Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:
- le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–il tratto di linea ferroviaria fra il confine austro‑svizzero e la zona nella stazione di St. Margrethen;–il marciapiede di fronte allo stabile viaggiatori;–l’area ferroviaria a nord dello stabile viaggiatori e dello stabile merci fino al binario A 4 compreso;–il padiglione comune di controllo nello stabile viaggiatori, compreso il locale d’ispezione e quello di registrazione dei bagagli;
- il locale nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci.
Per il controllo del traffico delle merci nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:
- le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:–le installazioni ferroviarie ed i locali menzionati nel paragrafo 1, lettera a;–il fascio di binari fra il segnale d’uscita in direzione di Bregenz, vicino al km ferroviario 0,693, ed il passaggio a livello della Grenzstrasse, compresi i binari da A5 fino a A12, il gruppo semplice di scambi dallo scambio 44 allo scambio 49, il binario della banchina frutta, i binari B1, B6, B15 (fino alla centrale d’alimentazione delle Ferrovie federali svizzere), B 11, B 10, B 14, il gruppo semplice di scambi fra lo scambio 37 e lo scambio 6 come pure il binario CI;–le banchine per il bestiame e la frutta, i padiglioni dello stabile merci compresi i marciapiedi, ad eccezione dei locali o parte di essi riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri o austriaci o delle Ferrovie federali svizzere;–le vie di raccordo fra le varie parti della zona;
- i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:–il locale sito nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori;– i locali di controllo nell’ala nord‑est del secondo piano del Cargo Service‑Centers (CSC).
Se, per motivi inerenti all’esercizio ferroviario, i treni viaggiatori sono controllati fuori del territorio di cui al paragrafo 1, o i treni merci fuori di quello previsto nel paragrafo 2, il binario d’arresto del treno e le relative vie di raccordo sono parimenti considerati appartenenti alla zona.
La zona per il controllo delle merci nel traffico stradale, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione, comprende i settori utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente
- l’insieme del piazzale di deposito (piazzale ufficiale) tra il punto franco e la Grenzstrasse, comprese le banchine del porto franco e del deposito nonché il padiglione doganale nell’edificio del porto franco.