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0.632.231.53

Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d’importazione di carne bovina Approvati dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979

(Stato 5 novembre 1999)0.632.231.53Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

1. In seguito al negoziati commerciali multilaterali condotti nel quadro del GATT 3 la Svizzera s’impegna ad aprire un contingente globale minimo (licenze di 2000 tonnellate all’anno per l’importazione di carne bovina fresca, refrigerata o congelata della voce di tariffa doganale 4 0201.20/22.

2. Queste possibilità d’importazione concernono la carne bovina di prima qualità: carne rossa magra proveniente dalla carcassa, soda e fine, con leggere infiltrazioni di grasso, coperta da uno strato esterno di grasso sodo e bianco.

3. Entrano in considerazione le parti indicate qui di seguito:

  1. costolette;
  2. lombi, compreso il filetto, l’entrecôte e il rumpfsteak (interi o tagliati);
  3. cosce per la fabbricazione di carne secca, compresa parte angolare, parte quadrata e parte rotonda (noce);
  4. lingua.

4. L’aliquota prevista sarà concessa nel quadro del sistema d’importazione svizzero. Qualora delle circostanze straordinarie dovessero escludere la possibilità di liberarla completamente, la Svizzera è disposta ad avviare delle consultazioni su richiesta dei paesi interessati.

5. Sarà data la possibilità d’importare almeno 700 tonnellate di carne bovina rispondente ad una delle due seguenti definizioni:

  1. quarti di bue, tagliati in pezzi grossi, parti nobili e secondarie disossate, o parti prese dalla carcassa che presentano le seguenti caratteristiche:a)spessore del grasso esterno del muscolo «ribeye» all’altezza della dodicesima costola: almeno 1,0 fino a 2,3 cm (0,4–0,9 inch.);b)peso della carcassa: da 270 a 383 kg (da 600 a 850 libbre);c)superficie minima del muscolo «ribeye» all’altezza della dodicesima costola: 56,3 cm2 (9 inch. quadrati);d)età massima: 30 mesi. La carcassa non deve presentare ossificazione visibile delle cartilagini vertebrali dalla prima all’undicesima vertebra dorsale;e)tenore minimo di grasso intermuscolare per la carne magra del muscolo «ribeye» (costola coperta senza coperchio) all’altezza della dodicesima costola: almeno 6,0 per cento di grasso in rapporto al tessuto muscolare. Osservazione: questa prescrizione non si applica agli altri muscoli della carcassa;f)colore: la carne magra deve presentare un colore ciliegia chiaro al momento del taglio della carcassa;g)le carcasse o i pezzi di carcassa refrigerati freschi devono avere una temperatura di almeno 4 °C (all’interno del muscolo «ribeye») al momento in cui sono imballati per la spedizione.
  2. Le carcasse o i pezzi provenienti da animali di almeno 30 mesi, nutriti durante 100 giorni o più con alimenti d’alto valore energetico, comprendenti al minimo 70 per cento di cereali, in ragione d’almeno 9 kg (20 libbre) di foraggio al giorno.

6. Le possibilità d’importazione suddette saranno concesse conformemente alla domanda degli importatori svizzeri.

Ginevra, 12 aprile 1979

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