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0.632.290.14

Scambi di lettere del 29 e 30 giugno 1967 tra la Svizzera e la CEE concernenti alcune concessioni tariffali Approvati dal Consiglio federale il 22 dicembre 1967

RU 1967 1992

(Stato 25 novembre 1987)

Delegazione svizzera

Ginevra, 29 giugno 1967

Signor Th. Hijzen

Presidente della Delegazione della CEE

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Presidente,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 29 giugno, del tenore seguente:

  1. «Riferendomi alle discussioni fra le nostre delegazioni, ho l’onore di confermarvi che la CEE s’impegna ad applicare, a contare dal l° gennaio 1968, la concessione relativa al seguente contingente tariffario annuale per la totalità dei capi di cui sotto: 01.02 ex II altri:

Tori, vacche e giovenche non da macello, delle seguenti razze alpine:

chiazzata del Simmenthal, svittese e friburghese:

5000 capi al dazio del 4 per cento».

Ho l’onore di confermarvi il mio assenso su quanto sopraesposto.

Gradite, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Il capo della Delegazione svizzera

A. Weitnauer

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto per lettera, data il 29 giugno 1967, la seguente comunicazione:

  1. «In riferimento agli accomodamenti negoziati fra la CEE e la Svizzera, per il settore agricolo, ad esclusione del «pacchetto lattiero», ho il piacere di confermarvi quanto segue:
  2. Acconsentendo ad un certo numero di concessioni d’ordine tariffario e contingentale in contropartita agli impegni assunti dalla CEE, principalmente per quanto riguarda il regime d’importazione del bestiame svizzero, la delegazione svizzera è dell’opinione che le condizioni d’ammissione in franchigia attualmente in vigore nella CEE per il bestiame svizzero riproduttore, di pura razza, non subiranno modificazioni tali da renderle più difficili od onerose».

Ho preso nota della comunicazione.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 29 giugno 1967, del seguente tenore:

  1. «Ho il piacere di confermarle che la Svizzera ha accordato alla Comunità Economica Europea le seguenti concessioni oltre a quelle tariffali contemplate nell’elenco svizzero:1.Vino rosso in fusti:a.Attribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo di 15 000 hl di vino rosso in fusti, per vini d’origine francese.b.Attribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo, di 15 000 hl di vino rosso in fusti, per vini d’origine italiana.2.Salsicce ed insaccati giusta la voce 1601:a.Attribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo di 100 q di salsicce ed insaccati (secchi) delle voci 1601.10 e 1601.20 d’origine francese e direttamente importati dalla Francia.b.Attribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo di 4000 q di salsicce ed insaccati della voce 1601.10 e di 200 q giusta la voce 1601.20 d’origine italiana e direttamente importati dall’Italia.c.Attribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo di 50 q di salsicce ed insaccati denominati «Dauerwurstwaren» della voce 1601.20 originari della Repubblica federale di Germania ed importati direttamente da essa.3.Prosciutto in scatoleAttribuzione, a contare dal 1° gennaio 1968, di un contingente annuo di 150 q di prosciutto in scatole della voce 1602.20 originario dei Paesi Bassi e dell’Unione economica belgo‑lussemburghese.I contingenti sopraccitati (numeri da 1 a 3) sono attribuiti indipendentemente da quelli bilaterali di base già esistenti e dalle possibilità d’eventuali importazioni addizionali suscettibili d’essere bilateralmente accordate.4.Fiori recisi delle voci 0603.10 e 12:Attribuzione, a contare dal 1° maggio 1968, d’un contingente annuo di 4500 q di fiori recisi delle voci 0603.10 e 12 originari dei paesi membri della CEE. Detto contingente globale comprende quelli bilaterali attualmente esistenti.Le presenti concessioni sono parte integrante degli accordi conclusi nei negoziati fra la Svizzera e la CEE nell’ambito della sesta conferenza tariffaria del GATT (Kennedy Round)».

Ho il piacere di confermarvi, in nome della Comunità Economica Europea, il mio assenso su quanto sopraesposto.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Delegazione svizzera

Ginevra, 29 giugno 1967

Signor Th. Hijzen

Presidente della Delegazione della CEE

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Presidente,

Riferendomi alle discussioni fra le nostre delegazioni attinenti alla tassa veterinaria, ho l’onore di confermarvi che la Svizzera ridurrà da 13 a 10 franchi, in modo autonomo ed al più tardi entro il 1° gennaio 1968, la tassa veterinaria sui filetti congelati di pesci d’acqua dolce (voce di tariffa ex 0301.14), su quelli di mare congelati (voce di tariffa 0301.20) come pure sulle preparazioni e conserve di pesci alla voce 1604.24.

Ho inoltre il piacere d’assicurarvi che la Svizzera, qualora decidesse un aumento dei dazi sulle merci giusta le voci di cui sopra, è disposta a consultare la CEE.

Gradite, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Il capo della Delegazione svizzera

A. Weitnauer

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 29 giugno 1967, attinente alla riduzione autonoma della tassa veterinaria sui filetti congelati di pesci d’acqua dolce e di mare e sulle conserve di pesci.

Ho preso nota della comunicazione.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Riferendomi alle discussioni fra le nostre delegazioni attinenti al regime d’importazione nella CEE di alcuni latticini, ho l’onore di confermarvi che, al più tardi entro il 1° agosto 1967, la Comunità Economica Europea applicherà, in modo autonomo, alle merci specificate nell’allegato, il regime d’importazione ivi menzionato.

Resta inteso che tale regime può essere modificato dalla Comunità se sono modificati gli elementi fondamentali che lo hanno determinato.

Tuttavia, la CEE è disposta a consultare la Svizzera o ad accettare una richiesta svizzera in tal senso quando, in seguito a detta modificazione, si renda necessario un accomodamento dei prezzi d’entrata dei formaggi fusi di cui nell’allegato.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Allegato

1. Latte speciale «per lattanti»

Voce di tariffa

Designazione della merce

Onere globale
all’importazione
per 100 kg
peso netto

ex 04.02 B

Latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di un contenuto netto di almeno 5 kg:

– Latte speciale «per lattanti»1*, in scatole
metalliche ermeticamente chiuse, aventi un
contenuto netto di almeno 500 g ed un tenore
in peso di sostanze grasse:

– – superiore al 10 % e inferiore o uguale all’11 %

29 U.C.**2**

– – superiore al 14,5 % e inferiore o
uguale al 15,5 %


33 U.C.**

– – superiore al 17 % e inferiore o uguale al 18 %

36 U.C.**

– – superiore al 23 % e inferiore o uguale al 24 %

38 U.C.**

2. Formaggi fusi

Voce di tariffa

Designazione della merce

Onere globale
all’importazione
per 100 kg
peso netto

ex 04.04

Formaggi fusi

– Formaggi fusi comprendenti unicamente quelli
del tipo Emmental Groviera, Appenzellese ed
eventualmente, a titolo addizionale, Glarona alle
erbe (detto Schabziger) confezionato (sia in
scatola, sia affettato) per la vendita al dettaglio3*,
aventi un valore massimo di 120 U.C. per 100 kg
peso netto e un tenore in materia grassa in peso di
quella secca:

– – superiore al 40 % e inferiore od uguale al 48 %

30 U.C.

– – superiore al 40 % e inferiore od uguale al 48 %
per 5/6 della totalità delle porzioni individuali
contenute in una scatola e non superiore al
56 % per il rimanente

31 U.C.

– – superiore al 48 % e inferiore od uguale al 56 %

35 U.C.

3. «Fondue» preparata

Voce di tariffa

Designazione della merce

Onere globale
all’importazione
per 100 kg
peso netto

ex 21.07
G I a 2

«Fondue» preparata, confezionata per la vendita al dettaglio, a base di formaggi Emmental e Groviera avente un tenore in materie grasse, derivate dal latte, uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, contenenti vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie4*

35 U.C.

Delegazione svizzera

Ginevra, 29 giugno 1967

Signor Th. Hijzen

Presidente della Delegazione della CEE

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Presidente,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 29 giugno, attinente al regime d’importazione che verrà applicato dalla Comunità Economica Europea per il latte speciale ed i formaggi fusi.

Gradite, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Il capo della Delegazione svizzera

A. Weitnauer

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto, tramite la vostra lettera, data il 29 giugno 1967, la seguente comunicazione:

  1. «Riferendomi alle discussioni fra le nostre delegazioni attinenti alle importazioni svizzere di burro, ho l’onore di comunicarvi quanto segue:
  2. L’ufficio centrale svizzero per l’approvvigionamento in burro, «Butyra», terrà debitamente conto, per i propri acquisti di burro, delle fonti d’approvvigionamento site nella CEE. Se la qualità, il prezzo e la disponibilità della merce lo permettono, esso si prefigge una partecipazione della CEE pari ad almeno il 20 % delle importazioni totali svizzere di burro».

Ho preso nota della summenzionata comunicazione.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Negoziati dei 1966 giusta l’Articolo XXVIII5
Elenco XL – Comunità Economica Europea

Le delegazioni della Commissione della Comunità Economica Europea e della Svizzera hanno conchiuso i negoziati giusta l’articolo XXVIII, i cui risultati sono oggetto del presente rapporto sulla modifica o il ritiro di concessioni previste nell’elenco XL.

Th. C. Hijzen

A. Weitnauer

a nome della Delegazione
della Commissione della CEE

a nome
della Delegazione Svizzera

Risultati dei negoziati, sulla modifica o il ritiro di concessioni previste nell’Elenco XL della CEE, condotti con il Governo della Confederazione Svizzera giusta l’Articolo XXVIII

Modifiche all’elenco XL – CEE

B. Concessioni da modificare

Voce
di tariffa

Designazione della merce

Dazi consolidati
giusta gli
elenchi in vigore

Dazi da
consolidare

La seguente concessione:

ex 04.04

Formaggi e latticini:

– Formaggi tipo Emmenthal, Gruyère e Sbrinz,
in forme, con grado di maturazione di almeno
quattro mesi, con tenore minimo in sostanze
grasse del 45% del peso della sostanza secca
e con un valore massimo di 45 UC per 100 kg
(a)

15 UC per
100 kg peso
netto

(a) Il collocamento in questa sottovoce è
subordinato alle condizioni che verranno
stabilite dalle competenti autorità.

è sostituita, a contare dall’l. 7. 1967, dalla concessione di cui sotto:

ex 04.04

Formaggi e latticini:

– Emmenthal, Gruyère, Sbrinz e Appenzell,
con tenore minimo in sostanze grasse del
45 % del peso della sostanza secca:

– – in forme standard, con grado di
maturazione di almeno tre mesi e con
un valore uguale o superiore a 141,75 UC
per 100 kg peso netto

7,5 UC
per 100 kg
peso netto

– – in pezzi imballati sotto vuoto:

– – – con la crosta almeno da un lato, un peso
netto uguale o superiore a 450 g ed un
valore uguale o superiore a 170 UC per
100 kg peso netto

7,5 UC
per 100 kg
peso netto

– – – con un peso netto uguale o superiore a
75 g e inferiore od uguale a 250 g e
con un valore uguale o superiore a
190 UC per 100 kg peso netto inférieur
ou égal à 250 g et d’une valeur égale
ou supérieure à 190 UC par 100 kg
poids net

7,5 UC
per 100 kg
peso netto

Note addizionali alla concessione:

  1. Il collocamento in dette sottovoci è subordinato alle condizioni che verranno stabilite dalle competenti autorità.
  2. 6 Sono considerate standard le forme aventi i seguenti pesi netti: Emmental, da 60 kg inclusi a 130 kg inclusi; Gruyère, da 20 kg inclusi a 45 kg inclusi; Sbrinz, da 20 kg inclusi a 50 kg inclusi; Appenzell, da 6 kg inclusi a 8 kg inclusi.
  3. I pezzi imballati sotto vuoto con peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore od uguale a 250 g sono messi a beneficio della concessione solamente se sull’imballaggio sono menzionate almeno le seguenti indicazioni:
  1. il tipo di formaggio
  1. il tenore in sostanze grasse
  1. l’imballatore responsabile
  1. il paese di fabbricazione.
  1. I sopracitati valori minimi saranno progressivamente applicati a contare dal 1° luglio 1967.
  2. Trascorso un periodo di tre anni da questa data essi verranno automaticamente riadeguati tenendo conto delle modificazioni intervenute nei fattori determinanti la formazione dei prezzi dell’Emmental nella Comunità.
  3. L’adattamento è effettuato maggiorando o diminuendo, il valore minimo di 14 UC per ogni variazione in più od in meno di 1 UC per 100 kg del prezzo comune indicativo del latte nella Comunità.
  4. La concessione entrerà in vigore all’atto d’applicazione del nuovo disciplinamento comunitario per i prodotti in questione e, al più tardi, il 1° agosto 1967.
Negoziati del 1966 giusta l’Articolo XXVIII7
Elenco LIX – Confederazione Svizzera

Le delegazioni della Svizzera e della Commissione della Comunità Economica Europea hanno conchiuso i negoziati giusta l’Articolo XXVIII e hanno convenuto di non modificare le concessioni previste nell’elenco LIX relative ai seguenti prodotti:

0404.

Formaggi e latticini:

ex

10

– formaggi a pasta molle:

Roquefort

Brie, Camembert, Reblochon, Pont‑l’Evêque

Gorgonzola

Crescenza, Italico, Mascarpone, Mozzarella,

Ricotta romana, Robiola, Stracchino

–formaggi a pasta dura e semidura:

ex

22

– – altri:

Saint Paulin (Port‑Salut)

Cantal

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino siciliano), Fontina della
Valle d’Aosta, Grana, Pecorino (Pecorino romano, Fiore sardo,
altro Pecorino), Provolone Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio

ex

28

Saint‑Nectaire

Ginevra, 29 giugno 1967

In nome
della Delegazione Svizzera

In nome della Delegazione
della Commissione della CEE

A. Weitnauer

Th. C. Hijzen

Comunità Economica Europea

Ginevra, 29 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 29 giugno 1967, del seguente tenore:

  1. «Le discussioni di queste ultime settimane hanno permesso, alle nostre delegazioni, di conchiudere un accordo sul regime di importazione di alcuni formaggi svizzeri e della CEE.
  2. Nell’ambito di detto accordo, la Svizzera ha proceduto ad un riconsolidamento dei dazi attinenti a un certo numero di formaggi di particolare interesse per la CEE. Durante i negoziati essa ha, inoltre, espresso il desiderio di conchiudere con la CEE, quale corollario al riconsolidamento dei dazi (assai bassi), alcuni arrangiamenti intesi a preservare il mercato svizzero da eventuali dissesti dovuti a restituzioni, di prodotti esportati, attuate dalla CEE e dai paesi che ne sono membri. Con nostro grande rincrescimento, la delegazione della CEE non ha ritenuto opportuno prendere tali misure.
  3. La delegazione svizzera spera vivamente che la situazione ritorni alla normalità e che alcuni formaggi provenienti dalla CEE non siano immessi sul nostro mercato a prezzi anormalmente bassi. Inoltre, essa auspica che si possa giungere alla conclusione dell’accordo surriferito, ed assicura già sin d’ora alla delegazione della CEE, di far rispettare lo stesso disciplinamento anche agli altri fornitori svizzeri di formaggio».

Ho preso nota di detta comunicazione.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Comunità Economica Europea

Ginevra, 30 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 30 giugno 1967, del seguente tenore:

  1. «Riferendomi alle discussioni, fra le delegazioni della Svizzera e della CEE, attinenti ai valori‑limite da inscrivere nell’elenco delle concessioni della CEE per quanto riguarda le voci 58.10 (ricami), 61.05 (fazzoletti da naso e da taschino) e 84.41 (macchine per cucire), ho il piacere di comunicarvi che la Svizzera ha preso debita nota della riserva di revisione, di detti valori‑limite in rapporto all’evoluzione dei prezzi, formulata dalla CEE.
  2. La delegazione svizzera e quella della CEE non procederanno ad alcuna revisione se non con previo vicendevole consulto fra le rispettive autorità convocate anche su richiesta da parte della Svizzera.
  3. Le disposizioni ivi menzionate sono parte integrante degli accordi conclusivi dei negoziati fra la Svizzera e la CEE nell’ambito della sesta conferenza tariffaria del GATT (Kennedy‑Round)».

A nome della Comunità Economica Europea vi confermo il mio assenso su quanto sopraesposto.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Comunità Economica Europea

Ginevra, 30 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Vi confermo d’aver ricevuto la vostra lettera, data il 30 giugno 1967, del seguente tenore:

  1. «Riferendomi alle discussioni, fra le nostre due delegazioni, attinenti alla voce 59.17 B I e II (garze e tele da buratti), ho l’onore di confermarvi che la Svizzera ha preso debita nota della precisazione formulata dalla CEE secondo cui l’ammissione in dette sottovoci delle garze e tele da buratti non confezionate è subordinata alle condizioni che le competenti autorità vorranno stabilire.
  2. La Svizzera si è dichiarata pronta ad accettare le modalità d’ammissione formulate il 22 dicembre 1966 dal Consiglio della CEE ed entrate in vigore il 1° aprile 1967, contrassegnando detti tessuti con il marchio speciale previsto nella decisione di cui sopra.
  3. La delegazione della CEE e quella svizzera si sono accordate affinchè, nell’eventualità di una modifica delle sopraccitate condizioni d’ammissione, quest’ultima sia anticipatamente consultata e possa essere previsto un ragionevole termine d’entrata in vigore.
  4. Le disposizioni ivi contenute sono parte integrate degli accordi conclusivi dei negoziati fra la Svizzera e la CEE nell’ambito della sesta conferenza tariffaria del GATT (Kennedy Round)».

Ho il piacere di confermarvi, a nome della Comunità Economica Europea, il mio assenso su quanto sopraesposto.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Comunità Economica Europea

Ginevra, 30 giugno 1967

Delegazione della Commissione
per i Negoziati Commerciali
del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore A. Weitnauer

Capo della Delegazione svizzera

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore,

Ho il piacere di riferirmi all’Accordo sui prodotti orologieri, parafato a Ginevra il 30 giugno 1967, fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché gli Stati membri.

La delegazione della Commissione è dell’avviso che d’ora in poi non dovrebbe più sussistere alcuna difficoltà d’interpretazione. Se, invece, ciò non si avverasse per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni colà menzionate, la Commissione mista, di cui alla Parte quarta dell’Accordo in questione, dovrà esserne immediatamente avvertita.

La Comunità, per quanto la concerne, si riserva il diritto di annullare totalmente o parzialmente, dopo aver consultato la Commissione mista, le concessioni tariffali previste in caso che il Governo svizzero o l’industria orologiera svizzera sostituiscano le restrizioni di diritto pubblico o privato, la cui abolizione o revisione è prevista nelle disposizioni dell’Accordo, con altri provvedimenti d’equivalente effetto.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Th. C. Hijzen

Presidente della Delegazione della Commissione
della Comunità Economica Europea

Delegazione svizzera

Ginevra, 30 giugno 1967

Signor Th. Hijzen

Presidente della Delegazione della CEE

ai Negoziati commerciali del G.A.T.T.

Signor Presidente,

Ho il piacere di riferirmi al vostro scritto, dato il 30 giugno 1967, attinente all’Accordo sui prodotti orologieri, parafato a Ginevra il 30 giugno 1967, fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché gli Stati membri.

La delegazione svizzera condivide la vostra opinione per quanto riguarda l’interpretazione dell’Accordo in questione. Inoltre essa è dell’avviso che la Commissione mista sarà in grado di risolvere ogni eventuale problema inerente all’applicazione dello stesso.

La delegazione svizzera prende debita nota della clausola secondo cui la Comunità Economica Europea si riserva, alle condizioni definite nella nostra comunicazione, il diritto d’annullare totalmente o parzialmente le concessioni tariffali convenute. Di conseguenza la delegazione svizzera si riserva il diritto all’annullamento totale o parziale, previa consultazione della Commissione mista, delle prestazioni svizzere se l’equilibrio dell’Accordo sia perturbato dal ritiro delle concessioni da parte della CEE.

Gradite, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Il capo della Delegazione svizzera

A. Weitnauer

Delegazione

Ginevra, 30 giugno 1967

della Repubblica Argentina

ai Negoziati Commerciali del G.A.T.T.

Signor Ambasciatore Albert Weitnauer

Presidente della Delegazione svizzera

Signor Presidente,

Con lettera, data il 30 giugno 1967, mi avete comunicato quanto segue:

  1. «Durante i negoziati fra le nostre due delegazioni, nell’ambito del Kennedy Round, la Delegazione argentina ha chiesto a quella svizzera se fosse possibile determinare un contingente bilaterale riservato all’importazione in Svizzera di vino rosso argentino.
  2. La Delegazione svizzera ha fatto valere che l’importazione di vini argentini è possibile nell’ambito d’un contingente globale annualmente aperto a favore d’una decina di paesi, Argentina compresa.
  3. La Delegazione argentina ha, dal canto suo, fatto notare che gli importatori svizzeri non hanno finora approfittato di questa possibilità d’importazione, essendo, i vini argentini, mal conosciuti in Svizzera; solo un contingente bilaterale, riservato a detti vini, potrebbe permettere la loro introduzione sul mercato svizzero.
  4. La Delegazione svizzera si è dichiarata nell’impossibilità di fissare, nell’ambito degli attuali negoziati in seno al Kennedy Round, un contingente bilaterale riservato ai vini argentini; inoltre, il ritorno a detto tipo di contingente non rappresenta certo un progresso rispetto all’attuale sistema basato sui contingenti globali.
  5. Tuttavia la Delegazione svizzera si dichiara disposta a promuovere l’introduzione,sul mercato svizzero, dei vini argentini nell’intento di portarli a conoscenza degli importatori e consumatori svizzeri. A questo scopo un contingente speciale ed eccezionale di 2000 hl sarà aperto, a contare dal 1° luglio e per un anno, a disposizione degli importatori interessati all’importazione esclusiva di vini rossi argentini, rimane tuttavia inteso che ogni fornitura sucessiva a quella introduttiva di cui sopra dovrà essere effettuata nell’ambito del contingente globale».

Ho preso nota con viva soddisfazione di quanto sopraesposto e vi ringrazio.

Gradite, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Juan B. Martin

Ambasciatore