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Scambio di lettere del 17 luglio 1980 tra la Svizzera e la Commissione delle CE concernente la base di calcolo delle tasse d’effetto equivalente a dazi doganali, applicabili dalla Grecia durante il periodo transitorio Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 1980 Entrato in vigore il 1° gennaio 1981
(Stato 5 novembre 1999)0.632.401.91Nicht löschen bitte "1 " !!
Testo originale
Missione Svizzera | Bruxelles, 17 luglio 1980 |
presso le Comunità europee | |
Signor Direttore Pierre Duchâteau | |
Capo della Delegazione | |
delle Comunità europee | |
Bruxelles |
Egregio Signor Capodelegazione,
Ho l’onore di confermarle ricevuta della Sua comunicazione del 17 luglio 1980 attraverso la quale mi informa di una lettera delle Autorità elleniche il cui tenore è il seguente:
- «Riferendomi alle discussioni tenute durante i negoziati per la conclusione dei protocolli d’adattamento degli accordi con i Paesi dell’AELS, ho l’onore di precisarle il punto seguente:
- Ove la legislazione doganale e fiscale ellenica prevedesse, per la determinazione della base di calcolo delle tasse d’importazione sulle merci, anche un aumento attraverso i dazi doganali, quest’ultimi sono quelli applicabili nei confronti di Paesi terzi, indipendentemente dalla provenienza e dal fatto che questi dazi non si applichino affatto o si applichino soltanto ad un’aliquota ridotta in virtù di disposizioni particolari della tariffa doganale.»
Ho preso buona nota di questa comunicazione la quale mi conferma che la base di calcolo delle tasse d’effetto equivalente a dei dazi doganali, che la Grecia applicherebbe, se del caso, durante il periodo transitorio, sarà identica per i prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale e per quelli d’origine svizzera.
Voglia gradire, egregio signor Capo delegazione, l’espressione della mia più alta considerazione.
L’Ambasciatore di Svizzera | |
Pierre Cuénoud |