0.632.211.1
Protocollo concernente l’adesione della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio Conchiuso a Ginevra il 1° aprile 1966 Approvato dall’Assemblea federale il 30 giugno 1966 Entrato in vigore il 1° agosto 1966
RU 1966 983; FF 1966 I 713 ediz. ted. 725 ediz. franc.
Traduzione
(Stato 1° agosto 1966)
I Governi che sono Parti contraenti dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 1 (chiamato appresso «Parti contraenti» e «Accordo generale»), la Comunità economica europea e il Governo della Confederazione Svizzera (chiamato appresso «Svizzera»),
Visto l’esito dei negoziati condotti per l’adesione della Svizzera all’Accordo generale, e stabiliti nella Dichiarazione del 22 novembre 1958 2 concernente l’adesione della Svizzera al detto Accordo,
Considerato che la Svizzera ha operato e opera attivamente e positivamente nei negoziati commerciali condotti sotto l’egida delle Parti contraenti,
Considerato che la Svizzera ha accettato il principio convenuto nella risoluzione approvata nell’adunanza ministeriale del GATT del 21 maggio 1963, secondo la quale «dato l’importanza dell’agricoltura nel commercio mondiale, i negoziati commerciali dovranno stabilire delle condizioni accettabili d’accesso ai mercati mondiali per i prodotti agricoli», e parimente ha accettato le procedure menzionate nella sezione B, paragrafo 3, della detta risoluzione, per mandare ad effetto questo principio,
Considerato che la Svizzera è disposta, nel caso in cui i negoziati commerciali in corso non conducessero ad accordi del genere divisato dai ministri nella loro risoluzione del 21 maggio 1963, a esaminare con le Parti contraenti lo stato del momento per accertare che, nonostante la riserva menzionata nel paragrafo 4, seguente, la Svizzera assicura «delle condizioni accettabili d’accesso … per i prodotti agricoli», com’è indicato nella risoluzione del 21 maggio 1963,
Considerato che la Svizzera, dopo la sua adesione provvisoria, costituisce un mercato in costante espansione per le esportazioni di prodotti agricoli delle Parti contraenti, com’è confermato dall’aumento regolare delle importazioni di questi prodotti,
Considerato che la Svizzera, dopo la sua adesione provvisoria, ha preso parte attiva e positiva ai lavori delle Parti contraenti,
hanno convenuto, per il tramite dei loro rappresentanti, le disposizioni seguenti:
Parte I Disposizioni generali
1. A contare dal giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità del paragrafo 12, seguente, la Svizzera sarà Parte contraente dell’Accordo generale secondo l’articolo XXXII di questo e applicherà provvisoriamente e con riserva delle disposizioni del presente Protocollo:
- le parti I e III dell’Accordo generale;
- la parte II dell’Accordo generale in tutta la misura compatibile con la sua legislazione vigente il 22 novembre 1958.
Le obbligazioni stipulate nel paragrafo 1 dell’articolo I, con riferimento all’articolo III, e nel paragrafo 2b dell’articolo II, con riferimento all’articolo VI, dell’Accordo generale, saranno considerate, ai fini del presente paragrafo, attenere alla parte II.
- a. Le disposizioni dell’Accordo generale che dovranno essere applicate dalla Svizzera saranno, salvo disposizione contraria del presente Protocollo, quelle considerate nel testo allegato all’Atto finale della seconda sessione della Commissione preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’impiego, come saranno rettificate, emendate o altrimenti modificate (i)da strumenti divenuti effettivi almeno in parte il giorno in cui la Svizzera diverrà parte contraente; nondimeno, questa specificazione non significa che la Svizzera si obbliga ad applicare una disposizione contenuta in tale strumento prima che essa sia divenuta effettiva in conformità delle clausole dello strumento del quale si tratta;(ii)dalle disposizioni d’ogni protocollo che rettifichi o modifichi gli elenchi esistenti allegati all’Accordo generale o da ogni altro provvedimento che li tocchi, preso in conformità d’una disposizione specifica dell’Accordo generale o di procedure stabilite dalle Parti contraenti, che siano effettive il giorno in cui la Svizzera diverrà parte contraente.
- In ogni caso in cui il paragrafo 6 dell’articolo V, il capoverso d del paragrafo 4 dell’articolo VII e il capoverso c del paragrafo 3 dell’articolo X dell’Accordo generale si riferiscono alla data dello stesso, quella applicabile per la Svizzera sarà il 22 novembre 1958.
3. Per l’applicazione territoriale del presente Protocollo, il territorio doganale della Svizzera sarà considerato come comprendente quello del Principato di Liechtenstein, fino a tanto che tra questo territorio e la Svizzera sarà in vigore un trattato d’unione doganale 3 .
4. La Svizzera riserva il suo stato quanto all’applicazione dell’articolo XI dell’Accordo generale, nella misura necessaria a permetterle d’applicare delle restrizioni all’importazione conformemente al titolo II della legge federale del 3 ottobre 1951 4 , all’articolo 11 del Decreto federale del 28 settembre 1956/28 settembre 1962 5 e alla sua legislazione concernente l’alcole e il grano fondata sugli articoli 32 bis e 23 bis della Costituzione federale 6 . Applicando, conformemente a queste leggi, delle disposizioni non considerate nel precedente paragrafo 1b, la Svizzera dovrà, nella misura compatibile con l’attuazione di queste leggi, conformarsi quanto più alle clausole appropriate all’Accordo generale e, in particolare, dovrà sforzarsi di vegliare affinchè l’attuazione delle disposizioni, delle quali si tratta, leda quanto meno gli interessi delle parti contraenti e, conformemente all’articolo XIII dell’Accordo generale, dovrà rispettare il principio della non discriminazione nell’applicazione d’ogni restrizione stabilita in virtù delle dette leggi. La Svizzera farà rapporto ogni anno alle Parti contraenti sulle misure da essa applicate in virtù di questa riserva e, a domanda delle Parti contraenti, consulterà con le stesse circa i detti provvedimenti. In oltre, ogni tre anni, le Parti contraenti faranno un esame approfondito dell’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
5. La Svizzera riserva il suo stato anche quanto alle disposizioni del paragrafo 6 dell’articolo XV dell’Accordo generale, ma si obbliga, fino a tanto che non sarà membro del Fondo monetario internazionale, ad agire in materia monetaria conformemente allo spirito dell’Accordo generale e in maniera affatto compatibile con i principi dell’accordo particolare di cambio approvato dalle Parti contraenti con risoluzione del 20 giugno 1949 7 * e conferma gli impegni espressi menzionati nella dichiarazione da essa presentata alla seduta del 17 novembre 1956 nell’undecima sessione delle Parti contraenti 8 **. La Svizzera farà immediatamente rapporto ogni anno alle Parti contraenti su ogni provvedimento preso da essa e sul quale avrebbe dovuto fare un rapporto speciale qualora avesse firmato l’accordo particolare di cambio approvato dalle Parti contraenti nella risoluzione del 20 giugno 1949. La Svizzera dovrà, mediante un preavviso di trenta giorni, intraprendere delle consultazioni con le Parti contraenti, in qualsiasi momento, a domanda di ogni parte contraente la quale stimasse che la Svizzera abbia preso, in materia monetaria, dei provvedimenti che possano avere un effetto significativo sull’applicazione delle disposizioni dell’Accordo generale oppure siano incompatibili con i principi e gli scopi dell’accordo particolare di cambio. Se in queste consultazioni le Parti contraenti riscontrassero che la Svizzera abbia preso, in materia di cambio, delle misure contrarie all’Accordo generale, esse potranno risolvere che la presente riserva cessi d’essere applicabile e, in seguito, la Svizzera sarà vincolata dalle disposizioni del paragrafo 6 dell’articolo XV dell’Accordo generale.
6. La Svizzera dovrà intraprendere delle consultazioni conformemente agli articoli XXII e XXIII dell’Accordo generale, a domanda d’ogni Parte contraente, circa le riserve menzionate nei precedenti paragrafi 4 e 5, per giungere a un regolamento vicendevolmente soddisfacente d’ogni problema risultante da queste riserve.
Parte II Elenchi
7. Gli elenchi menzionati nell’allegato A diverranno elenchi allegati all’Accordo generale concernenti la Svizzera, a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo.
8. Ogni elenco, di cui all’allegato B, concernente una Parte contraente o la Comunità economica europea, diverrà elenco allegato all’Accordo generale, concernente tale Parte contraente o la Comunità economica europea, il trentesimo giorno successivo a quello in cui il presente Protocollo sarà stato firmato da tale Parte contraente o dalla Comunità economica europea; nondimeno, il giorno in cui l’elenco diverrà elenco allegato all’Accordo generale non potrà essere anteriore a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo.
- a. In ogni caso in cui il paragrafo 1 dell’articolo II dell’Accordo generale si riferisce alla data dello stesso, quella applicabile per ciascun prodotto che è oggetto d’una concessione contenuta in un elenco menzionato nell’allegato A o nell’allegato B, sarà la data dello strumento che contiene tale elenco.
- Ai fini del riferimento contenuto nel paragrafo 6a dell’articolo II dell’Accordo generale, la data applicabile all’elenco menzionato nell’allegato A o nell’allegato B, sarà quella dello strumento che contiene tale elenco.
10. La Svizzera avrà in ogni momento la facoltà di revocare interamente o in parte ogni concessione contenuta in un elenco menzionato nell’allegato A del presente Protocollo, per il motivo che tale concessione fosse stata negoziata primitivamente con una Parte contraente o con la Comunità economica europea, il cui elenco menzionato nell’allegato B del presente Protocollo non fosse divenuto elenco allegato all’Accordo generale. Nondimeno:
- ogni intenzione di revocare una concessione per questa cagione dovrà essere notificata per scritto alle Parti contraenti, almeno trenta giorni prima di quello delle revoca divisata;
- a domanda, saranno intraprese delle consultazioni con ogni Parte contraente o con la Comunità economica europea il cui elenco sia divenuto elenco allegato all’Accordo generale, la quale avesse un interesse sostanziale al commercio del prodotto del quale si tratta;
- ogni concessione in tale maniera revocata sarà applicata a contare dal giorno in cui l’elenco della Parte contraente o della Comunità economica europea, con la quale la concessione sia stata negoziata primitivamente, diverrà elenco allegato all’Accordo generale.
Parte III Disposizioni finali
11. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale delle Parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma della Svizzera fino al 31 dicembre 1966, delle Parti contraenti e della Comunità economica europea.
12. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui sarà stato firmato dalla Svizzera.
13. La firma del presente Protocollo da parte della Svizzera varrà come riaffermazione dell’accettazione dalla stessa del Protocollo modificante l’Accordo generale mediante l’inserimento d’una Parte IV concernente il commercio e lo sviluppo e costituirà il provvedimento finale necessario affinchè la Svizzera divenga parte a ogni strumento che rettifichi, emendi o altrimenti modifichi l’Accordo generale, che sia stato stabilito dalle Parti contraenti e aperto all’accettazione, ma non divenuto definitivo il giorno in cui il presente Protocollo sarà stato firmato dalla Svizzera.
14. La Svizzera, divenuta che sia Parte contraente dell’Accordo generale conformemente al paragrafo 1 del presente Protocollo, potrà aderire al detto Accordo conformemente alle clausole applicabili del presente Protocollo, depositando uno strumento d’adesione presso il Direttore generale. Quest’adesione avrà effetto il giorno in cui l’Accordo generale entrerà in vigore in applicazione dell’articolo XXVI o il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento d’adesione, se questa data è posteriore alla prima. L’adesione all’Accordo generale conformemente al presente paragrafo sarà considerata, ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo XXXII del detto Accordo, come accettazione dell’Accordo conformemente al paragrafo 4 dell’articolo XXVI dello stesso.
15. La Svizzera potrà cessare provvisoriamente d’applicare l’Accordo generale 9 prima della sua adesione allo stesso conformemente al paragrafo 14, e questa disdetta avrà effetto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il Direttore generale ne abbia ricevuta una notificazione scritta.
16. Il Direttore generale invierà senz’indugio una copia certificata conforme del presente Protocollo, e notificherà ogni firma dello stesso conformemente al paragrafo 11, a ogni Parte contraente, alla Comunità economica europea, alla Svizzera, a ogni Governo che abbia acceduto provvisoriamente all’Accordo generale e a ogni Governo rispetto al quale sia entrato in vigore uno strumento che stabilisca delle relazioni speciali con le Parti contraenti dell’Accordo generale.
Il presente Protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra, il primo aprile millenovecentosessantasei, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, salvo non sia altrimenti disposto quanto agli elenchi ripresi negli strumenti menzionati agli allegati A e B.
Allegato A
Strumenti contenenti degli elenchi concernenti la Svizzera
Dichiarazione concernente l’adesione provvisoria della Confederazione Svizzera (22 novembre 1958 10 .
Protocollo concernente le liste da allegare alla Dichiarazione concernente l’adesione provvisoria della Confederazione Svizzera (13 novembre 1959) 11 .
Protocollo concernente i risultati della Conferenza tariffale 1960/61 (16 luglio 1962) 12 .
Protocollo d’adesione della Spagna (1° luglio 1963) 13 .
Allegato B
Strumenti contenenti degli elenchi concernenti le Parti
contraenti e la Comunità economica europea
Dichiarazione concernente l’adesione provvisoria della Confederazione Svizzera (22 novembre 1958) (Elenchi concernenti l’Austria 14 , il Benelux 15 , il Canada 16 , la Danimarca 17 , la Finlandia 18 , la Francia 19 , la Repubblica federale di Germania 20 , l’Italia 21 , la Norvegia 22 , la Svezia 23 , e il Regno Unito 24 ,
Protocollo concernente le liste da allegare alla Dichiarazione concernente l’adesione provvisoria della Confederazione Svizzera (13 novembre 1959) (Elenco concernente il Giappone 25 ).
Protocollo concernente i risultati della Confederazione tariffale 1960/61 (16 luglio 1962) (Elenchi concernenti gli Stati Uniti 26 e la Comunità economica europea 27 ).
Protocollo aggiuntivo a quello concernente i risultati della Conferenza tariffale 1960/61 (6 maggio 1963) (Elenco concernente la comunità economica europea 28 ).
Protocollo d’adesione della Spagna (1° luglio 1963) (Elenco concernente la Spagna 29 ).
Dichiarazione delle Parti contraenti concernente la rettificazione e la modificazione degli Elenchi allegati all’Accordo generale (15 gennaio 1963) (Elenco concernente il Giappone 30 ).
Seconda Dichiarazione delle Parti contraenti concernenti la rettificazione e la modificazione degli Elenchi allegati all’Accordo generale (29 aprile 1964) (Elenco concernente la Finlandia 31 ).