Se le consultazioni di cui all’articolo 9.3 (Consultazioni) non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dal ricevimento della domanda di consultazioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.
La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica in questione e fornisce una breve sintesi della base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo.
Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. Nella domanda scritta secondo i paragrafi 1 e 2, la Parte attrice ne nomina uno. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Parte convenuta nomina un altro membro del tribunale arbitrale. I due membri così nominati si accordano sulla nomina del terzo membro entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Entro sette giorni dalla nomina del terzo membro, le Parti in causa approvano o rifiutano la nomina di tale membro che, se approvato, diventa presidente del tribunale arbitrale. La data dell’istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.
Se nessun altro membro del tribunale arbitrale è stato nominato entro i termini di cui al paragrafo 3, il segretario generale della Corte permanente di arbitrato (CPA), su richiesta di una delle Parti in causa, nomina entro 30 giorni i membri mancanti del tribunale arbitrale, conformemente alle Regole in materia di arbitrato 2012 della CPA (Regole di arbitrato), mutatis mutandis .
I membri del tribunale arbitrale possono essere ricusati in presenza di circostanze che danno adito a dubbi fondati circa la loro obiettività, affidabilità, capacità di giudizio o indipendenza. Se una delle Parti in causa non accetta la ricusazione o se il membro ricusato del tribunale arbitrale non si ritira, la Parte che chiede la ricusazione può chiedere al segretario generale della CPA di decidere se sostituire l’arbitro ricusato. In tal caso è nominato un nuovo arbitro conformemente alla procedura prevista nelle Regole di arbitrato.
Se il segretario generale della CPA è cittadino di una delle Parti in causa, una di queste Parti può chiedere al segretario generale aggiunto della CPA o al funzionario successivo in ordine di anzianità che non sia cittadino di una delle Parti in causa di procedere alle nomine necessarie.
Le persone nominate quali membri del tribunale arbitrale sono esperti o dispongono di esperienza in diritto, commercio internazionale o qualsiasi altra questione disciplinata dal presente Accordo o nella composizione delle controversie insorgenti nell’ambito di accordi commerciali internazionali. Il presidente non è cittadino di una delle Parti, non ha residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non presta servizio per una delle Parti e non si è già occupato ad altro titolo della controversia in questione.
Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:
- «esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 9.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se necessario, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l’attuazione della decisione».
Se più di una Parte chiede l’istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, viene istituito un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.
Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di un avviso scritto alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.