondo

PJ

Cesto («bin»)

BI

Cesto di cartone con manico

HC

Cesto di legno con manico

HB

Cesto di plastica con manico

HA

Cilindro

CY

Cintura

B4

Cofano

CH

Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci

PV

Condotto («pipe»)

PI

Cono

AJ

Contenitore («case») di acciaio

SS

Contenitore («case») di legno

7B

Contenitore automobile

7A

Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag»)

43

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

ZQ

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

WK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

WL

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZR

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

WM

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZK

Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZJ

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

ZF

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

ZD

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

ZM

Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

ZL

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

WC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

WD

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

ZA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

ZC

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

ZX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

WY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

ZW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

WU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

ZY

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

WZ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

WT

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

WV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

WX

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

WW

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

ZU

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

ZS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

WF

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

ZV

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

WJ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

AA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

ZH

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

ZG

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

WR

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

WN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

WP

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

WQ

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

WS

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

ZT

Contenitore esterno

OU

Contenitore flessibile

1F

Contenitore flessibile («Flexibag»)

FB

Contenitore flessibile a sacco

FX

Contenitore gallone

GL

Contenitore isotermico

EI

Contenitore metallico

ME

Contenitore senza altra precisione

CN

Contenitore serbatoio generico

TG

Coppa

CU

Damigiana non protetta

DJ

Damigiana protetta

DP

Definizione comune

ZZ

Fascio («truss»)

TS

Fiala

VI

Flacone

FL

Fogli in pacchi/mazzi/fasci

SZ

Foglio

ST

Foglio protettivo («slipsheet»)

SL

Foglio, rivestimento di plastica

SP

Fusto

DR

Fusto di acciaio

1A

Fusto di acciaio con coperchio amovibile

QB

Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

QA

Fusto di alluminio

1B

Fusto di alluminio con coperchio amovibile

QD

Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

QC

Fusto di cartone

1G

Fusto di ferro

DI

Fusto di legno

1W

Fusto di legno compensato

1D

Fusto di plastica

IH

Fusto di plastica con coperchio amovibile

QG

Fusto di plastica con coperchio non amovibile

QF

Gabbia

CG

Gabbia («pen»)

PF

Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

VG

Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

VQ

Generatore aerosol

DN

Giara

JR

Imballaggio composito, recipiente di plastica

6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

YD

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

YK

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

YH

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

YM

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

YB

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

YF

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

YC

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

YJ

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

YL

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

YG

Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

YA

Imballaggio composito, recipiente di vetro

6P

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

YR

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

YP

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

YX

Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

YS

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

YQ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

YN

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

YT

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

YY

Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

YZ

Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

YV

Imballaggio con finestra

IE

Imballaggio con rivestimento di carta

IG

Imballaggio di cartone con fori di presa

IK

Imballaggio di presentazione di cartone

IB

Imballaggio di presentazione di legno

IA

Imballaggio di presentazione di metallo

ID

Imballaggio di presentazione di plastica

IC

Imballaggio sottovuoto

VP

Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped»)

SW

Imballaggio tubolare

IF

Intelaiatura

FR

Intelaiatura di cassa

SK

Involucro di acciaio

SV

Kit

KI

Lamiera

SM

Lastra («plate»)

PG

Lastra («slab»)

SB

Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci

PY

Libero (animale)

UC

Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

IZ

Lingotto

IN

Liquidi alla rinfusa

VL

Lotto

LT

Manicotto

SY

Mazzo

BH

Merce disimballata o non imballata

NE

Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

NF

Merce disimballata o non imballata in varie unità

NG

Octabin

OT

Pacchetto

PA

Pacco («bundle»)

BE

Pacco («bundle») di legno

8C

Pacco («package»)

PK

Pacco («parcel»)

PC

Paletta

PX

Paletta «triwall»

TW

Paletta 100 cm × 110 cm

AH

Paletta CHEP 100 cm × 120 cm

OC

Paletta CHEP 40 cm × 60 cm

OA

Paletta CHEP 80 cm × 120 cm

OB

Paletta con rivestimento termoretrattile

AG

Paletta di legno

8A

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 100 cm

PD

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 120 cm

PE

Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 60 cm

AF

Paletta scatola («pallet box»)

PB

Paletta, AS 4068-1993

OD

Palla

AL

Pallet, ISO T11

OE

Pallone non protetto

BF

Pallone protetto

BP

Paniere («creel»)

CE

Paniere («hamper»)

HR

Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci

BY

Pannello («board»)

BD

Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri»)

VY

Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli»)

VO

Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani»)

VR

Pellicola plastica («filmpack»)

FP

Pezzo

PP

Piattaforma di peso o dimensioni non specificate

OF

Pneumatico

TE

Rastrelliera, attaccapanni

RJ

Recipiente con rivestimento di plastica

MW

Recipiente di carta

AC

Recipiente di cartone

AB

Recipiente di legno

AD

Recipiente di metallo

MR

Recipiente di plastica

PR

Recipiente di vetro

GR

Rete («NET»)

NT

Rete tubolare di materiale tessile

NV

Rete tubolare di plastica

NU

Roll

CW

Rotolo («bolt»)

BT

Rotolo («roll»)

RO

Rottami metallici alla rinfusa

VS

Sacchetto («bag») multistrato

MB

Sacchetto («pouch»)

PO

Sacchetto («sachet»)

SH

Sacco («polybag»)

44

Sacco («sack») multifoglio

MS

Sacco («sack»)

SA

Sacco da trasporto

TT

Sacco di carta

5M

Sacco di carta multifoglio

XJ

Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

XK

Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo»)

JB

Sacco di grandi dimensioni

ZB

Sacco di juta

JT

Sacco di materia tessile

5L

Sacco di materia tessile resistente all’acqua

XH

Sacco di materia tessile stagno alle polveri

XG

Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

XF

Sacco di plastica

EC

Sacco di tela

GY

Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

XC

Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

XA

Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

XB

Sacco di tessuto di plastica

5H

Sacco in film di plastica

XD

Sacco in rete («rednet»)

RT

Scaffalatura («rack»)

RK

Scatola

BX

Scatola («case»)

CS

Scatola di fiammiferi

MX

Secchio («bucket»)

BJ

Secchio («pail»)

PL

Senza oggetto

NA

Serbatoio cilindrico

TY

Serbatoio flessibile («flexitank»)

FE

Serbatoio rettangolare

TK

Skid

SI

Tanica cilindrica

JY

Tanica di acciaio

3A

Tanica di acciaio con coperchio amovibile

QL

Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

QK

Tanica di plastica

3H

Tanica di plastica con coperchio amovibile

QN

Tanica di plastica con coperchio non amovibile

QM

Tanica rettangolare

JC

Tavola («plank»)

PN

Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci

PZ

Tavoletta

T1

Tela di sacco

MT

Telone

CZ

Tino

VA

Trave

GI

Travi in pacchi/mazzi/fasci

GZ

Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

LZ

Tronco

LG

Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci

TZ

Tubo («tube»)

TU

Tubo a imbuto

TV

Tubo flessibile («collapsible tube»)

TD

Unità

UN

Valigia

SU

Vaschetta

BM

Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

FT

Vaschetta per alimenti («foodtainer»)

VK

Vaso

PT

Veicolo

VN

Vergella

RD

Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

RZ

6. Codice documento precedente

Sono utilizzati i seguenti codici:

  1. = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali.
  2. = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale dell’Unione che non applica le norme IVA dell’Unione.
  3. = Merci unionali trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM
  4. = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR.
  5. = Merci unionali trasportate sotto scorta di un carnet ATA.
  6. = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali.
  7. = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali negli scambi fra parti del territorio doganale dell’Unione che applicano le norme IVA dell’Unione e parti di tale territorio che non le applicano.
  8. = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci merci non unionali.

*…… ………………………………………………………………………

* qualsiasi altro documento precedente (an..5)

7. Codici dei documenti e dei certificati presentati

(codici numerici estratti dai Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l’elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice)

Certificato di conformità 2

Certificato di qualità 3

Certificato di circolazione delle merci A.TR.1 18

Elenco dei contenitori 235

Distinta di carico 271

Fattura proforma 325

Fattura commerciale 380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703

Polizza di carico principale 704

Polizza di carico 705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714

Lettera di vettura SMGS (fer) 722

Lettera di vettura stradale 730

Lettera di vettura aerea 740

Lettera di vettura aerea principale 741

Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750

Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico) 760

Manifesto di carico 785

Bordereau 787

Documento di spedizione modello T 820

Documento di spedizione modello T1 821

Documento di spedizione modello T2 822

Documento di spedizione modello T2 825

Dichiarazione delle merci per l’esportazione 830

Certificato fitosanitario 851

Certificato sanitario 852

Certificato veterinario 853

Certificato d’origine (termine generico) 861

Dichiarazione d’origine 862

Certificato di origine preferenziale 864

Certificato di origine, modulo A (SPG) 865

Licenza d’importazione 911

Dichiarazione del carico (arrivo) 933

Autorizzazione di embargo 941

Modulo TIF 951

Carnet TIR 952

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 954

Carnet ATA 955

Altri ZZZ

8. Codici dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni

A. Codice di una cifra (obbligatorio)

B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)

A.

B.

Denominazione:

1

10

Trasporto marittimo

12

Carrozza ferroviaria su nave marittima

16

Veicolo stradale a motore su nave marittima

17

Rimorchio o semirimorchio su nave marittima

18

Nave della navigazione interna su nave marittima

2

20

Trasporto ferroviario

23

Veicolo stradale su vagone ferroviario

3

30

Trasporto su strada

4

40

Trasporto aereo

5

50

Spedizioni postali

7

70

Infrastrutture di trasporto fisse

8

80

Trasporto per via navigabile interna

9

90

Propulsione propria

9. Codice menzioni speciali

Sono utilizzati i seguenti codici:

  1. = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a restrizioni o esportazione dall’Unione soggetta a restrizioni
  2. = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a dazi doganali o esportazione dall’Unione soggetta a dazi doganali
  3. = Esportazione

Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.

10. Codici relativi ai tipi di garanzia

L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

Situazione

Codice

Altre indicazioni

In caso di esonero dalla garanzia
(articolo 53 dell’appendice I)

0

  1. numero del certificato di esonero dalla garanzia

In caso di garanzia globale

1

  1. numero del certificato di garanzia globale
  2. ufficio doganale di garanzia

In caso di garanzia isolata mediante fideiussione

2

  1. riferimento dell’atto costitutivo della garanzia
  2. ufficio doganale di garanzia

In caso di garanzia isolata in contanti

3

In caso di garanzia isolata a mezzo di certificati

4

  1. numero del certificato di garanzia isolata

In caso di esonero dalla garanzia
(articolo 11 dell’appendice I)

6

In caso di esonero dalla garanzia sulla base di un accordo (articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione)

A.

In caso di esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di passaggio (ar. 10, par. 2, lett. b) della Conv.)

7

In caso di garanzia isolata del tipo di cui all’allegato I, punto 3, dell’appendice I

9

  1. riferimento dell’atto costitutivo della garanzia
  2. ufficio doganale di garanzia

Indicazione dei Paesi

Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

11. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR)

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Identificatore del Paese al quale appartiene l’ufficio doganale (v. CNT)

Alfabetico 2

IT

2

Numero nazionale dell’ufficio doganale

Alfanumerico 6

0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Allegato A3 dell’appendice III
Modello di documento d’accompagnamento transito
Allegato A4 dell’appendice III
Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, e completati come segue:

1. MRN (numero di riferimento principale – Master Reference Number)

L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento di transito (AA)

Numerico 2

97

2

Identificatore del Paese di partenza del movimento (codice Paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

IT

3

Identificatore unico del movimento di transito per anno e per Paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia a ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle delle autorità doganali nel MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri del codice.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per il MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2.

Casella 3:

  1. prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso;
  2. seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli);
  3. non deve essere usata in presenza di un solo articolo.
3. Nello spazio alla destra della casella 8:

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere l’esemplare di rinvio del documento d’accompagnamento transito se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito.

Tutti i riferimenti all’«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titolare del regime.

4.

Casella C:

  1. nome dell’ufficio doganale di partenza,
  2. numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza,
  3. data di accettazione della dichiarazione di transito,
  4. nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).
5.

Casella D:

  1. risultati del controllo,
  2. sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201»,
  3. eventualmente, la dicitura «Itinerario vincolante».

Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente Convenzione.

6. Formalità durante il trasporto

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sull’esemplare dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.

Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

  1. Trasbordi: utilizzare la casella n. 55

Casella n. 55: Trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.

  1. Altri incidenti: utilizzare la casella n. 56

Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

Allegato A5 dell’appendice III
Modello di elenco degli articoli

Elenco degli articoli

UffPart:

MRN

Foglio A

Data:

Art. n.

(32)

Marchi/numeri

(31.1)

Quantità/natura

(31.2)

N. contenitore

(31.3)

Designazione
delle merci
(31.4)

Regime


(1/3)

Codice delle
merci

(33)

Codice merci
sensibili

(31.5)

Quantità
sensibile

(31.6)

Dichiarazione sommaria/Documento precedente
(40)

Paese di
spedizione/
esportazione

(15)

Paese di
destinazione


(17)

Massa lorda
(kg)


(35)

Massa netta
(kg)


(38)

Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni
(44)

Speditore/Esportatore
(2)

Destinatario
(8)

Allegato A6 dell’appendice III
Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

  1. nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):a)elenco degli articoli,b)numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d’accompagnamento transito).
  2. UdP – nome dell’ufficio doganale di partenza;
  3. data – data di accettazione della dichiarazione di transito;
  4. MRN – (numero di riferimento principale – Master Reference);
  5. nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci» devono essere stampati i seguenti dati:a)Articolo n. – numero di serie dell’articolo in questione;b)Regime – se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata;c)in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
Allegato B1 dell’appendice III
Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito

Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

A – Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 19: Contenitore

I codici da utilizzare sono i seguenti:

0: merci non trasportate in contenitori;

1: merci trasportate in contenitori.

Casella 27: Luogo di carico/scarico

I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti.

Casella 33: Codice delle merci

Prima sottocasella

Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.

Altre sottocaselle

Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

Casella 51: Uffici di passaggio previsti

Codici dei paesi

Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1).

L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CH Svizzera

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

GB Regno Unito

GR Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IS Islanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MK Repubblica di Macedonia del Nord

MT Malta

NL Paesi Bassi

NO Norvegia

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

RS Serbia

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

TR Turchia

UA Ucraina

Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese)

Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

B – Codici delle versioni linguistiche delle diciture

V. allegato B6, Titolo III.

Allegato B2 dell’appendice III
Istruzioni per la compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
A. Disposizioni generali

1. Qualora, in virtù della Convenzione, sia necessario giustificare la posizione doganale di merci unionali, va utilizzato un formulario conforme all’esemplare n. 4 del modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU o all’esemplare n. 4/5 del modello che figura nell’allegato I, appendice 2, della stessa Convenzione. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all’esemplare n. 4 o all’esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, nelle appendici 3 e 4 dell’allegato I della Convenzione DAU.

2. L’interessato deve compilare soltanto le caselle indicate nella parte superiore del formulario, alla voce «Nota importante».

3. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile. Essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello.

4. Essi non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate e, se del caso, aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono esigere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.

5. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B. Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 1: Dichiarazione

Nella terza sottocasella inserire, a seconda del caso, la sigla «T2L» o «T2LF».

In caso di utilizzo di formulari complementari indicare, a seconda del caso, la sigla «T2Lbis» o «T2LFbis» nella terza sottocasella della casella 1 del o dei formulari utilizzati.

Casella 2: Speditore/esportatore

Questa parte è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:

  1. Vari – 99211

sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione.

Casella 3: Formulari

Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente utilizzati.

Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2L bis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L comprende due formulari complementari T2L bis, numerare il documento T2L 1/3, il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3.

Casella 4: Distinte di carico

Indicare il numero di distinte di carico allegate.

Casella 5: Articoli

Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L.

Casella 14: Dichiarante/rappresentante

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato, in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di identità fra l’interessato e lo speditore identificato nella casella 2 indicare la menzione seguente:

  1. Speditore – 99213.

Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).

Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri –Numero del contenitore

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto del documento o, secondo il caso, la dicitura seguente:

  1. Alla rinfusa – 99212.

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; qualora la casella 33 «Codice delle merci» debba essere compilata, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.

Casella 32: Numero dell’articolo

Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari o nelle distinte di carico allegati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se il documento T2L si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».

Casella 33: Codice delle merci

Questa casella va compilata nei documenti T2L redatti in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione del codice delle merci.

Casella 35: Massa lorda

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Quando un documento T2L comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.

Casella 38: Massa netta

Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare la natura, il numero, la data e l’ufficio di rilascio della dichiarazione o del documento precedente sulla base del quale è redatto il T2L.

Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono indicazioni in tale casella. Tali indicazioni devono essere riprese nel documento T2L.

Casella 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all’uso dell’informatica, la firma originale manoscritta della persona interessata, seguita dal cognome e nome, deve figurare nel documento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma e il cognome e nome, la propria qualifica.

C. Codici delle versioni linguistiche delle diciture

V. allegato B6, Titolo III.

Allegato B3 dell’appendice III
Codici per compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
A. Indicazioni relative alle diverse caselle

Casella 33: Codice delle merci

Prima sottocasella

Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.

Altre sottocaselle

Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

B. Codici delle versioni linguistiche delle diciture

V. allegato B6, Titolo III.

Allegato B4 dell’appendice III

Distinta di carico

Numero d’ordine

Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

Paese di spedizione/ esportazione

Massa lorda (kg)

Riservato all’amministrazione

(firma)

Allegato B5 dell’appendice III
Istruzioni relative alla distinta di carico
Titolo I Osservazioni di carattere generale
1. Definizione
  1. La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche esposte nel presente allegato.
2. Formato delle distinte di carico
  1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.
  2. Le distinte di carico recano:a)l’intestazione «Distinta di carico»;b)un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;c)nell’ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:–numero d’ordine,–marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci,–Paese di spedizione/esportazione,–massa lorda (kg),–riservato all’amministrazione.
  3. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intitolata «Riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
  4. Immediatamente al di sotto dell’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
Titolo II Informazioni da inserire nelle diverse rubriche
1. Riquadro
  1. Parte superiore
  2. Se la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime vi appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».
  3. Parte inferiore
  4. In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.
2. Colonne
  1. Numero d’ordine
  2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.
  3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci
  4. Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 dell’appendice III. Devono figurarvi le informazioni che nella dichiarazione di transito sono indicate nelle caselle 31 «Colli e designazione delle merci», 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» e, eventualmente, nelle caselle 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta».
  5. Se la distinta di carico è allegata a un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B2 e B3 dell’appendice III.
  6. Paese di spedizione/esportazione
  7. Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
  8. Massa lorda (kg)
  9. Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (v. allegati B2 e B6 dell’appendice III).
Titolo III Utilizzazione delle distinte di carico

1. A una stessa dichiarazione di transito non possono essere allegati una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari.

2. In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla delle diverse distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.

3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per la procedura T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

Allegato B6 dell’appendice III
Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito
Titolo I Osservazioni di carattere generale

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I, il formulario figurante nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU deve essere utilizzato per vincolare le merci al regime di transito comune conformemente all’allegato II, appendice 3, titolo I, della Convenzione DAU.

Ove la normativa renda necessario fare copie supplementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 della Convenzione o dell’articolo 37, paragrafo 4 dell’appendice I), il titolare del regime può utilizzare a tale scopo e in funzione della necessità esemplari supplementari o fotocopie di tali esemplari.

Tali esemplari supplementari o fotocopie devono essere firmati dal titolare del regime, presentati alle autorità competenti e vistati da queste ultime nelle stesse condizioni del documento unico. Fatte salve menzioni particolari previste dalla normativa, essi sono identificati come «copie» e accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, purché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti da tali autorità.

Titolo II Informazioni da inserire nelle diverse caselle
I. Formalità da espletare nel Paese di partenza

Casella 1: Dichiarazione

Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni:

  1. merci destinate a circolare sotto la procedura T2:T2 o T2F
  2. merci destinate a circolare sotto la procedura T1:T1
  3. spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I:T1Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.T2Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sonovincolate al regime di transito comune.T2FMerci aventi la posizione doganale di merci unionali che sonotrasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cuinon si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio*, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio** e un Paese di transito comune.* Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).** Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU UE L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Casella 2: Speditore/esportatore

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).

In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:

  1. Vari – 99211

sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito.

Casella 3: Formulari

Indicare il numero d’ordine del fascicolo e il numero totale dei fascicoli di formulari e formulari complementari utilizzati. Se per esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla nella casella 3 e apporre un «1» nella casella 5.

Se, invece di un fascicolo di otto esemplari, ne vengono utilizzati due di quattro esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.

Casella 4: Numero di distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi commerciali autorizzati dalle autorità competenti.

Casella 5: Articoli

Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito.

Casella 6: Totale dei colli

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto.

Casella 8: Destinatario

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone o società a cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura prevista alla casella 2 e far accludere alla dichiarazione di transito l’elenco dei destinatari.

Le parti contraenti possono consentire che tale casella non sia compilata quando il destinatario è stabilito al di fuori del loro territorio.

In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero di identificazione.

Casella 15: Paese di spedizione/esportazione

Casella 15a

Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

Casella 17: Paese di destinazione

Casella 17a

Indicare il nome del Paese interessato.

Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza, seguita dalla nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.

In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione o la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.

Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.

Casella 19: Contenitore (Ctr)

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.

Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera

Per quanto riguarda l’identità, la compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

È invece obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.

Il numero di immatricolazione o la nazionalità non vengono tuttavia indicati quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.

Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi la sua identità, precisando per esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime comune di transito.

In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Per esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.

Casella 25: Modo di trasporto alla frontiera

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.

Casella 27: Luogo di carico

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.

Indicare il luogo di carico delle merci quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo attivo di trasporto sul quale le merci devono attraversare la frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.

Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri – Numero(numeri) del contenitore(dei contenitori) – Quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, apporre la dicitura seguente:

  1. Alla rinfusa – 99212.

Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se è necessario compilare la casella 33 «Codice delle merci», la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi da permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.

Casella 32: Numero dell’articolo

Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».

Casella 33: Codice delle merci

Questa casella va completata se:

  1. la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci
  2. oppure
  3. – la Convenzione specifica che il suo uso è obbligatorio.

Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.

Questa casella va compilata anche nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci.

Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.

Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.

Casella 35: Massa lorda

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.

Quando la dichiarazione comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.

Casella 38: Massa netta

La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che la dicitura seguente:

  1. Vari – 99211

figuri in tale casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito.

Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata.

Casella 50: Titolare del regime e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo del titolare del regime e l’eventuale numero di identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.

Fatte salve le eventuali disposizioni particolari relative all’uso del sistema di transito elettronico, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare che viene conservato all’ufficio doganale di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica.

Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi)

Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.

Gli uffici doganali di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre, dopo il nome dell’ufficio doganale, il codice del Paese interessato.

Casella 52: Garanzia

Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del certificato di garanzia isolata e, se del caso, l’ufficio doganale di garanzia.

Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sono validi per tutte le parti contraenti, indicare dopo «non valida per» la o le parti contraenti interessate servendosi dei codici previsti a tale scopo.

Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese)

Indicare l’ufficio doganale a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Dopo il nome dell’ufficio indicare il codice del Paese interessato.

II. Formalità da espletare durante il percorso

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio doganale di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere alcuni dati sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci. Tali dati riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate mano a mano che si svolgono le operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare manualmente in modo leggibile.

In tal caso, gli esemplari devono essere compilati a penna e in stampatello.

I dati si riferiscono alle caselle seguenti:

  1. Trasbordi: compilare la casella 55

Casella 55: Trasbordi

Le prime tre righe di tale casella devono essere compilate dal vettore se, nel corso dell’operazione in questione, le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.

Quando ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, tali autorità appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito.

  1. Altri incidenti di percorso: compilare la casella 56

Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso il visto delle autorità competenti non è necessario.

Titolo III Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche delle diciture

Codici

BG

Ограничена валидност

Validità limitata – 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

HR

Valjanost ograničena

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MK

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnosť

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet

TR

Sınırlı Geçerli

UA

Дія обмежена

BG

Освободено

Dispensa – 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobumine

EL

Απαλλαγή

ES

Dispensa

FR

Dispense

HR

Oslobođeno

IT

Dispensa

LV

Derīgs bez zīmoga

LT

Leista neplombuoti

HU

Mentesség

MK

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Dispensă

RS

Ослобођење

SL

Opustitev

SK

Oslobodenie

FI

Vapautettu

SV

Befrielse

EN

Waiver

IS

Undanþegið

NO

Fritak

TR

Vazgeçme

UA

Звільнення

BG

Алтернативно доказателство

Prova alternativa – 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

ES

Prueba alternativa

FR

Preuve alternative

HR

Alternativni dokaz

IT

Prova alternativa

LV

Alternatīvs pierādījums

LT

Alternatyvusis įrodymas

HU

Alternatív igazolás

MK

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SL

Alternativno dokazilo

SK

Alternatívny dôkaz

FI

Vaihtoehtoinen todiste

SV

Alternativt bevis

EN

Alternative proof

IS

Önnur sönnun

NO

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

UA

Альтернативне підтвердження

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (nome e Paese) – 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……… (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……… (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……… (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……… (΄Ονομα και χώρα)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ……… (nombre y país)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau de douane ……… (nom et pays)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……… (nome e Paese)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ……… (név és ország)

MK

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……… (naam en land)

PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar ……… (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……… (nome e país)

RO

Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……… (nume şi ţara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ……… (naziv in država)

SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……… (názov a krajina)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……… (nimi ja maa)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……… (namn och land)

EN

Differences: office where goods were presented ……… (name and country)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja)

IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……… (navn og land)

TR

Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve ülkesi)

UA

Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені назва і країна

BG

CS

Излизането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Výstup ze ……… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ rozhodnutí č …

Uscita da …… soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204

DA

Udpassage fra ……… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus ……… – gemäss Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

Väljumine ……… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/ direktiivile/otsusele nr. …

EL

Η έξοδος από ……… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

ES

Salida de ……… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FR

Sortie de ……… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …

HR

Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem
Uredbe/Direktive/Odluke br…

IT

Uscita da ……… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LV

Izvešana no ………, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No …,

LT

Išvežimui iš ……… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …,

HU

A kilépés ……… területéről a … rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MK

Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …….

MT

Ħruġ mill-……… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de ……… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing

PL

Wyprowadzenie z……… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da ……… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º …

RO

Ieşire din……… supusă restricţiilor sau impuunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...

SL

Iznos iz ……… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …

SK

Výstup z……… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …"

FI

……… vientiin sovelletaan asetuksen/
direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV

Utförsel från ……… underkastad
restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN

Exit from ……… subject to restrictions
or charges under Regulation/Directive/
Decision No …

IS

Útflutningur frá ……… háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/
fyrirmælum/ákvörðun nr. …

NO

Utførsel fra ……… underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. …

TR

Eşyanın ………'dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında
kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

UA

Вибуття із ............ з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № ...

BG

Одобрен изпращач

Speditore autorizzato – 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

ES

Expedidor autorizado

FR

Expéditeur agréé

HR

Ovlašteni pošiljatelj

IT

Speditore autorizzato

LV

Atzītais nosūtītājs

LT

Įgaliotas siuntėjas

HU

Engedélyezett feladó

MK

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender

TR

İzinli Gönderici

UA

Авторизований вантажовідправник

BG

Освободен от подпис

Dispensa dalla firma – 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

HR

Oslobođeno potpisa

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MK

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

UA

Звільнено від підпису

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208

CS

ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

MK

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

TR

KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMIŞTIR

UA

ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR

UTILISATION NON LIMITEE

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MK

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATA

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SL

NEOMEJENA UPORABA

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN

UNRESTRICTED USE

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO

UBEGRENSET BRUK

TR

KISITLANMAMIŞ KULLANIM

UA

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

BG

Издаден впоследствие

Rilasciato a posteriori – 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

ES

Expedido a posteriori

FR

Délivré a posteriori

HR

Izdano naknadno

IT

Rilasciato a posteriori

LV

Izsniegts retrospektīvi

LT

Retrospektyvusis išdavimas

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

MK

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b’mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SL

Izdano naknadno

SK

Vyhotovené dodatočne

FI

Annettu jälkikäteen

SV

Utfärdat i efterhand

EN

Issued retroactively

IS

Útgefið eftir á

NO

Utstedt i etterhånd

TR

Sonradan Düzenlenmiştir

UA

Видано згодом

BG

Разни

Vari – 99211

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

HR

Razni

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MK

Различни

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

RS

Разно

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse

TR

Çeşitli

UA

Різне

BG

Насипно

Alla rinfusa – 99212

CS

Volnĕ loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

HR

Rasuto

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MK

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk

TR

Dökme

UA

Навалювальний вантаж

BG

Изпращач

Speditore – 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

αποστολέας

ES

Expedidor

FR

Expéditeur

HR

Pošiljatelj

IT

Speditore

LV

Nosūtītājs

LT

Siuntėjas

HU

Feladó

MK

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SL

Pošiljatelj

SK

Odosielateľ

FI

Lähettäjä

SV

Avsändare

EN

Consignor

IS

Sendandi

NO

Avsender

TR

Gönderici

UA

Вантажовідправник

Titolo IV Osservazioni relative ai formulari complementari

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguarda più di un articolo (v. casella 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.

B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

  1. la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione;
  2. la compilazione delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato I, appendice 3, della Convenzione DAU è facoltativa per le parti contraenti e dovrebbe comportare solo il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata.

C. Se vengono utilizzati formulari complementari:

  1. le caselle «Colli e designazione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedirne la successiva utilizzazione;
  2. le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla dei diversi formulari complementari è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.
Allegato B7 dell’appendice III
Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa
1. Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI

TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL ______________________

(Data/Ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

2. Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA

TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE

NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA

AVVIATA IL ______________________

(Data/ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

Allegato B8 dell’appendice III
TC 10 – Avviso di passaggio

TC 10 – AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto ….

DICHIARAZIONE DI TRANSITO

NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE DI PASSAGGIO PREVISTO

Natura (T1, T2 o T2F) e numero doganale di partenza

Numero di riferimento dell’ufficio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE

Data del passaggio

……………………………

……………………………

(firma)

Timbro ufficiale

Allegato B9 dell’appendice III
Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato
  1. Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il Paese
  2. Numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza
  3. Numero della dichiarazione
  4. Data
  5. Speditore autorizzato
  6. Numero di autorizzazione
Allegato B10 dell’appendice III
TC 11 – RICEVUTA

TC 11 – RICEVUTA

L’ufficio doganale di destinazione di ……………… (luogo, nome e numero di riferimento) certifica che la dichiarazione di transito T1, T2, T2F(1)

registrata il …………………… (gg/mm/aa) con il n. ………………… (MRN(2))

dall’ufficio doganale di partenza di ………………………… (luogo, nome e numero di riferimento) gli è stata consegnata.

Fatto a ……………, il …………… (gg/mm/aa)

……………………………………………………

(firma)

  1. Cancellare le diciture che non interessano.
  2. In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di transito elettronico introdurre un numero utilizzato nel BCP.
Allegato B11 dell’appendice III
Etichetta

(transito per ferrovia)

Allegato C1 dell’appendice III
Impegno del fideiussore — garanzia isolata
I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (6):

è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (7), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (8):

Descrizione delle merci:

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (9) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a il

(Firma) (10)

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il .................. a copertura dell’operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. .................................... del ...........................(11)

(Timbro e firma)

Note:

  1. Cognome e nome o ragione sociale.
  2. Indirizzo completo.
  3. Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
  4. Cancellare il nome dello Stato / i nomi degli Stati sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
  5. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
  6. Cognome e nome, o ragione sociale, nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia.
  7. Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.
  8. Inserire una delle operazioni doganali seguenti:a)custodia temporanea;b)regime di transito unionale/regime di transito comune;c)regime di deposito doganale;d)regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione;e)regime di perfezionamento attivo;f)regime di uso finale;g)immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;h)immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;i)immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;j)immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;k)regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione;l)se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.
  9. Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
  10. Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.
  11. Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.
Allegato C2 dell’appendice III
Impegno del fideiussore – garanzia isolata a mezzo di certificati
I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di

nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a il

(Firma) (6)

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il

(Timbro e firma)

Note:

  1. Cognome e nome o ragione sociale.
  2. Indirizzo completo.
  3. Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
  4. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
  5. Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
  6. Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».
Allegato C3 dell’appendice III
Certificato di garanzia isolata

(recto)

(verso)

Requisiti tecnici applicabili ai certificati

Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m 2 . Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148×105 mm.

Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

Allegato C4 dell’appendice III
Impegno del fideiussore – garanzia globale
I. Impegno del fideiussore

1. Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica Ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Republica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (6)

è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (7) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter .

L’importo massimo della garanzia comprende un importo di:

  1. che rappresenta il 100/50/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1bis,
  2. e
  3. che rappresenta il 100/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri sorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1ter.

1bis. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):

  1. custodia temporanea – …;
  2. regime di transito unionale/regime di transito comune – …;
  3. regime di deposito doganale – …;
  4. regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – …;
  5. regime di perfezionamento attivo – …;
  6. regime di uso finale – …;
  7. se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….

1ter. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri sorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):

  1. immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento – …;
  2. immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento – …;
  3. immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – …;
  4. immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – …
  5. regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione – …;
  6. regime di uso finale – … (10);
  7. se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un’obbligazione sorta in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a il

(Firma) (12)

II. Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del fideiussore accettato il

(Timbro e firma)

Note:

  1. Cognome e nome o ragione sociale.
  2. Indirizzo completo.
  3. Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
  4. Cancellare il nome del Paese / i nomi dei Paesi sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
  5. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
  6. Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
  7. Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.
  8. Cancellare le menzioni inutili.
  9. I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione.
  10. Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.
  11. Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
  12. Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …, indicando l’importo in lettere.
Allegato C5 dell’appendice III
TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

Recto

1. Valido fino al

Giorno

Mese

Anno

2. Numero

3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese)

4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese)

5. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)

6. Importo di riferimento

Codice valuta

In cifre:

In lettere:

7. L’ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

UNIONE EUROPEA – GEORGIA – ISLANDA – MOLDOVA –MONTENEGRO –MACEDONIA DEL NORD – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – UCRAINA – REGNO UNITO – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*)

8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al

gg/mm/aa compreso

Fatto

a , il

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia)

Fatto

a , il

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia)

  1. Solo per le operazioni di transito unionale

Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12. Firma del titolare del regime1

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

12. Firma del titolare del regime1

  1. Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.
Allegato C6 dell’appendice III
TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia

1. Valido fino al

Giorno

Mese

Anno

2. Numero

3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese)

4. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)

5. Importo di riferimento

Codice valuta

In cifre:

In lettere:

6. L’ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato:

UNIONE EUROPEA – GEORGIA – ISLANDA – MOLDOVA –MONTENEGRO –MACEDONIA DEL NORD – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – UCRAINA – REGNO UNITO – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*)

7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al

gg/mm/aa compreso

Fatto

a , il

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia)

Fatto

a , il

(luogo) (data)

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia)

  1. Solo per le operazioni di transito unionale

Verso 9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11. Firma del titolare del regime*

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata

11. Firma del titolare del regime*

* Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

Allegato C7 dell’appendice III
Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati
  1. Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.
  2. Codice valuta
  3. I vari Paesi indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.
  4. Menzioni particolari
  5. Se il titolare del regime si è impegnato a presentare la dichiarazione di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio doganale è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.
  6. Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità
  7. In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l’ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.
2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati – Persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito
  1. Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l’indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.
  2. Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l’iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.
  3. La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.
3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale
  1. Le modalità e diciture figurano nell’allegato IV, punto 4, dell’appendice I.
Appendice III bis73
Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione 74 , dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Art. 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
Art. 2 Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all’articolo 25 dell’appendice I contiene i dati specificati nell’allegato A1 bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui a tale allegato.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A3 bis . Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4 bis .

Art. 4 Elenco degli articoli

L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A5 bis . Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6 bis .

Titolo II Formulari utilizzati per compilare:
– la prova della posizione doganale di merci unionali,
– la dichiarazione di transito per i viaggiatori,
– la procedura di continuità operativa per il transito
Art. 5

I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.

I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

  1. per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;
  2. per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e B3.

I formulari sono compilati ed utilizzati:

  1. come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B2;
  2. come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B6.
Art. 6

I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.

Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO UNIONALE». I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un’altra parte contraente.

Titolo III Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito
Art. 7 Distinte di carico

I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B4 dell’appendice III. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B5 dell’appendice III bis.

I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m 2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.

Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Art. 8 Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 21 dell’appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B8 dell’appendice III.

Art. 9 Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all’allegato B10 dell’appendice III.

Art. 10 Garanzia isolata

I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell’allegato C3 dell’appendice III.

I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m 2 . Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

Il formato è di 148 × 105 mm.

I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.

La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «certificati», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6 dell’appendice III. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato C7 di tale appendice.

I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

  1. di colore verde per i certificati di garanzia, e
  2. di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.

Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.

La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

Allegato A1 bis dell’appendice III bis
Requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, o di eventuali successivi aggiornamenti di detta decisione, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

Titolo I Requisiti in materia di dati
Capo I: Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1. I dati, i formati e i codici e, se del caso, la struttura dei dati, quali definiti nel presente allegato, si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando un procedimento informatico, sia alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

2. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito e i formati dei dati sono stabiliti nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo II. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

I dati sono elencati nell’ordine del numero del dato.

3. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella del titolo II non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Ad esempio il dato 18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata (status «A») sarà raccolto solo se richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

Possono essere integrati da condizioni o chiarimenti elencati nelle note numerate relative ai requisiti in materia di dati di cui al titolo II, capo II, e nelle note del titolo III.

4. Lasciando del tutto impregiudicato l’obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l’articolo 29 dell’appendice I, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito sarà basato sulle informazioni in possesso dell’operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.

5. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui al presente allegato assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici di cui al titolo III o i codici nazionali, ove previsti.

6. I codici nazionali possono essere utilizzati dai Paesi per i dati: 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 002 000 Tipo e sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodato 12 03 002 000 Tipo), 12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo (sottodato 12 04 002 000 Tipo), certificati e autorizzazioni.

Gli Stati membri dell’Unione europea comunicano alla Commissione l’elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l’elenco di tali codici.

7. Cardinalità massime per ciascun regime di transito:

D 1x

MC 1x (per intestazione della dichiarazione)

HC 999x (per MC per il transito)

HI 9,999x (per HC)

8. Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici definiti nelle norme internazionali o negli atti giuridici delle parti contraenti:

Nome abbreviato

Fonte

Definizione

1.

Codice del tipo di imballaggio

Raccomandazione 21 dell’UNECE

Codice del tipo di imballaggio quale definito nell’ultima versione dell’allegato IV della raccomandazione 21 dell’UNECE

2.

Codice valuta

ISO 4217

Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217

3.

Codice Paese

Codice ISO 3166-1-alpha-2 del Paese

Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice Paese ISO 3166-alpha-2 e per l’Irlanda del Nord il codice «XI».

4.

UN/LOCODE

Raccomandazione 16 dell’UNECE

UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell’UNECE

6.

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto

Raccomandazione 28 dell’UNECE

Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell’UNECE

9.

Codici CUS

ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)

Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

9. I codici specificati nel titolo III che si possono trovare nella banca dati TARIC sono definiti di comune accordo con le parti contraenti.

Capo II: Legenda della tabella
Sezione 1 Titoli delle colonne

Colonne

Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale
di merci unionali

Base giuridica

Numero del dato

Numero d’ordine assegnato al dato in questione

Vecchio numero della casella

Numero della casella nell’allegato B6 dell’appendice III quale stabilito dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto UE‑EFTA sul transito comune del 16 giugno 2008.

Nome del dato / della categoria

Nome del dato / della categoria in questione

Nome del sottodato / della sottocategoria

Nome del sottodato / della sottocategoria in questione

Nome del sottodato

Nome del sottodato in questione

D1

Dichiarazione di transito

Articoli 25 e 26 dell’appendice I

D2

Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera i), dell’appendice I

D3

Transito – Uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (trasporto aereo)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I

D4

Notifica di presentazione in relazione alla dichiarazione di transito presentata prima della presentazione delle merci

Articolo 29 bis dell’appendice I

D

La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione di transito

Formato

Tipo e lunghezza del dato

Codici nel titolo III

Indica se nel titolo III sono presenti note complementari sul formato e sui codici.

Sezione 2 Titoli delle colonne

Gruppo

Titolo del gruppo

Gruppo 11

Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Gruppo 12

Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Gruppo 13

Parti

Gruppo 16

Luoghi/Paesi/Regioni

Gruppo 17

Uffici doganali

Gruppo 18

Identificazione delle merci

Gruppo 19

Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Gruppo 99

Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3 Simboli nelle colonne Dichiarazione

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dati richiesti da tutti i Paesi, fatta salva la nota introduttiva 3.

B

A discrezione del Paese: dati che i singoli Paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione degli operatori economici: dati che gli operatori economici possono fornire ma che i Paesi non possono esigere. Se un operatore economico decide di fornire le informazioni, devono essere dichiarati tutti i sottodati richiesti.

Se il simbolo «C» è utilizzato per un dato / una categoria di dati, tutti i sottodati / tutte le sottocategorie di dati appartenenti a tale dato/categoria di dati sono obbligatori qualora il dichiarante decida di fornire le informazioni, salvo diversa indicazione del titolo II, capo I.

D

Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito.

I dati del livello della dichiarazione contengono informazioni che si applicano all’intera dichiarazione.

MC

Dato richiesto al livello di spedizione master.

I dati del livello della spedizione master contengono informazioni che si applicano a un contratto di trasporto emesso da un trasportatore e da un contraente diretto. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni master nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HC

Dato richiesto al livello di spedizione house.

I dati del livello di spedizione house contengono informazioni applicabili al contratto di trasporto di livello più basso rilasciato da uno spedizioniere, da un trasportatore comune che non utilizza navi o aeromobili o da un suo agente o da un operatore postale. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni house nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

HI

Dato richiesto a livello di articolo della spedizione house.

Il livello di articolo della spedizione house è un sottolivello rispetto al livello della spedizione house. I dati del livello di articolo della spedizione house contengono informazioni provenienti da diverse voci del documento di trasporto indicato nella spedizione house. Queste informazioni a livello di articolo sono applicabili nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.

*

Applicabile a decorrere dal 21 gennaio 2025

***

Si applica a decorrere dal 1° marzo 2027

°

Non applicabile a decorrere dal 21 gennaio 2025

°°°

Non applicabile a decorrere dal 1° marzo 2027

*^)

La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

Sezione 4 Simboli nella colonna Formato

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a alfabetico

n numerico

an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4 fino a 4 caratteri alfabetici

n..5 fino a 5 caratteri numerici

an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

Titolo II Tabella dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito
Capo I: Tabella

Numero
del dato

Vecchio numero
della casella

Nome del dato/
della categoria

Nome del sottodato/
della sottocategoria

Nome
del sottodato

Dichiarazione

Cardinalità

Formato

Codici nel titolo III

D1

D2

D3

D4

D

MC

HC

HI

Gruppo 11 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

11 01 000 000

1

Tipo di dichiarazione

A

A

A

1x

1x

an..5

S

D
HI

D
HI

D
HI

11 02 000 000

Nuovo

Tipo di dichiarazione supplementare

A

A

A

1x

a1

S

D

D

D

11 03 000 000

32

Numero di articolo

A

A

1x

n..5

N

HI

HI

11 07 000 000

Nuovo

Sicurezza

A

A

1x

n1

S

D

D

11 08 000 000

Nuovo

Indicatore di serie di dati ridotta

A

A

A

1x

n1

S

D

D

D

11 11 000 000

Nuovo

Numero di articolo della dichiarazione

A

A

A

1x

n.5

N

HI

HI

HI

Gruppo 12 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

12 01 000 000

40

Documento precedente

A

A

A

9,999x

99x

99x

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 01 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

1x

1x

1x

an..70

S

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 01 002 000

Tipo

A

A

A

1x

1x

1x

an4

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 01 003 000

Tipo di imballaggio

A

A

A

1x

an..2

N

HI

HI

HI

12 01 004 000

Numero di colli

A

A

A

1x

n..8

N

HI

HI

HI

12 01 005 000

Unità di misura e qualificatore

A

A

A

1x

an..4

N

HI

HI

HI

12 01 006 000

Quantità

A

A

A

1x

n..16,6

N

HI

HI

HI

12 01 007 000

Identificatore dell’articolo°°°

Numero di articolo***

A

A

A

1x

n..5

N

HI

HI

HI

12 01 079 000

Informazioni aggiuntive

C

C

1x

1x

1x

an..35

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 02 000 000

44

Menzioni speciali

C

C

C

99x

99x

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 02 008 000

Codice

A

A

A

1x

1x

an5

S

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 02 009 000

Testo

A

A

A

1x

1x

an..512

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 03 000 000

44

Documento giustificativo

A

A

A

99x

99x

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 03 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

1x

1x

an..70

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 03 002 000

Tipo

A

A

A

1x

1x

an4

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 03 013 000

Numero di riga dell’articolo nel documento

C

C

C

1x

1x

n..5

N

MC
HI

MC
HI

MC
HI

12 03 079 000

Informazioni aggiuntive

C

1x

1x

an..35

N

MC
HI

12 04 000 000

44
Nuovo

Riferimento aggiuntivo

A

A

A

99x

99x

99x

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 04 001 000

Numero di riferimento

C

C

C

1x

1x

1x

an..70

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 04 002 000

Tipo

A

A

A

1x

1x

1x

an4

S

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 05 000 000

44
Nuovo

Documento di trasporto

A
[8]

A
[8]

A
[8]

99x

99x

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

12 05 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

1x

1x

an..70

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

12 05 002 000

Tipo

A

A

A

1x

1x

an4

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

12 08 000 000

Numero di riferimento/ UCR

C

C

C

1x

1x

1x

an..35

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

12 09 000 000

Nuovo

LRN

A

A

A

A

1x

an..22

N

D

D

D

D

12 12 000 000

44
Nuovo

Autorizzazione

A
[60]

A
[60]

A
[60]

9x

N

D

D

D

12 12 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

12 12 002 000

Tipo

A

A

A

1x

an..4

N

D

D

D

Gruppo 13 – Parti

13 02 000 000

2

Speditore

C

1x

1x

N

MC
HC

13 02 016 000

Nome

A
[6]

1x

1x

an..70

N

MC
HC

13 02 017 000

2 (n.)

Numero di identificazione

A

1x

1x

an..17

S

MC
HC

13 02 018 000

Indirizzo

A
[6]

1x

1x

N

MC
HC

13 02 018 019

Via e numero

A

1x

1x

an..70

N

MC
HC

13 02 018 020

Paese

A

1x

1x

a2

N

MC
HC

13 02 018 021

Codice postale

A

1x

1x

an..17

N

MC
HC

13 02 018 022

Città

A

1x

1x

an..35

N

MC
HC

13 02 074 000

Persona di contatto

C

9x

9x

N

MC
HC

13 02 074 016

Nome

A

1x

1x

an..70

N

MC
HC

13 02 074 075

Numero di telefono

A

1x

1x

an..35

N

MC
HC

13 02 074 076

Indirizzo di posta elettronica

C

1x

1x

an..256

N

MC
HC

13 03 000 000

8

Destinatario

A

A

A

1x

1x

1x

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 016 000

Nome

A
[6]

A
[6]

A
[6]

1x

1x

an..70

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 017 000

8 (n.)

Numero di identificazione

A
[8]

A
[8]

A
[8]

1x

1x

an..17

S

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 018 000

Indirizzo

A
[6]

A
[6]

A
[6]

1x

1x

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 018 019

Via e numero

A

A

A

1x

1x

1x

an..70

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 018 020

Paese

A

A

A

1x

1x

1x

a2

S

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 018 021

Codice postale

A

A

A

1x

1x

1x

an..17

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 03 018 022

Città

A

A

A

1x

1x

1x

an..35

N

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

MC
HC
HI°

13 06 000 000

14

Rappresentante

A

A

A

A

1x

N

D

D

D

D

13 06 017 000

4 (n.)

Numero di identificazione

A

A

A

A

1x

an..17

N

D

D

D

D

13 06 030 000

14

Status

A

A

A

A

1x

n1

S

D

D

D

D

13 06 074 000

Persona di contatto

C

C

C

C

9x

N

D

D

D

D

13 06 074 016

Nome

A

A

A

A

1x

an..70

N

D

D

D

D

13 06 074 075

Numero di telefono

A

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

D

13 06 074 076

Indirizzo di posta elettronica

C

C

C

C

1x

an..256

N

D

D

D

D

13 07 000 000

50

Titolare del regime di transito

A

A

A

A

1x

N

D

D

D

D

13 07 016 000

Nome

A
[6]
[7]

A
[6]
[7]

A
[6]
[7]

1x

an..70

N

D

D

D

13 07 017 000

50 (n.)

Numero di identificazione

A

A

A

A

1x

an..17

N

D

D

D

D

13 07 018 000

Indirizzo

A
[6]
[7]

A
[6]
[7]

A
[6]
[7]

1x

N

D

D

D

13 07 018 019

Via e numero

A

A

A

1x

an..70

N

D

D

D

13 07 018 020

Paese

A

A

A

1x

a2

N

D

D

D

13 07 018 021

Codice postale

A

A

A

1x

an..17

N

D

D

D

13 07 018 022

Città

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

13 07 074 000

Persona di contatto

C

C

C

1x

N

D

D

D

13 07 074 016

Nome

A

A

A

1x

an..70

N

D

D

D

13 07 074 075

Numero di telefono

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

13 07 074 076

Indirizzo di posta elettronica

C

C

C

1x

an..256

N

D

D

D

13 14 000 000

44

Attore supplementare della catena di approvvigionamento

C

C

C

99x

99x

99x

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

13 14 017 000

Numero di identificazione

A

A

A

1x

1x

1x

an..17

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

13 14 031 000

Ruolo

A

A

A

1x

1x

1x

a..3

S

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

Gruppo 15 – Date/Ore/Periodi

15 11 000 000

Nuovo

Data limite

A
[82]

A
[82]

A
[82]

1x

an..19

N

D

D

D

Gruppo 16 – Luoghi/Paesi/Regioni

16 03 000 000

17 a

Paese di destinazione

A

A

A

1x

1x*

1x

a2

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HI

16 06 000 000

15

Paese di spedizione

A

C

1x

1x

1x

a2

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

16 12 000 000

Nuovo

Paese di transito della spedizione

A

A

99x

N

MC

MC

16 12 020 000

Paese

A

A

1x

a2

S

MC

MC

16 13 000 000

27

Luogo di carico

A
[61]

A
[61]

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 13 020 000

Paese

A

A

A

A

1x

a2

N

MC

MC

MC

MC

16 13 036 000

UN/LOCODE

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 13 037 000

Luogo

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 000 000

30

Ubicazione delle merci

A
[61]
[75]

A
[61]
[75]

A
[61]
[75]

A
[61]
[75]

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 036 000

UN/LOCODE

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 045 000

Tipo di ubicazione

A

A

A

A

1x

a1

S

MC

MC

MC

MC

16 15 046 000

Qualificatore dell’identificazione

A

A

A

A

1x

a1

S

MC

MC

MC

MC

16 15 047 000

Ufficio doganale

A

A

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 047 001

Numero di riferimento

A

A

A

A

1x

an8

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 000

GNSS

A

A

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 049

Latitudine

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 050

Longitudine

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 000

Operatore economico

A

A

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 017

Numero di identificazione

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 052 000

Numero di autorizzazione

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 053 000

Identificativo supplementare

A

A

A

A

1x

an..4°°°
an..8***

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 000

Indirizzo

A

A

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 019

Via e numero

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 020

Paese

A

A

A

A

1x

a2

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 021

Codice postale

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 022

Città

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 000

Indirizzo postale

A

A

A

A

1x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 020

Paese

A

A

A

A

1x

a2

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 021

Codice postale

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 025

Numero civico

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 000

Persona di contatto

C

C

C

C

9x

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 016

Nome

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 075

Numero di telefono

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 076

Indirizzo di posta elettronica

C

C

C

C

1x

an..256

N

MC

MC

MC

MC

16 17 000 000

Nuovo

Itinerario vincolante***

A

A

1x

n1

S

D

D

Gruppo 17 – Uffici doganali

17 03 000 000

Nuovo

Ufficio doganale di partenza

A

A

A

A

1x

N

D

D

D

D

17 03 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

A

1x

an8

N

D

D

D

D

17 04 000 000

51

Ufficio doganale di transito

A

A

9x

N

D

D

17 04 001 000

Numero di riferimento

A

A

1x

an8

N

D

D

17 05 000 000

53

Ufficio doganale di destinazione

A

A

A

1x

N

D

D

D

17 05 001 000

Numero di riferimento

A

A

A

1x

an8

N

D

D

D

17 06 000 000

Ufficio doganale di uscita per il transito

A

A

9x

N

D

D

17 06 001 000

Numero di riferimento

A

A

1x

an8

N

D

D

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

18 01 000 000

38

Massa netta

A

1x

n..16,6

N

HI

18 02 000 000

Unità supplementari°°°

Unità supplementare***

C

1x

n..16,6

N

HI

18 04 000 000

35

Massa lorda

A

A

A

1x

1x

1x

n..16,6

N

MC
HC
HI

MC
HC
HI

MC
HC
HI

18 05 000 000

31

Descrizione delle merci

A

A

A

1x

an..512

N

HI

HI

HI

18 06 000 000

Nuovo

Imballaggio

A

A

A

99x

N

HI

HI

18 06 003 000

31

Tipo di imballaggio

A

A

A

1x

an2

N

HI

HI

HI

18 06 004 000

31

Numero di colli

A

A

A

1x

n..8

N

HI

HI

HI

18 06 054 000

31

Marchi di spedizione

A
[8]

A
[8]

A
[8]

1x

an..512

N

HI

HI

HI

18 07 000 000

Merci pericolose

C

C

99x

N

HI

HI

18 07 055 000

Codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite

A

A

1x

an.4

N

HI

HI

18 08 000 000

31

Codice CUS

C

C

C

1x

an..512

N

HI

HI

HI

18 09 000 000

Codice delle merci

A

A

C

1x

N

HI

HI

HI

18 09 056 000

Nuovo

Codice della sottovoce del sistema armonizzato*

A

A

A

1x

an6

N

HI

HI

HI

18 09 057 000

33

Codice della nomenclatura combinata

B

B

C

1x

an2

N

HI

HI

HI

Gruppo 19 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

19 01 000 000

19

Indicatore del container

A
[61]

A
[61]

A

A

1x

n1

S

MC

MC

MC

19 02 000 000

Numero di riferimento del trasporto

B

B

B

9x

9x

an..17

N

MC

MC

MC

19 03 000 000

25

Modo di trasporto fino alla frontiera

A
[30]

A
[30]

1x

n1

S

MC

MC

19 04 000 000

26

Modo di trasporto interno

B

B

B

1x

n1

S

MC

MC

MC

19 05 000 000

18, paragrafo 1

Mezzo di trasporto alla partenza

A
[34]
[35]
[36]
[61]

A
[34]
[35]
[36]
[61]

A
[34]
[35]
[36]

A
[34]
[35]
[36]

999x

999x

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

MC
HC

19 05 017 000

Numero di identificazione

A

A

A

A

1x

1x

an..35

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

MC
HC

19 05 061 000

Tipo di identificazione

A

A

A

A

1x

1x

n2

S

MC
HC

MC
HC

MC
HC

MC
HC

19 05 062 000

18, paragrafo 2

Nazionalità

A

A

A

A

1x

1x

a2

N

MC
HC

MC
HC

MC
HC

MC
HC

19 07 000 000

Nuovo

Materiale di trasporto

A
[61]

A
[61]

A

A

9,999x

N

MC

MC

MC

MC

19 07 044 000

Riferimento delle merci

A

A

A

9,999x

n..5

N

MC

MC

MC

19 07 063 000

31

Numero di identificazione del container

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

19 08 000 000

Nuovo

Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

A
[34]
[35]
[36]
[61]
[70]
[71]

A
[34]
[35]
[36]
[61]
[70]
[71]

A
[34]
[35]
[36]
[70]
[71]

9x

N

MC

MC

MC

19 08 017 000

21, paragrafo 1

Numero di identificazione

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

19 08 061 000

Tipo di identificazione

A

A

A

1x

n2

S

MC

MC

MC

19 08 062 000

21, paragrafo 2

Nazionalità

A

A

A

1x

a2

N

MC

MC

MC

19 08 084 000

Nuovo

Ufficio doganale alla frontiera

A

A

A

1x

an8

N

MC

MC

MC

19 10 000 000

D

Sigillo

A
[61]

A
[61]

A
[65]

A

99x

N

MC

MC

MC

MC

19 10 068 000

Numero di sigilli

A

A

A

A

1x*^)

n..4

N

MC

MC

MC

MC

19 10 015 000

Identificativo

A

A

A

A

1x

an..20

N

MC

MC

MC

MC

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

99 02 000 000

52

Tipo di garanzia

A

A

9x

an1

S

D

D

99 03 000 000

52

Riferimento della garanzia

A

A

99x

N

D

D

99 03 069 000

NRG (Numero di riferimento della garanzia)

A

A

1x

an..24

N

D

D

99 03 070 000

Codice di accesso

A

A

1x

an..4

N

D

D

99 03 012 000

Valuta

A

A

1x

a3

N

D

D

99 03 071 000

Importo da coprire

A

A

1x

n..16,2

N

D

D

99 04 000 000

Nuovo

Riferimento specifico della garanzia

A

A

1x

an..35

N

D

D

^*) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

Capo II: Note

Numero
della nota

Descrizione della nota

[6]

Nei casi in cui è fornito il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (Economic Operators Registration and Identification – EORI) o il numero di identificazione unico di un Paese di transito comune o di un Paese terzo riconosciuto dall’ufficio doganale di partenza non è necessario fornire nome e indirizzo.

[7]

Il numero di identificazione del titolare del regime di transito è obbligatorio solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un Paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un Paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.

[8]

Questa informazione è comunicata solo se disponibile.

[30]

I Paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia nel caso in cui il movimento di transito non attraversi la frontiera esterna delle parti contraenti.

[34]

Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.

[35]

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto intermodale, quali ad esempio container, casse mobili e semirimorchi, il titolare del regime di transito non è tenuto a fornire queste informazioni se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito. Le unità di trasporto intermodale recano numeri di identificazione unici e tali numeri sono indicati nel dato 19 07 063 000 Numero di identificazione del container.

[36]

Nei seguenti casi i Paesi esonerano dall’obbligo di trasmettere tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente:

  1. quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell’Unione o uno status analogo in un Paese di transito comune, e
  2. quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

[60]

Questo dato deve essere fornito quando esiste un’autorizzazione a norma dell’articolo 55 dell’appendice I.

[61]

Questo dato è facoltativo se la dichiarazione è presentata prima della presentazione delle merci.

[65]

Tali informazioni sono fornite soltanto se l’autorità doganale ha deciso di sigillare le merci.

[70]

Da non utilizzare nel caso in cui non sia dichiarato nessun ufficio doganale di transito (dato 17 04 000 000).

[71]

Tali informazioni non sono fornite se sono uguali a quelle indicate per il mezzo di trasporto alla partenza (dato 19 05 000 000).

[75]

Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

[82]

Tali informazioni sono comunicate solo nel caso sia utilizzato uno speditore autorizzato per la dichiarazione in questione.

Titolo III Note e codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito

Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

Gruppo 11 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

11 01 000 000 Tipo di dichiarazione

Inserire il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

Codice

Descrizione

Serie di dati nella tabella
relativa ai requisiti
in materia di dati nel titolo II
del presente allegato

C

Merci unionali non vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I.

D3

T

Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime T1 e merci che devono essere vincolate al regime T2, disciplinate dall’articolo 28 dell’appendice I.

D1, D2

T1

Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.

D1, D2, D3

T2F

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un Paese di transito comune.

D1, D2, D3

TD

Merci già vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I.

D3

X

Merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito correlato all’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I.

D3

11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare

Inserire il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

A

per una dichiarazione doganale normale (ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’appendice I)

D

per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all’articolo 29 bis dell’appendice I

11 03 000 000 Numero di articolo

Numero dell’articolo riportato nella spedizione house della dichiarazione, nella dichiarazione sommaria, nella notifica o nella prova della posizione doganale di merci unionali. Numero unico per ogni spedizione house. Gli articoli sono numerati in modo sequenziale partendo da 1 per il primo articolo e aumentando la numerazione di 1 per ciascun articolo successivo per spedizione house.

11 07 000 000 Sicurezza

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) o una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) in conformità della normativa sulle misure di sicurezza delle rispettive parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

Codice

Descrizione

Spiegazione

0

N.

La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata.

1

ENS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata.

2

EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita.

3

ENS e EXS

La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata.

11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione contiene la serie di dati ridotta.

I codici da utilizzare sono:

0

No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

1

Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

11 11 000 000 Numero di articolo della dichiarazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero unico per tutta la dichiarazione. Gli articoli sono numerati in modo sequenziale partendo da 1 per il primo articolo, aumentando la numerazione di 1 per ciascun articolo successivo.

Gruppo 12 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

12 01 000 000 Documento precedente

Indicare le informazioni relative al documento precedente.

Per gli Stati membri dell’Unione europea - Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea. Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

12 01 001 000 Numero di riferimento

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o dei corrispondenti documenti doganali.

Per gli Stati membri dell’Unione europea – Se l’esportazione è seguita dal transito, indicare l’MRN della dichiarazione di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile nel dato 12 01 001 000.

Se l’MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

21

2

Identificativo del Paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/notifica (codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per Paese

an 12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell’anno nel Paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell’MRN il numero di riferimento dell’ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l’identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 – Identificativo del regime:

Codice

Regime

A

Solo esportazione

B

Dichiarazione di esportazione e dichiarazione sommaria di uscita

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

D

Notifica di riesportazione

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

J

Solo dichiarazione di transito

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

M

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata

P

Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

R

Solo dichiarazione di importazione

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

U

Dichiarazione di custodia temporanea

V

Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

Z

Notifica di arrivo

12 01 002 000 Tipo

Indicare il tipo di documento utilizzando il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 01 003 000 Tipo di imballaggio

Indicare il codice che specifica il tipo di colli pertinente per la cancellazione del numero di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di imballaggio di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

12 01 004 000 Numero di colli

Inserire il pertinente numero di cancellazione dei colli.

12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore

Indicare il qualificatore e l’unità di misura di cancellazione pertinenti.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

12 01 006 000 Quantità

Indicare i quantitativi cancellati pertinenti.

12 01 007 000 Identificatore dell’articolo °°°Numero dell’articolo di merci***

Inserire il numero dell’articolo di merci come dichiarato nel documento precedente.

12 01 079 000 Informazioni aggiuntive

Inserire informazioni complementari concernenti il documento precedente.

Questo dato consente all’operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento precedente.

12 02 000 000 Menzioni speciali

Utilizzare questo dato per informazioni per le quali la legislazione delle parti contraenti non specifica il campo di inserimento.

12 02 008 000 Codice

Indicare il codice pertinente e, se del caso, il codice fornito dal Paese interessato.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx – categoria generale

Codice 2xxxx – transito

I codici «00200», «20100», «20200» e «20300» sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Codice

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

00200

Allegato A1 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

«Vari»

20100

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall’Unione soggetta a restrizioni

20200

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall’Unione soggetta a dazi

20300

Articolo 18 della convenzione

Esportazione

«Esportazione»

I Paesi possono definire codici nazionali.

I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

12 02 009 000 Testo

Se necessario, può essere fornito un testo esplicativo relativo al codice dichiarato.

12 03 000 000 Documento giustificativo

12 03 001 000 Numero di riferimento

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati unionali o internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione.

Utilizzando i codici pertinenti, inserire le informazioni previste dalle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione.

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati nazionali prodotti a supporto della dichiarazione.

12 03 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione ai titoli e certificati di importazione ed esportazione.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Documenti, certificati e autorizzazioni internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato a1an3. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato n1an3. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale Paese.

12 03 013 000 Numero di riga dell’articolo nel documento

Indicare il numero progressivo dell’articolo nel documento giustificativo (ad esempio certificato, titolo, permesso, documento di entrata, ecc.) corrispondente all’articolo in questione.

12 03 079 000 Informazioni aggiuntive

Inserire informazioni complementari concernenti il documento giustificativo.

Questo dato consente all’operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento giustificativo.

12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo

12 04 001 000 Numero di riferimento

Numero di riferimento o altro numero di riferimento riconoscibile non coperto dal documento giustificativo, dal documento di trasporto o da informazioni aggiuntive.

12 04 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti, inserire i dati richiesti da eventuali norme specifiche applicabili.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici delle parti contraenti per i riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato a1an3. L’elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

I Paesi possono definire codici nazionali. I codici nazionali dei riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato n1an3, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale Paese.

12 05 000 000 Documento di trasporto

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto.

12 05 001 000 Numero di riferimento

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato comprende il riferimento al documento o ai documenti di trasporto che accompagnano le merci in transito.

Per la colonna D3:

Questo dato comprende il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

12 05 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR

Questa indicazione concerne il numero di riferimento unico della spedizione attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa.

Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

12 09 000 000 LRN (Numero di riferimento locale)

Deve essere utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

12 12 000 000 Autorizzazione

12 12 001 000 Numero di riferimento

Inserire il numero di riferimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione e la notifica.

12 12 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 13 – Parti

13 02 000 000 Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

13 02 016 000 Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 02 017 000 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un Paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del Paese terzo che quest’ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

I codici da utilizzare sono:

La struttura del numero di identificazione unico del Paese terzo comunicato alla parte contraente interessata è la seguente:

Campo

Contenuto

Formato

1

Codice Paese

a2

2

Numero di identificazione unico rilasciato in un Paese terzo

an..15

Codice Paese: il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 000 Indirizzo

13 02 018 019 Via e numero

Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.

13 02 018 020 Paese

Inserire il codice del Paese.

I codici da utilizzare sono:

Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 021 Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 02 018 022 Città

Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.

13 02 074 000 Persona di contatto

13 02 074 016 Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 02 074 075 Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 02 074 076 Indirizzo di posta elettronica

Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 03 000 000 Destinatario

La parte cui le merci sono effettivamente destinate.

Questo dato e i relativi sottodati possono essere dichiarati a livello di HI fino all’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 da tutte le parti contraenti.

13 03 016 000 Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 03 017 000 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un Paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del Paese terzo che quest’ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 03 018 000 Indirizzo

13 03 018 019 Via e numero

Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.

13 03 018 020 Paese

Inserire il codice del Paese.

I codici da utilizzare sono:

Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i Paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

13 03 018 021 Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 03 018 022 Città

Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.

13 06 000 000 Rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 13 05 000 000 Dichiarante o, se del caso, dal dato 13 07 000 000 Titolare del regime di transito.

13 06 017 000 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 06 030 000 Status

Indicare il codice pertinente relativo allo status del rappresentante.

I codici da utilizzare sono:

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome completo:

2

Rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona)

3

Rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona)

Il codice 3 non è pertinente per i regimi doganali di transito.

13 06 074 000 Persona di contatto

13 06 074 016 Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 06 074 075 Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 06 074 076 Indirizzo di posta elettronica

Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 07 000 000 Titolare del regime di transito

13 07 016 000 Nome

Indicare il nome completo (persona o società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

13 07 017 000 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 07 018 000 Indirizzo

13 07 018 019 Via e numero

Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.

13 07 018 020 Paese

Inserire il codice del Paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 07 018 021 Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 07 018 022 Città

Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.

13 07 074 000 Persona di contatto

13 07 074 016 Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

13 07 074 075 Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 07 074 076 Indirizzo di posta elettronica

Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento

È possibile indicare qui attori supplementari della catena di approvvigionamento al fine di dimostrare che l’intera catena di approvvigionamento è stata coperta da operatori economici titolari dello status di AEO.

Se è utilizzata questa categoria di dati, occorre indicare il ruolo e il numero di identificazione, altrimenti questo dato è facoltativo.

13 14 017 000 Numero di identificazione

Il numero EORI o il numero di identificazione unico del Paese terzo deve essere dichiarato quando tale numero è stato assegnato alla parte.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 14 031 000 Ruolo

Indicare il pertinente codice ruolo che specifica il ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento.

I codici da utilizzare sono:

Le seguenti parti possono essere dichiarate:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un’unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l’attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

Gruppo 15 – Date/Ore/Periodi

15 11 000 000 Data limite

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

la data alla quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.

Gruppo 16 – Luoghi/Paesi/Regioni

16 03 000 000 Paese di destinazione

Indicare, mediante il codice pertinente, l’ultimo Paese di destinazione delle merci.

Il Paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo Paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i Paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

16 06 000 000 Paese di spedizione

Avvalendosi del codice pertinente, indicare il Paese da cui sono spedite/esportate le merci o dove è iniziato il movimento di transito ed è stata presentata la dichiarazione di transito.***

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 12 000 000 Paese di transito della spedizione

Questo dato è richiesto quando un itinerario vincolante è definito dall’ufficio doganale di partenza (si veda 16 17 000 000 Itinerario vincolante).***

Identificazione in ordine cronologico dei Paesi attraverso i quali le merci transitano dal Paese di partenza a quello di destinazione. Sono compresi anche il Paese di partenza e quello di destinazione delle merci.

16 12 020 000 Paese

Inserire il o i codici Paese pertinenti nella corretta sequenza del transito della spedizione.

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 000 000 Luogo di carico

Nome del porto marittimo, aeroporto, terminale merci, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il Paese in cui è situato. Se disponibili, devono essere fornite informazioni codificate che permettano l’identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice Paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

16 13 020 000 Paese

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il codice Paese del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il Paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 036 000 UN/LOCODE

Indicare il codice UN/LOCODE del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 13 037 000 Luogo

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il nome del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

16 15 000 000 Ubicazione delle merci

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

In un dato momento deve essere utilizzato un solo tipo di ubicazione.

16 15 036 000 UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell’elenco di codici Paese UN/LOCODE.

I codici da utilizzare sono:

codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 15 045 000 Tipo di ubicazione

Indicare il codice pertinente specifico per il tipo di ubicazione.

I codici da utilizzare sono:

per il tipo di ubicazione, utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

16 15 046 000 Qualificatore dell’identificazione

Indicare il codice pertinente relativo all’identificazione dell’ubicazione. Sulla base dell’apposito qualificatore, deve essere fornito solo l’identificativo pertinente.

I codici da utilizzare sono:

Per l’identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

T

Indirizzo codice postale

Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

U

UN/LOCODE

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

V

Identificativo dell’ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione / Numero di riferimento.

W

Coordinate GNSS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

Esempi: 44,424896°/ 8,774792° o 50,838068°/ 4,381508°

X

Codice EORI

Utilizzare il codice Paese definito per il dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione. Se l’operatore economico dispone di più siti, il numero è completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

Y

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l’autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

Z

Indirizzo

Indicare l’indirizzo del luogo in questione.

Se il codice «X» (codice EORI) o «Y» (numero di autorizzazione) è utilizzato per l’identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l’identificazione univoca del luogo.

16 15 047 000 Ufficio doganale

Indicare il codice dell’ufficio doganale pertinente in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

16 15 047 001 Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio doganale in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

I codici da utilizzare sono:

L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

16 15 048 000 GNSS

Inserire le coordinate pertinenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 049 Latitudine

Indicare la latitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 050 Longitudine

Indicare la longitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 051 000 Operatore economico

Utilizzare il numero di identificazione dell’operatore economico nella cui sede le merci possono essere controllate.

16 15 051 017 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune del titolare dell’autorizzazione.

I codici da utilizzare sono:

utilizzare il codice Paese definito per il dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

16 15 052 000 Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione della persona interessata.

16 15 053 000 Identificativo supplementare

Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più precisamente l’ubicazione in relazione a un EORI, all’identificazione di un operatore in un Paese di transito comune o a un’autorizzazione, inserire il codice pertinente, se disponibile.

16 15 018 000 Indirizzo

16 15 018 019 Via e numero

Indicare la via e il numero pertinenti.

16 15 018 020 Paese

Inserire il codice del Paese.

I codici da utilizzare sono:

Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 018 021 Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

16 15 018 022 Città

Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.

16 15 081 000 Indirizzo codice postale

Questa sottocategoria può essere utilizzata quando è possibile determinare l’ubicazione delle merci con il codice postale integrato dal numero civico, se necessario.

16 15 081 020 Paese

Inserire il codice del Paese.

I codici da utilizzare sono:

Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 081 021 Codice postale

Indicare il codice postale pertinente per l’ubicazione delle merci.

16 15 081 025 Numero civico

Inserire il numero civico relativo all’ubicazione delle merci.

16 15 074 000 Persona di contatto

16 15 074 016 Nome

Indicare il nome della persona di contatto.

16 15 074 075 Numero di telefono

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

16 15 074 076 Indirizzo di posta elettronica

Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

16 17 000 000 Itinerario vincolante***

Utilizzando i codici pertinenti, indicare se l’itinerario vincolante è applicato.

L’itinerario vincolante definisce il tragitto lungo il quale le merci devono essere trasportate dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

0

Le merci non devono essere trasportate dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

1

Le merci sono trasportate dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

Gruppo 17 – Uffici doganali

17 03 000 000 Ufficio doganale di partenza

17 03 001 000 Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha inizio l’operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 04 000 000 Ufficio doganale di transito

17 04 001 000 Numero di riferimento

Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio doganale interessato.

I codici da utilizzare sono:

l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 05 000 000 Ufficio doganale di destinazione

17 05 001 000 Numero di riferimento

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha termine l’operazione di transito.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

  1. i primi due caratteri (a2) servono a identificare il Paese mediante il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3;
  2. i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio interessato in tale Paese. Si propone di adottare la struttura seguente:–i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».

Esempio: BEBRU000: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

17 06 000 000 Ufficio doganale di uscita per il transito

17 06 001 000 Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio interessato.

Questo dato è richiesto quando la dichiarazione di transito è combinata con la dichiarazione sommaria di uscita. Indicare il codice dell’ufficio doganale previsto in cui il movimento di transito lascia la zona di sicurezza.

Per gli Stati membri dell’Unione europea: questo dato non è richiesto quando il movimento di transito segue il regime di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

18 01 000 000 Massa netta

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente della dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

  1. da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg);
  2. da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

18 02 000 000 Unità supplementari °°° Unità supplementare***

Se necessario, indicare la quantità dell’articolo in questione espressa nell’unità prevista dalla legislazione dell’Unione e pubblicata nella TARIC.

18 04 000 000 Massa lorda

La massa lorda è il peso delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l’imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

  1. da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg);
  2. da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

18 05 000 000 Descrizione delle merci

Quando il dichiarante o il titolare del regime di transito fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, i Paesi possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

18 06 000 000 Imballaggio

Questo dato si riferisce alle caratteristiche dell’imballaggio delle merci oggetto della dichiarazione o della notifica.

18 06 003 000 Tipo di imballaggio

Codice che specifica il tipo di imballaggio.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di imballaggio di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

18 06 004 000 Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o il numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

18 06 054 000 Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.

18 07 000 000 Merci pericolose

18 07 055 000 Codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

18 08 000 000 Codice CUS

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).

I codici da utilizzare sono:

codice CUS di cui alla nota introduttiva 8 numero 9.

18 09 000 000 Codice delle merci

Ove necessario deve essere utilizzato almeno il codice della sottovoce del sistema armonizzato.

18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato*

Indicare il codice della sottovoce del sistema armonizzato (codice SA a sei cifre).

I codici da utilizzare sono:

i codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata

Inserire le due cifre supplementari del codice della nomenclatura combinata ove richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

i codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 19 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

19 01 000 000 Indicatore del container

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’espletamento delle formalità di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

0

Merci non trasportate in container

1

Merci trasportate in container

19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto

Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell’uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

Codice

Descrizione

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Altro modo di trasporto (propulsione propria)

19 04 000 000 Modo di trasporto interno

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto alla partenza.

I codici da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza

19 05 017 000 Numero di identificazione

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne.

Per gli altri modi di trasporto il metodo di identificazione è il seguente:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto per via navigabile interna

Numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI)

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

19 05 061 000 Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

Codice

Descrizione

10

Numero IMO di identificazione della nave

11

Nome della nave

20

Numero del vagone

21

Numero del treno

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

31

Numero di immatricolazione del rimorchio stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di registrazione dell’aeromobile

80

Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

81

Nome dell’imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

19 05 062 000 Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 07 000 000 Materiale di trasporto

19 07 044 000 Riferimento delle merci

Per ogni container indicare il numero o i numeri di articolo per le merci trasportate nel container.

19 07 063 000 Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346 l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

19 08 000 000 Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

19 08 084 000 Ufficio doganale alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio presso il quale il mezzo di trasporto attivo attraversa la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

19 08 017 000 Numero di identificazione

Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto via mare e per vie navigabili interne

Nome dell’imbarcazione

Trasporto aereo

Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile)

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

19 08 061 000 Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 05 061 000 Mezzo di trasporto alla partenza/Tipo di identificazione.

19 08 062 000 Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

I codici da utilizzare sono:

il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto

Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell’uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

19 10 000 000 Sigilli

19 10 068 000 Numero di sigilli

Indicare il numero di sigilli apposti sul materiale di trasporto, ove applicabile.

19 10 015 000 Identificativo

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli di tipo speciale o al titolare del regime di transito sia stato concesso di utilizzare sigilli di tipo speciale.

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

99 02 000 000 Tipo di garanzia

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

Codice

Descrizione

0

Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell’appendice I)

1

Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell’appendice I)

2

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell’appendice I)

3

Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta del Paese in cui viene richiesta la garanzia (articolo 19 dell’appendice I)

4

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell’appendice I)

8

Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici*

9

Garanzia isolata del tipo di cui all’allegato I, punto 3, dell’appendice I

A

Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)

R

Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I)

C

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell’appendice I)

H

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’appendice I

J

Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)

* Per gli Stati membri dell’Unione europea.

99 03 000 000 Riferimento della garanzia

99 03 069 000 NRG (Numero di riferimento della garanzia)

Inserire il numero di riferimento della garanzia.

99 03 070 000 Codice di accesso

Inserire il codice di accesso.

99 03 012 000 Valuta

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è espresso l’importo da coprire.

I codici da utilizzare sono:

codice della valuta di cui alla nota introduttiva 8 numero 2.

99 03 071 000 Importo da coprire

Indicare l’importo dell’obbligazione doganale che può sorgere o è sorta in relazione a una determinata dichiarazione e che dovrà essere coperta dalla garanzia.

99 03 073 000 Altro riferimento della garanzia

Inserire il riferimento della garanzia diverso dal numero di riferimento della garanzia (NRG).

99 04 000 000 Riferimento specifico della garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

inserire il riferimento della garanzia diverso dal numero di riferimento della garanzia (NRG).

Titolo IV Versioni linguistiche e relativi codici

Versione linguistica

Descrizione

  1. опаковка N
  2. obal N
  3. N-emballager
  4. N-Umschließungen
  5. N-pakendamine
  6. Συσκευασία N
  7. N packaging
  8. envases N
  9. N-pakkaus
  10. emballages N
  11. N - pacáistíocht
  12. შეფუთვების რაოდენობა
  13. N pakiranje
  14. N csomagolás
  15. N umbúðir
  16. imballaggi N
  17. N pakuoté
  18. N iepakojums
  19. N pakovanje
  20. N пакување
  21. ippakkjar N
  22. N-verpakkingen
  23. N-emballasje
  24. opakowania N
  25. embalagens N
  26. ambalaj N
  27. N паковање
  28. N embalaža
  29. N - obal
  30. N förpackning
  31. N Kaplar
  32. N паковання

Imballaggi N – 98200

  1. Ограничена валидност
  2. Omezená platnost
  3. Begrænset gyldighed
  4. Beschränkte Geltung
  5. Piiratud kehtivus
  6. Περιορισμένη ισχύς
  7. Limited validity
  8. Validez limitada
  9. Voimassa rajoitetusti
  10. Validité limitée
  11. Bailíocht theoranta
  12. შეზღუდული ვადა
  13. Ograničena valjanost
  14. Korlátozott érvényű
  15. Takmarkað gildissvið
  16. Validità limitata
  17. Galiojimas apribotas
  18. Ierobežots derīgums
  19. Ograničena važnost
  20. Ограничено важење
  21. Validità limitata
  22. Beperkte geldigheid
  23. Begrenset gyldighet
  24. Ograniczona ważność
  25. Validade limitada
  26. Validitate limitată
  27. Ограничена важност
  28. Obmedzená platnosť
  29. Omejena veljavnost
  30. Begränsad giltighet
  31. Sınırlı Geçerli
  32. Дія обмежена

Validità limitata – 99200

  1. Освободено
  2. Osvobození
  3. Fritaget
  4. Befreiung
  5. Loobutud
  6. Απαλλαγή
  7. Waiver
  8. Dispensa
  9. Vapautettu
  10. Dispense
  11. Tarscaoileadh
  12. განთავისუფლება
  13. Oslobođeno
  14. Mentesség
  15. Undanþegið
  16. Dispensa
  17. Leista neplombuoti
  18. Derīgs bez zīmoga
  19. Oslobođeno
  20. Изземање
  21. Tneħħija
  22. Vrijstelling
  23. Fritak
  24. Zwolnienie
  25. Dispensa
  26. Derogarea
  27. Ослобођење
  28. Upustenie
  29. Opustitev
  30. Befrielse
  31. Vazgeçme
  32. Звільнення

Dispensa – 99201

  1. Алтернативно доказателство
  2. Alternativní důkaz
  3. Alternativt bevis
  4. Alternativnachweis
  5. Alternatiivsed tõendid
  6. Εναλλακτική απόδειξη
  7. Alternative proof
  8. Prueba alternativa
  9. Vaihtoehtoinen todiste
  10. Preuve alternative
  11. Cruthúnas malartach
  12. ალტერნატიული მტკიცებულება
  13. Alternativni dokaz
  14. Alternatív igazolás
  15. Önnur sönnun
  16. Prova alternativa
  17. Alternatyvusis įrodymas
  18. Alternatīvs pierādījums
  19. Alternativni dokaz
  20. Алтернативен доказ
  21. Prova alternattiva
  22. Alternatief bewijs
  23. Alternativt bevis
  24. Alternatywny dowód
  25. Prova alternativa
  26. Probă alternativă
  27. Алтернативни доказ
  28. Alternatívny dôkaz
  29. Alternativno dokazilo
  30. Alternativt bevis
  31. Alternatif Kanıt
  32. Альтернативне підтвердження

Prova alternativa – 99202

  1. Различия: митническо учреждение, където стоките са представени…………….. .................. (наименование и страна)
  2. Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ..................... (název a země)
  3. Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ............................. (navn og land)
  4. Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ......... ……(Name und Land)
  5. Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……............................................. (nimi ja riik)
  6. Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ........ (Όνομα και χώρα)
  7. Differences: office where goods were presented .......................... (name and country)
  8. Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ..................... (nombre y país)
  9. Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ................................... (nimi ja maa)
  10. Différences: marchandises présentées au bureau ........................... (nom et pays)
  11. Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair …...... (ainm agus tír)
  12. განსხვავება: ოფისი, სადაც წარედგინა ტვირთი…. (სახელი და ქვეყანა
  13. Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ............................. (naziv i zemlja)
  14. Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént .............. (név és ország)
  15. Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ......... (nafn og land)
  16. Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ........ (nome e Paese)
  17. Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės .................. (pavadinimas ir valstybė)
  18. Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas .................. (nosaukums un valsts)
  19. Razlike: carinska ispostava u kojoj je roba podnesena … (naziv i država
  20. Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид .......... (назив и земја)
  21. Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
  22. Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ........... (naam en land)
  23. Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ........................... (navn og land)
  24. Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar .................. (nazwa i kraj)
  25. Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ........................ (nome e país)
  26. Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal .............................. (nume și țara)
  27. Разлике: царински орган којем је предата роба .................. (назив и земља)
  28. Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ........................ (názov a krajina)
  29. Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ............... (naziv in država)
  30. Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes .............................. (namn och land)
  31. Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ...................................... (adı ve ülkesi)
  32. Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені ………… (назва і країна)

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e Paese) – 99203

  1. Излизането от ........................ подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,
  2. Výstup ze ............................................. podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …
  3. Udpassage fra ........................ undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …
  4. Ausgang aus ........................ – gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.
  5. ....................... territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …
  6. Η έξοδος από ......................... υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …
  7. Exit from ............................................... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …
  8. Salida de ............ sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …
  9. ......... ........ vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja
  10. Sortie de ...... soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no
  11. Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …
  12. გასვლა ................ ექვემდებარება შეზღუდვებს ან გადასახადებს რეგულაციის/დირექტივის/გადაწყვეტილების საფუძველზე No…
  13. Izlaz iz ................................... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …
  14. A kilépés ................ területéről a ................. rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
  15. Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ......... (nafn og land)
  16. Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ........ (nome e Paese)
  17. Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės .................. (pavadinimas ir valstybė)
  18. Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas .................. (nosaukums un valsts)
  19. Izlaz iz……………podliježe ograničenjima ili naplati troškova u skladu s Uredbom/Direktivom/Odlukom br. ......
  20. Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид .......... (назив и земја)
  21. Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
  22. Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ........... (naam en land)
  23. Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ........................... (navn og land)
  24. Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar .................. (nazwa i kraj)
  25. Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ........................ (nome e país)
  26. Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal .............................. (nume și țara)
  27. Разлике: царински орган којем је предата роба .................. (назив и земља)
  28. Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ........................ (názov a krajina)
  29. Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ............... (naziv in država)
  30. Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes .............................. (namn och land)
  31. Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ...................................... (adı ve ülkesi)
  32. Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені ………… (назва і країна)

Uscita da …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … – 99204

  1. Одобрен изпращач
  2. Schválený odesílatel
  3. Godkendt afsender
  4. Zugelassener Versender
  5. Volitatud kaubasaatja
  6. Εγκεκριμένος αποστολέας
  7. Authorised consignor
  8. Expedidor autorizado
  9. Valtuutettu lähettäjä
  10. Expéditeur agréé
  11. Coinsíneoir údaraithe
  12. ავტორიზებული გამგზავნი
  13. Ovlašteni pošiljatelj
  14. Engedélyezett feladó
  15. Viðurkenndur sendandi
  16. Speditore autorizzato
  17. Įgaliotas gavėjas
  18. Atzītais nosūtītājs
  19. Ovlašćeni pošiljalac
  20. Овластен испраќач
  21. Awtorizzat li jibgħat
  22. Toegelaten afzender
  23. Autorisert avsender
  24. Upoważniony nadawca
  25. Expedidor autorizado
  26. Expeditor agreat
  27. Овлашћени пошиљалац
  28. Schválený odosielateľ
  29. Pooblaščeni pošiljatelj
  30. Godkänd avsändare
  31. İzinli Gönderici
  32. Авторизований вантажовідправник

Speditore autorizzato – 99206

  1. Освободен от подпис
  2. Podpis se nevyžaduje
  3. Fritaget for underskrift
  4. Freistellung von der Unterschriftsleistung
  5. Allkirjanõudest loobutud
  6. Δεν απαιτείται υπογραφή
  7. Signature waived
  8. Dispensa de firma
  9. Vapautettu allekirjoituksesta
  10. Dispense de signature
  11. Tharscaoileadh an síniú
  12. ხელმოწერისგან გათავისუფლება
  13. Oslobođeno potpisa
  14. Aláírás alól mentesítve
  15. Undanþegið undirskrift
  16. Dispensa dalla firma
  17. Leista nepasirašyti
  18. Derīgs bez paraksta
  19. Oslobođeno potpisa
  20. Изземање од потпис
  21. Firma mhux meħtieġa
  22. Van ondertekening vrijgesteld
  23. Fritatt for underskrift
  24. Zwolniony ze składania podpisu
  25. Dispensada a assinatura
  26. Dispensă de semnătură
  27. Ослобођено од потписа
  28. Upustenie od podpisu
  29. Opustitev podpisa
  30. Befrielse från underskrift
  31. İmzadan Vazgeçme
  32. Звільнено від підпису

Dispensa dalla firma – 99207

  1. ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
  2. ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY
  3. FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE
  4. GESAMTSICHERHEIT UNTERSAGT
  5. ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD
  6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
  7. COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED
  8. GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA
  9. YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY
  10. GARANTIE GLOBALE INTERDITE
  11. RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE
  12. საერთო გარანტიის აკრძალვა
  13. ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO
  14. ÖSSZKEZESSÉG TILOS
  15. ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ
  16. GARANZIA GLOBALE VIETATA
  17. NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA
  18. VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS
  19. ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBJEĐENJE
  20. ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА
  21. MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA
  22. DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN
  23. FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI
  24. ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ
  25. GARANTIA GLOBAL PROIBIDA
  26. GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ
  27. ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
  28. ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY
  29. PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE
  30. SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN
  31. KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR
  32. ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА

GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
  2. NEOMEZENÉ POUŽITÍ
  3. UBEGRÆNSET ANVENDELSE
  4. UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG
  5. PIIRAMATU KASUTAMINE
  6. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
  7. UNRESTRICTED USE
  8. UTILIZACIÓN NO LIMITADA
  9. KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU
  10. UTILISATION NON LIMITÉE
  11. ÚSÁID NEAMHSHRIANTA
  12. შეუზღუდავი გამოყენება
  13. NEOGRANIČENA UPORABA
  14. KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT
  15. ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN
  16. UTILIZZAZIONE NON LIMITATA
  17. NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS
  18. NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS
  19. NEOGRANIČENA UPOTREBA
  20. УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ
  21. UŻU MHUX RISTRETT
  22. GEBRUIK ONBEPERKT
  23. UBEGRENSET BRUK
  24. NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE
  25. UTILIZAÇÃO ILIMITADA
  26. UTILIZARE NELIMITATĂ
  27. НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА
  28. NEOBMEDZENÉ POUŽITIE
  29. NEOMEJENA UPORABA
  30. OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING
  31. KISITLANMAMIȘ KULLANIM
  32. ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209

  1. Издаден впоследствие
  2. Vystaveno dodatečně
  3. Udstedt efterfølgende
  4. Nachträglich ausgestellt
  5. Välja antud tagasiulatuvalt
  6. Εκδοθέν εκ των υστέρων
  7. Issued retroactively
  8. Expedido a posteriori
  9. Annettu jälkikäteen
  10. Délivré a posteriori
  11. Eisithe go haisghníomhach
  12. გაიცემა რეტროაქტიულად
  13. Izdano naknadno
  14. Kiadva visszamenőleges hatállyal
  15. Útgefið eftir á
  16. Rilasciato a posteriori
  17. Retrospektyvusis išdavimas
  18. Izsniegts retrospektīvi
  19. Izdato naknadno
  20. Дополнително издадено
  21. Maħruġ b’mod retrospettiv
  22. Achteraf afgegeven
  23. Utstedt i etterhånd
  24. Wystawione retrospektywnie
  25. Emitido a posteriori
  26. Eliberat ulterior
  27. Накнадно издато
  28. Vyhotovené dodatočne
  29. Izdano naknadno
  30. Utfärdat i efterhand
  31. Sonradan Düzenlenmiştir
  32. Видано згодом

Rilasciato a posteriori – 99210

  1. Разни
  2. Různí
  3. Diverse
  4. Verschiedene
  5. Erinevad
  6. Διάφορα
  7. Various
  8. Varios
  9. Useita
  10. Divers
  11. Éagsúil
  12. სხვადასხვა
  13. Razni
  14. Többféle
  15. Ýmis
  16. Vari
  17. Įvairūs
  18. Dažādi
  19. Razno
  20. Различни
  21. Diversi
  22. Diversen
  23. Diverse
  24. Różne
  25. Diversos
  26. Diverse
  27. Разно
  28. Rôzne
  29. Razno
  30. Flera
  31. Çeșitli
  32. Різне

Vari – 99211

  1. Насипно
  2. Volně loženo
  3. Bulk
  4. Lose
  5. Pakendamata
  6. Χύμα
  7. Bulk
  8. A granel
  9. Irtotavaraa
  10. Vrac
  11. Bulc
  12. ნაყარი
  13. Rasuto
  14. Ömlesztett
  15. Vara í lausu
  16. Alla rinfusa
  17. Nesupakuota
  18. Berams
  19. Rasuto
  20. Рефус
  21. Bil-kwantitá
  22. Los gestort
  23. Bulk
  24. Luzem
  25. A granel
  26. Vrac
  27. Расуто
  28. Voľne ložené
  29. Razsuto
  30. Bulk
  31. Dökme
  32. Навалювальний вантаж

Alla rinfusa – 99212

  1. Изпращач
  2. Odesílatel
  3. Afsender
  4. Versender
  5. Saatja
  6. Αποστολέας
  7. Consignor
  8. Expedidor
  9. Lähettäjä
  10. Expéditeur
  11. Coinsíneoir
  12. გამგზავნი
  13. Pošiljatelj
  14. Feladó
  15. Sendandi
  16. Speditore
  17. Siuntėjas
  18. Nosūtītājs
  19. Pošiljalac
  20. Испраќач
  21. Min jikkonsenja
  22. Afzender
  23. Avsender
  24. Nadawca
  25. Expedidor
  26. Expeditor
  27. Пошиљалац
  28. Odosielateľ
  29. Pošiljatelj
  30. Avsändare
  31. Gönderici
  32. Вантажовідправник

Speditore – 99213

Allegato A3 bis dell’appendice III bis
Documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento di detta decisione.

Modello di documento di accompagnamento transito

Allegato A4 bis dell’appendice III bis
Note e elementi d’informazione (dati) del documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento di tali decisioni.

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I.

Il documento di accompagnamento transito può essere stampato su carta semplice.

Il documento di accompagnamento transito viene prodotto sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

L’MRN deve essere indicato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L’MRN viene prodotto anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella formulari
  1. Prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato
  2. Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli)
3. Casella sicurezza (11 07)

Se il documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.

4. Casella totale articoli

La somma di tutti gli articoli contenuti in una dichiarazione.

5. Casella totale dei colli

La somma di tutti i colli contenuti in una dichiarazione.

6. Casella «BCP – Esemplare di rinvio da inviare all’ufficio doganale»

Nome, indirizzo e numero di identificazione dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

7. Casella garanzia non valida

In caso di ricorso al BCP, si indicano i codici Paese dei Paesi ove non è possibile utilizzare la garanzia fornita.

8. Incidenti durante il trasporto (BCP)

Questa sezione è utilizzata quando si ricorre al BCP e si sono verificati incidenti durante un trasporto.

Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Si rammenta ai trasportatori che le merci possono essere trasbordate unicamente con l’autorizzazione delle autorità doganali del Paese nel cui territorio è effettuato il trasbordo, fatte salve le eccezioni previste/definite all’articolo 44 dell’appendice I.

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto intermodale, quali ad esempio container, casse mobili e semirimorchi, il titolare del regime di transito non è tenuto a fornire queste informazioni se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito. Le unità di trasporto intermodale recano numeri di identificazione unici, indicati nel dato 19 07 063 000 (Numero di identificazione del container), senza manipolazione delle merci stesse durante il cambiamento modale.

Se ritengono che l’operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

Casella ufficio doganale di registrazione dell’incidente:

Numero di riferimento dell’ufficio doganale dove è registrato l’incidente.

Casella codice incidente:

Indicare la natura dell’incidente verificatosi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’appendice I.

9. Casella Ufficio doganale di partenza (17 03)

In questa casella si indicano se del caso anche il nome e il numero di autorizzazione dello speditore autorizzato.

Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

Allegato A5 bis dell’appendice III bis
Elenco degli articoli

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.

Modello di elenco di articoli

Allegato A6 bis dell’appendice III bis
Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento.

L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, gli elementi devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell’allegato A1 bis, gli elementi devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1. Casella MRN — quale definita nell’allegato A3 bis. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

  1. Casella tipo (11 01) – Da utilizzarsi solo in caso di spedizioni miste. Indicare la posizione effettiva delle merci (T1, T2 o T2F).
  2. Casella formulari:–Prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato.–Seconda suddivisione numero totale di fogli stampati (elenchi degli articoli).
Allegato B2 bis dell’appendice IIIbis
Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I Generalità

1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all’appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

2. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.

3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all’allegato B3 bis .

Titolo II Simboli

Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese

B

A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.

X

Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

Y

Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

Titolo III
Sezione I Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

1/3

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

A

XY

1/4

3

Formulari

B

(1)

(2)

Y

1/5

4

Distinte di carico

B

(1)

Y

1/6

32

Numero di articoli

A

(2)

X

1/8

54

Firma/autenticazione

A

Y

1/9

5

Numero totale di articoli

B

(1)

Y

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

2/1

40

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

A

XY

2/2

44

Menzioni speciali

A

XY

2/3

44

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni Riferimenti complementari

A

(7)

XY

2/5

LRN (Numero di riferimento locale)

A

S

Gruppo 3 – Parti

N. dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

3/1

2

Esportatore

A

(13)

(51)

XY

3/2

2 (n.)

N. di identificazione dell’esportatore

A

(52)

XY

3/20

14 (n.)

N. di identificazione del rappresentante

A

Y

3/21

14

Codice di qualifica del rappresentante

A

Y

3/43

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

A

Y

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

5/4

50, 54

Data della dichiarazione

B

(1)

Y

5/5

50, 54

Luogo della dichiarazione

B

(1)

Y

5/28

Periodo di validità richiesto per la prova

A

Y

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

6/1

38

Massa netta (kg)

A

(23)

X

6/5

35

Massa lorda (kg)

A

XY

6/8

31

Descrizione delle merci

A

X

6/9

31

Tipo di colli

A

X

6/10

31

Numero di colli

A

X

6/11

31

Marchi di spedizione

A

X

6/14

33(1)

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

A

(23)

X

6/18

6

Totale dei colli

B

Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. Dato

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

7/2

19

Container

A

Y

7/10

31

Numero di identificazione del container

A

XY

Sezione II Note

Numero della nota

Descrizione della nota

1.

I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo.

2.

Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

7.

I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

13.

Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Se è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.

23.

Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune.

51.

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

52.

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

Titolo IV Note in relazione ai requisiti in materia di dati
Sezione I Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

Sezione II Requisiti in materia di dati

1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Inserire il codice pertinente.

1/4. Formulari

Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre «1/3», il primo formulario complementare con «2/3» ed il secondo formulario complementare con «3/3».

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6. Numero di articoli

Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione

Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9. Numero totale di articoli

Numero totale di articoli dichiarati nella prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l’attributo «X» nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell’Unione.

Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2. Menzioni speciali

Inserire il codice pertinente.

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

  1. Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.
  2. Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.
  3. Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.
  4. Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato.

2/5. LRN (Numero di riferimento locale)

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

3/1. Esportatore

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.

3/2 N. di identificazione dell’esportatore

Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/20. N. di identificazione del rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

5/4. Data della dichiarazione

Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione

Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1. Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

  1. da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
  2. da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg)

La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

  1. da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
  2. da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l’operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8. Descrizione delle merci

Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9. Tipo di colli

Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10. Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2. Container

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all’atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10. Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale ( Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU ( Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

Allegato B3 bis dell’appendice IIIbis
Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I Generalità

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell’allegato B2 bis , titolo III.

2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.

4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B2 bis , titolo III, assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.

5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

  1. alfabetico
  2. numerico
  3. alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

  1. 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
  2. 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
  3. 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
  4. fino a 4 caratteri alfabetici
  5. fino a 5 caratteri numerici
  6. fino a 6 caratteri alfanumerici
  7. fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.

7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.

Titolo II Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali

Numero d’ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato (tipo/lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo III (S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

an..5

S

1x

1x

1/4

Formulari

n..4

N

1x

1/5

Distinte di carico

n..5

N

1x

1/6

Numero di articoli

n..5

N

1x

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

1/9

Numero totale di articoli

n..5

N

1x

2/1

Dichiarazione semplificata/

Documenti precedenti

Categoria di documento: a1 +

Tipo di documento precedente: an..3 +

Riferimento del documento precedente: an..35 +

Identificatore degli articoli: n..5

S

9999x

99x

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata (codici unionali): n1 + an4

O (codici nazionali): a1 + an4

O descrizione con testo libero: an..512

S

99x

I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3

O (codici nazionali): n1 + an3 +

Identificatore del documento: an..35

S

1x

99x

2/5

LRN (Numero di riferimento locale)

an..22

N

1x

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell’appendice III bis, allegato B2 bis, titolo III.

3/2

N. di identificazione dell’esportatore

an..17

N

1x

1x

3/20

N. di identificazione del rappresentante

an..17

N

1x

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

3/43

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

an..17

N

1x

5/4

Data della dichiarazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

5/5

Luogo della dichiarazione

an..35

N

1x

5/28

Periodo richiesto di validità della prova

n..3

N

1x

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

1x

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

1x

6/9

Tipo di colli

an..2

N

99x

L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

99x

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

99x

6/14

Codice della merce – codice della nomenclatura combinata

an..8

N

1x

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

7/2

Container

n1

S

1x

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9999x

9999x

Annex 38
Titolo III Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L

  1. Prova attestante la posizione doganale di merci unionali
  2. Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali
  3. Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an..5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori

235

Bolla di consegna

270

Distinta dei colli

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito (T1)

821

Dichiarazione di transito (T2)

822

Dichiarazione di transito (T2F)

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d’informazione INF3

IF3

Dichiarazione semplificata

SDE

Dichiarazione MRN

MRN

Manifesto di carico – procedura semplificata

MNS

Altro

ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Allegato B2 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

«Vari»

00200

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e speditore

«Speditore»

00300

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e esportatore

«Esportatore»

00400

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e destinatario

«Destinatario»

00500

Allegato B2 bis, titolo III

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

«Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali»

40100

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

  1. I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
  2. I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascun paese.

3/2. Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi:

  1. Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona)
  2. Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2. Container

  1. Merci non trasportate in container
  2. Merci trasportate in container.
Allegato B5 bis dell’appendice III bis
Nota esplicativa sull’uso della distinta di carico

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I Generalità
1. Definizioni

La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2. Formulario della distinta di carico
  1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.
  2. Le distinte di carico recano:a)l’intestazione «Distinta di carico»;b)un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;c)nell’ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:–numero d’ordine,–marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,–paese di spedizione/esportazione,–massa lorda in chilogrammi,–spazio riservato all’amministrazione.
  3. Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
  4. Nello spazio immediatamente sottostante l’ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.
Titolo II Informazioni da inserire nelle diverse rubriche
1. Riquadro
  1. Parte superiore
  2. Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».
  3. Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l’interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».
  4. Parte inferiore
  5. In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.
2. Colonne
  1. Numero d’ordine
  2. Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.
  3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci
  4. Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell’appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).
  5. Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all’allegato B2 bis dell’appendice III bis.
  6. Paese di spedizione/esportazione
  7. Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.
  8. Massa lorda (kg)
  9. Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell’appendice III).
Titolo III Uso delle distinte di carico

1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.

2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda [kg]) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d’ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.

3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

Appendice IV75
Assistenza reciproca per il recupero dei crediti
Oggetto
Art. 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all’articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell’allegato I della presente appendice.

Definizioni
Arti. 2

Ai sensi della presente appendice s’intende per:

  1. «autorità richiedente», l’autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 3;
  2. «autorità adita», l’autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.
Ambito di applicazione
Art. 3

La presente appendice si applica a:

  1. tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo 3, lettera l), dell’appendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice;
  2. interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.
Richiesta di informazioni
Art. 4

L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti. Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. nome, indirizzo e altri dati utili all’identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;
  2. informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
  3. altre informazioni, se necessarie.

L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

  1. che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;
  2. che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero
  3. la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.

L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.

Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.

La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.

Richiesta di notifica
Art. 5

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

2 bis . L’autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario;
  2. natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare;
  3. informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
  4. altre informazioni, se necessarie.

L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato III della presente appendice.

Richiesta di recupero
Art. 6

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.

A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.

Art. 7

La richiesta di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

L’autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

  1. se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;
  2. quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;
  3. se l’importo del credito è superiore a 1500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

  1. nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione della persona interessata;
  2. natura esatta del credito o dei crediti;
  3. importo del credito o dei crediti;
  4. altre informazioni, se necessarie;
  5. una dichiarazione dell’autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

Art. 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio. All’omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare. Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente si applica l’articolo 12.

Art. 9

Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.

L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all’autorità richiedente. È altresì trasferito all’autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 11

L’autorità adita informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.

Richieste contestate
Art. 12

Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, questi deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

Non appena l’autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall’autorità richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia. 2 bis. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, l’autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è avviata davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

Qualora l’organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari
Art. 13

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, purché l’adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese. 1 bis. La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Per l’attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato IV della presente appendice.

Deroghe
Art. 14

L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.

L’autorità adita non è tenuta:

  1. ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;
  2. ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all’ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l’autorità;
  3. a procedere al recupero del credito quando l’autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;
  4. ad accordare assistenza se l’importo totale dei crediti per i quali è chiesta l’assistenza è inferiore a 1500 EUR.
Art. 15

I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Gli atti di recupero compiuti dall’autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.

L’autorità richiedente e l’autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.

Riservatezza
Art. 16

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

  1. alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;
  2. alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;
  3. alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
Lingue
Art. 17

Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.

Spese di assistenza
Art. 18

I paesi interessati rinunciano da una parte e dall’altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice. Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l’autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.

Autorità abilitate
Art. 19

I paesi comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso. La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.

Art. 20–22

(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)

Disposizioni finali
Art. 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all’applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Art. 24–26

(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26).

Allegato Idell’appendice IV
Disposizioni applicative
Titolo I Ambito di applicazione
Art. 1

Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione dell’appendice IV.

Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

Titolo II : Disposizioni generali
Art. 1bis

L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.

Qualora l’autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all’una o all’altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest’ultima.

Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

  1. il debitore o i debitori;
  2. oppure un’altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dell’appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall’autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.

Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità.

Titolo III Richiesta di informazioni
Art. 2

La richiesta di informazioni di cui all’articolo 4 dell’appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

Art. 3

(Il presente allegato non contiene l’articolo 3).

Art. 4

L’autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Art. 5

L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.

Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone le ragioni.

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente sull’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall’autorità adita, l’autorità richiedente può chiedere a quest’ultima di proseguire le sue ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

Art. 6

(Il presente allegato non contiene l’articolo 6).

Art. 7

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all’autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all’autorità adita.

Titolo IV Richiesta di notifica
Art. 8

La richiesta di notifica di cui all’articolo 5 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il modello di cui all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta. L’atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta prevista dal comma precedente, in duplice copia.

Art. 9

La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, ai sensi delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Art. 10

Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede. Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all’autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell’attestato che figura a tergo.

Titolo V Richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari
Art. 11

La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli 6 e 13 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato IV. La richiesta contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall’appendice IV per l’avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

Il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità adita e che accompagna la richiesta è completato dall’autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede detta autorità. 2 bis . Il titolo che consente l’esecuzione può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona. Ai fini dell’applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

Art. 12

(Il presente allegato non contiene l’articolo 12).

Art. 13

L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.

Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.

Art. 14

L’autorità adita accusa senza indugio ricezione per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, comunque, entro sette giorni dalla richiesta stessa.

L’autorità adita può, se necessario, chiedere all’autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo che consente l’esecuzione nel paese adito. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Art. 15

Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l’adozione di provvedimenti cautelari o dell’esito del medesimo.

L’autorità adita notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita non consentono l’adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all’articolo 12, paragrafo 2 bis , dell’appendice IV.

Art. 16

Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è stata informata.

Art. 17

Se la richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.

Se l’importo del credito oggetto della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita. Se la modifica consiste in una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa per il recupero e/o l’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l’autorità adita è informata della diminuzione dell’importo del credito, il recupero dell’importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all’articolo 18 sia stata iniziata, l’autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso. Se la modifica consiste in un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette al più presto all’autorità adita una richiesta complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall’autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell’autorità richiedente. Qualora, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 7 dell’appendice IV.

Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita, l’autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

Art. 18

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; e
  2. l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.
Art. 19

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Titolo VI Disposizioni generali e finali
Art. 20

L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per uno solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.

Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti redatti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari che figurano negli allegati.

Art. 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita.

Allegato IIdell’appendice IV

(art. 4 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della richiesta)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

(Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di informazioni

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente informazioni a norma dell’articolo 4 dell’appendice IV della convenzione.

Informazioni relative
alla persona interessata1

Informazioni relative al credito
o ai crediti

Informazioni richieste

a)

Nome e indirizzo

{

noto* presunto*

  1. Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese

b)

Altre informazioni utili riguardanti la persona di cui sopra
– debitore principale
– co-debitore
– terzo detentore

  1. Natura esatta del credito o dei crediti
  2. Altre indicazioni

Altre autorità adite

(Firma)

(Timbro ufficiale)

* Cancellare la menzione inutile.

1 Persona fisica o giuridica.

Allegato IIIdell’appendice IV

(art. 5 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo,
numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della domanda)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

  1. (Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richie-sta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di notifica

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente notifica, a norma dell’articolo 5 dell’appendice IV della convenzione, dell’atto/della decisione (*) seguente:

Informazioni relative alla persona interessata1

Natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare

Informazioni relative al credito o ai crediti

Altre informazioni

a)

Nome e indirizzo

{

noto*
presunto*

  1. Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese)

b)

Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario

  1. Natura esatta del credito o dei crediti

c)

Altre informazioni

  1. Altre indicazioni

(Firma)

(Timbro ufficiale)

  1. Cancellare la menzione inutile.
  1. Persona fisica o giuridica.
(verso)

Certificato

Il sottoscritto funzionario attesta

  1. che l’atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta in data … La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità (¹) (*):
  2. che l’atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto non doveva essere notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta per i seguenti motivi (*)…

(Data)

(Firma)

(Timbro ufficiale)

__________________

  1. * Cancellare la dicitura inutile.
  2. (¹) Indicare con precisione se la notifica è stata effettuata personalmente al destinatario o secondo un’altra procedura.
Allegato IVdell’appendice IV

(art. 6–13 dell’appendice IV)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(Designazione dell’autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

(Luogo o data d’invio della richiesta)

(N. della pratica dell’autorità richiedente)

A

(Riservato all’autorità cui è indirizzata la richiesta)

(Designazione dell’autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

Richiesta di recupero/adozione di provvedimenti cautelari (*)

Il(la) sottoscritto(a)

, in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità

(Nome e qualifica)

richiedente designata qui sopra, richiede con la presente:

  1. il recupero del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato a norma dell’articolo 7 dell’appendice IV della convenzione; le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte (*);
  2. l’adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell’articolo 13 dell’appendice IV della Convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata (*)

Informazioni relative alla persona interessata1

Informazioni relative al credito

Natura esatta del credito

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità richiedente

Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita

Tasso di cambio utilizzato

Altre informazioni

a)

Nome e indirizzo

{

noto*
presunto*

Importo somma capitale dovuto1

Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione

b)

Altre informazioni utili

Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente2

Termine di prescrizione

– debitore principale

– co-debitore

– terzo detentore

Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente2

Beni del debitore detenuti da una terza persona

Totale

(Firma)

Dettaglio dei documenti annessi

(Timbro
ufficiale)

  1. Cancellare la menzione inutile.
  1. Persona fisica o giuridica.
  1. In caso di titolo esecutivo globale, indicare l’importo dei crediti di natura differente.

0.631.242.04

Campo d’applicazione il 12 giugno 202576

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Georgia

19 dicembre

2024 A

1° febbraio

2025

Islanda a

28 ottobre

1987

1° gennaio

1988

Macedonia del Nord

28 maggio

2015 A

1° luglio

2015

Norvegia a

31 luglio

1987

1° gennaio

1988

Regno Unito

1° gennaio

2021 A

1° gennaio

2021

Serbia

9 dicembre

2015 A

1° febbraio

2016

Svizzera a

28 ottobre

1987

1° gennaio

1988

Turchia

1° dicembre

2012 A

1° dicembre

2012

Ucraina*

31 agosto

2022 A

1° ottobre

2022

Unione europea b

15 giugno

1987

1° gennaio

1988

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio dell’Unione europea: www.consilium.europa.eu/de/documents/treaties-agreements/agreement/?id=1987015&DocLanguage=en oppure ottenuto preso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Stato partecipante dell’AELS.
  4. Membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania,
    Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.