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Scambio di lettere del 6/14 settembre 1979 tra la Svizzera e le Comunità europee concernente l’applicazione di un diritto di monopolio all’importazione in Svizzera dei prodotti di denominazione d’origine «cognac» e «armagnac» Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979
RU 1979 2603; FF 1979 III 1
(Stato 1° gennaio 1980)
Traduzione
Commissione |
Bruxelles, 14 settembre 1979 |
delle Comunità europee |
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Signor Ambasciatore Arthur Dunkel |
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Delegato agli Accordi Commerciali |
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Capo della Delegazione svizzera |
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ai Negoziati Commerciali multilaterali del GATT |
Signor Ambasciatore,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 6 settembre 1979 con la quale mi comunica quanto segue:
- «In occasione dei negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round, è stata discussa l’eventualità d’applicare all’importazione in Svizzera di prodotti di denominazione d’origine «cognac» e «armagnac» un diritto speciale di monopolio, analogo a quello vigente per il whisky.
- Ho l’onore d’informarla, di conseguenza, che la Svizzera riscuoterà in avvenire, sulle importazioni di «cognac» e di «armagnac» in bottiglie, un diritto speciale di monopolio calcolato sull’alcole puro. Il Consiglio federale stabilirà le condizioni applicative del detto diritto – attualmente di 55 franchi per litro d’alcole puro – e si riserva di modificarne l’ammontare nella misura in cui i diritti di monopolio applicabili agli altri distillati venissero modificati.
- Il provvedimento anzidescritto entrerà in vigore – con riserva di ratifica – parallelamente ai disposti per l’applicazione, da parte della Svizzera, dei risultati del Tokyo Round. Esso diverrà caduco un anno dopo la sua disdetta».
Ho preso nota di questa Sua comunicazione.
La prego, signor Ambasciatore, d’accogliere l’assicurazione della mia alta stima.
Cl. Villain |
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Direttore Generale dell’Agricoltura |