La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
0.672.923.21
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Canada
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio
RU 2002 2014: FF 1997 III 1453
Traduzione
Conclusa il 5 maggio 1997
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19971
Ratificata con strumenti scambiati il 21 aprile 1998
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
(Stato 21 febbraio 2024)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Canada,
animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti
Art. 2 Imposte considerate
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno dei due Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- per quanto concerne il Canada: le imposte prelevate dal Governo del Canada in base alla legge concernente l’imposta sul reddito (loi de l’impôt sur le revenu) (qui di seguito indicate quali «imposta canadese»);
- per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio),[tab](qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3 Definizioni generali
2. 2 Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.
Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a) (i) il termine «Canada», usato in senso geografico, designa il territorio del Canada compresi:(A)le zone situate fuori delle acque territoriali canadesi che, in accordo con il diritto internazionale e secondo il diritto canadese, appartengono alle zone sulle quali il Canada può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini nonché le loro risorse naturali, e(B)i mari e lo spazio aereo sovrastante le zone menzionate nella lettera (A) in relazione ad attività concernenti l’esplorazione e l’estrazione di risorse naturali in esse contenute,(ii)il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda dal contesto, il Canada o la Svizzera;
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le successioni (estates), i trust, le società, le società di persone (partnerships) e ogni altra associazione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne il Canada, il «Ministre du Revenu national» o il suo rappresentante autorizzato,(ii)per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- il termine «imposta» designa, a seconda del contesto, l’imposta canadese o l’imposta svizzera;
- il termine «cittadini» designa:(i)tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente,(ii)tutte le persone giuridiche, le società di persone e associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
Art. 4 Residenza
1. 3 Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e, per quanto concerne la Svizzera, essa comprende una società di persone costituita o organizzata secondo il diritto svizzero. Tuttavia questa espressione non comprende le persone assoggettate ad imposta in questo Stato solo per i redditi da fonti situate in questo Stato o il patrimonio ivi situato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata come segue:
- si ritiene che essa sia residente dello Stato di cui ha la cittadinanza;
- se essa non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica o da una società è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per stabilire le modalità d’applicazione della Convenzione a detta persona.
Una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente prelevate nello Stato contraente di cui sarebbe residente secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato contraente non è considerata residente del primo Stato ai sensi della presente Convenzione.
Art. 5 Stabile organizzazione
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio; e
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobili
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Ai fini della presente Convenzione l’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili, nonché agli utili provenienti dall’alienazione di tali beni.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi da beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge o ha svolto in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizza-zione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea
Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e dell’articolo 7, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dal viaggio di una nave avente per scopo principale il trasporto di passeggeri o di merci tra località situate nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili menzionati in detti paragrafi e derivanti ad un’impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Ai sensi del presente articolo.
- il termine «utili» comprende gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, a condizione che detti interessi costituiscano redditi accessori del citato esercizio;
- il termine «esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili» da parte di una persona comprende:(i)il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili, e(ii)la locazione di contenitori ed equipaggiamenti analoghi,
- da parte di questa persona, a condizione che detto noleggio o detta locazione costituisca un’attività accessoria dell’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di questa persona.
Art. 9 Imprese associate
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Allorché:
- un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
- le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente
Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti. 3. 4 Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Art. 105 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:
- 6 il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto e del capitale della società che paga i dividendi;
- il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato se questi dividendi sono versati:
- alla «Banque du Canada» o alla Banca nazionale svizzera; o
- a un residente dell’altro Stato contraente che, a seconda dei casi:i)è stato costituito o esercitato esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni in virtù di uno o diversi regimi pensionistici,ii)è stato esercitato esclusivamente per percepire redditi a beneficio di uno o diversi residenti di questo altro Stato contraente di cui al numero i),[tab]sempre che le seguenti condizioni siano soddisfatte:iii)ciascun regime pensionistico garantisce principalmente prestazioni a persone fisiche residenti di questo altro Stato contraente,iv)i dividendi non provengono dall’esercizio di un’attività industriale o commerciale o da una persona associata,v)le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che ciascun regime pensionistico corrisponde in generale a un regime pensionistico riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente.
Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche ai redditi che una società esercitante un’attività nel campo dei beni immobili realizza dall’alienazione di beni immobili situati in Canada, anche in assenza di una stabile organizzazione in Canada, ma unicamente nella misura in cui questi redditi sono imponibili in Canada in virtù delle disposizioni dell’articolo 6 e del paragrafo 1 dell’articolo 13.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che proibisca al Canada di prelevare, sui redditi di una società imputabili a stabili organizzazioni situate in Canada, un’imposta che si aggiunge a quella che sarebbe applicabile ai redditi di una società costituita in Canada, purché l’imposta addizionale così stabilita non ecceda il 5 per cento. Ai sensi della presente disposizione, il termine «redditi» designa gli utili imputabili a queste stabili organizzazioni situate in Canada (compresi gli utili provenienti dall’alienazione di beni facenti parte dell’attivo di dette stabili organizzazioni di cui al par. 2 dell’art. 13) conformemente all’articolo 7, per l’anno in corso e per gli anni precedenti, dopo aver dedotto:
- le perdite d’esercizio imputabili a queste stabili organizzazioni (comprese le perdite provenienti dall’alienazione di beni facenti parte dell’attivo di dette stabili organizzazioni) per il detto anno e per gli anni precedenti;
- tutte le imposte prelevate in Canada su detti utili, esclusa l’imposta addizionale menzionata nel presente paragrafo;
- gli utili reinvestiti in Canada, purché l’ammontare di questa deduzione sia stabilito conformemente alle disposizioni della legislazione canadese attualmente in vigore concernente il calcolo della deduzione per investimenti in beni situati in Canada e di ogni altra ulteriore modificazione di tali disposizioni che non ne intaccherebbe il principio generale; e
- cinquecentomila dollari canadesi ($ 500 000), meno tutti gli ammontari dedotti secondo la presente lettera d):(i)dalla società, o(ii)da una persona ad essa associata in virtù d’una attività commerciale identica o analoga a quella esercitata dalla società,
- ai sensi della presente lettera d) una società è considerata associata ad un’altra società se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra o se le due società sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona o dalle stesse persone o se la strutturazione dei prezzi tra le due società non segue la legge del libero mercato.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 lettera b) e 5 sono applicabili anche ai redditi che un residente di Svizzera realizza da una successione (estate) o da un trust residenti del Canada. Per l’applicazione della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 22, il termine «dividendi» comprende anche i menzionati redditi.
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. 4. 7 Per l’applicazione del presente articolo, una persona è considerata come associata a un’altra persona se una di loro partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo dell’altra o se uno o più terzi partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione o al controllo delle due persone.
3.8 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
- gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente del Canada sono imponibili soltanto in Canada se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dalla «Exportation et développement Canada»;
- gli interessi provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dall’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;
- gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente non sono imponibili nel primo Stato contraente se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente e non è associato al debitore.
Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati negli articoli 8 o 10. 6. 9 Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che ne è l’effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:
- i canoni per diritti d’autore e altri compensi analoghi per la produzione o riproduzione di opere letterarie, drammatiche, musicali o di altre opere artistiche (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinematografiche o per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla telediffusione);
- i canoni per l’uso o la concessione in uso di programmi informatici; e
- 10 i canoni per l’uso o la concessione in uso di brevetti o di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (esclusa qualsiasi informazione fornita nell’ambito di un contratto di locazione o di franchising),
Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla telediffusione.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
sono imponibili soltanto in questo Stato.
Gli utili che un’impresa residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione:
- di navi o di aeromobili impiegati dall’impresa principalmente nel traffico internazionale; o
- di beni mobili (compresi contenitori e relativi equipaggiamenti) utilizzati dall’impresa principalmente in relazione con l’esercizio di dette navi o di detti aeromobili nel traffico internazionale,
sono imponibili in questo altro Stato. Ai sensi del presente paragrafo l’espressione «beni immobili» comprende le azioni di una società conformemente alla lettera a) o una partecipazione ad una società di persone o ad un trust conformemente alla lettera b) ma non comprende altri beni, ad eccezione dei beni locativi nei quali la società, la società di persone o il trust esercita la sua attività.
Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione:
- di azioni (escluse le azioni quotate ad una borsa riconosciuta dell’altro Stato contraente) che fanno parte di una importante partecipazione al capitale di una società residente di questo altro Stato e il cui valore proviene principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato; o
- di una importante partecipazione ad una società di persone o ad un trust costituito in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente ed il cui valore proviene principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato,
Quando un residente di uno Stato contraente aliena beni nell’ambito di una costituzione, di una ristrutturazione, di una fusione, di una scissione o di un’operazione analoga e gli utili o i redditi provenienti da questa alienazione non sono riconosciuti ai fini dell’imposizione in questo Stato, se la persona che acquista i beni lo richiede, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a condizioni per lui soddisfacenti, accettare di differire il riconoscimento degli utili o dei redditi relativi ai detti beni ai fini dell’imposizione in questo altro Stato fino al momento e nel modo precisati nell’accordo.
Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. 8. 11 Se una persona fisica, che immediatamente dopo aver cessato di essere un residente di uno Stato contraente, diventa un residente dell’altro Stato contraente, è considerata, ai fini dell’imposizione nel primo Stato, come avente alienato un bene (questa operazione è designata come «alienazione considerata» nel presente paragrafo) e tassata in questo Stato a causa di questa alienazione, tale persona può scegliere, ai fini dell’imposizione nell’altro Stato contraente, di essere considerata come avente alienato e riacquistato il bene immediatamente prima di diventare residente di questo Stato per un ammontare uguale o al prezzo di mercato che esso aveva al momento dell’alienazione considerata oppure, se inferiore, all’ammontare che tale persona sceglie, al momento dell’alienazione reale del bene, quale prodotto relativo all’alienazione considerata nel primo Stato. Tuttavia la presente disposizione non si applica né ai beni che producono, immediatamente prima che la persona fisica diventa un residente di questo altro Stato, utili imponibili in questo altro Stato, né a beni immobili situati in uno Stato terzo.
7.12 Le disposizioni del paragrafo 6 non pregiudicano il diritto del Canada di assoggettare ad imposta, conformemente alla sua legislazione, gli utili che una persona fisica residente di Svizzera ritrae dall’alienazione di un bene, tranne gli utili ai quali si applicano le disposizioni del paragrafo 8, se l’alienante:
- possiede la cittadinanza canadese o è stato residente del Canada per almeno quindici anni prima dell’alienazione del bene; e
- è stato residente del Canada in un momento qualunque nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti all’alienazione del bene.
Art. 14 Professioni indipendenti
I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa persona non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Ove disponga o abbia disposto di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
L’espressione «libera professione» comprende, segnatamente, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato
Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
- le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
- l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un’impresa di uno Stato contraente per un’attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili esercitati nel traffico internazionale, sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona considerata nel suddetto paragrafo.
Art. 18 Pensioni e rendite
1. 13 Le pensioni e le rendite provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente, compresi i pagamenti eseguiti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali di uno Stato contraente, sono imponibili nello Stato dal quale provengono e secondo la legislazione di questo Stato. L’imposta sui pagamenti periodici di pensioni o rendite (ad eccezione dei pagamenti forfettari derivanti dalla cessione, dall’annullamento, dal riscatto, dalla vendita o da un’altra forma di alienazione di una rendita nonché dei pagamenti di qualsiasi natura effettuati in base ad un contratto di rendita i cui costi erano deducibili, totalmente o parzialmente, nel calcolo del reddito della persona che ha comprato il contratto) non può tuttavia eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo del pagamento.
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione:
- le pensioni pagate dalla Svizzera, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Svizzera, alla suddivisione politica o all’ente locale nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto in Svizzera;
- le pensioni e gli assegni di guerra (comprese le pensioni e gli assegni pagati agli ex combattenti o pagati come conseguenza di danni o ferite subìti nel corso di una guerra) provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera devono essere esclusi dalla base di tassazione per l’imposta svizzera nella misura in cui sarebbero esentati dall’imposta canadese se fossero ricevuti da un residente del Canada;
- le pensioni e le rimunerazioni provenienti dalla Svizzera sulla base della legislazione concernente l’assicurazione militare saranno esentate dall’imposta canadese se lo saranno da quella svizzera;
- le pensioni alimentari e le rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell’altro Stato contraente che ivi è assoggettato all’imposta su questi redditi, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche
- a) Gli stipendi, i salari e le rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica beneficiaria delle rimunerazioni sia un residente di detto altro Stato che abbia la cittadinanza di detto Stato o non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rimunerazioni per prestazioni di servizi rese nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Patrimonio
Il patrimonio costituito da beni immobili posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.
Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.
Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato.
Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1.14 Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- fatte salve le disposizioni vigenti della legislazione canadese relative al computo dell’imposta pagata in un territorio fuori del Canada sull’imposta dovuta in Canada e ogni ulteriore modifica di queste disposizioni, che non dovrebbe intaccare il principio generale di questa disposizione, e nella misura in cui la legislazione canadese non preveda un computo o uno sgravio più vantaggioso, l’imposta dovuta in Svizzera sugli utili o sui redditi provenienti dalla Svizzera viene computata sull’imposta canadese dovuta sugli stessi utili o redditi;
- qualora un residente di Svizzera realizzi gli utili menzionati nel paragrafo 7 dell’articolo 13 che sono imponibili in Canada, il Canada, in conformità delle disposizioni vigenti della legislazione canadese relative al computo dell’imposta pagata in un territorio fuori del Canada sull’imposta dovuta in Canada e di ogni ulteriore modifica di queste disposizioni, che non dovrebbe intaccare il principio generale di questa disposizione, computa l’imposta su questi utili dovuta in Svizzera da questa persona sull’imposta canadese dovuta sugli stessi utili;
- qualora, conformemente ad una disposizione della presente Convenzione, i redditi o il patrimonio di un residente del Canada siano esentati dall’imposta canadese, il Canada può tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti d’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio.
Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
- qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Canada, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione; questa esenzione si applica tuttavia agli utili menzionati nel paragrafo 4 dell’articolo 13 soltanto se viene dimostrato che questi utili siano stati effettivamente assoggettati ad imposta in Canada;
- qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Canada, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Canada; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Canada sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni,
- la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
- le disposizioni della lettera a) non limitano il diritto della Svizzera di imporre gli utili menzionati nel paragrafo 7 dell’articolo 13;
- qualora un residente di Svizzera riceva pensioni o rendite che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 18 sono imponibili in Canada, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio pari ad un terzo dell’ammontare netto delle pensioni o delle rendite.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della lettera a) del paragrafo 1, gli utili o i redditi di un residente del Canada che conformemente alla Convenzione sono imposti in Svizzera, sono considerati come provenienti dalla Svizzera.
Art. 23 Non discriminazione
I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.
Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.
Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte considerate nella presente Convenzione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. 15 Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, inviare all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente una domanda scritta e motivata di revisione di questa imposizione. Per essere ricevibile, la domanda deve essere presentata entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. 16 L’autorità competente di cui al paragrafo 1, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo è applicato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti. 3. 17 Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell’imposta di un residente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa redditi che siano stati già imposti nell’altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.
Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. In particolare, esse potranno consultarsi al fine di pervenire ad un accordo:
- per l’adeguata attribuzione degli utili ad un residente di uno Stato contraente e alla sua stabile organizzazione nell’altro Stato contraente;
- per l’adeguata attribuzione dei redditi ad un residente di uno Stato contraente e ad una persona associata ai sensi dell’articolo 9.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. L’arbitrato è condotto secondo le regole e le procedure che gli Stati contraenti hanno convenuto tramite uno scambio di note diplomatiche. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole, il lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e costituisce una soluzione in via di amichevole composizione secondo il presente articolo. 7. 18 I casi a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 6 sono i casi che concernono gli articoli 5, 7 e 9 e qualsiasi altra disposizione che le autorità competenti converranno in avvenire.
6.19 Se:
- una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente,
Art. 2520 Scambio di informazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’amministrazione, dell’accertamento o della riscossione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
- eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della Convenzione, residente dello Stato accreditante, a condizione che sia assoggettata, nello Stato accreditante, ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sull’insieme del suo reddito e patrimonio, dei residenti di detto Stato.
La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono assoggettati nell’uno o nell’altro Stato contraente agli stessi obblighi, quanto alle imposte sull’insieme del loro reddito e patrimonio, dei residenti di detto Stato.
Art. 27 Disposizioni diverse
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano, in qualunque modo, le esenzioni, le deduzioni, i computi o altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
- dalla legislazione di uno Stato contraente per la determinazione dell’imposta prelevata da questo Stato; o
- da ogni altro accordo stipulato da uno Stato contraente.
Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso che impediscano al Canada di assoggettare ad imposta gli ammontari inclusi nel reddito di un residente del Canada in relazione ad una partecipazione ad una società di persone, ad un trust o ad una società straniera affiliata controllata.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per l’applicazione della Convenzione.
I contributi per i servizi prestati durante un anno, pagati per lo stesso anno, da una persona fisica o per conto di una persona fisica residente di uno Stato contraente o che vi soggiorna temporaneamente, ad una Cassa pensioni riconosciuta fiscalmente nell’altro Stato contraente, sono considerati, durante un periodo che non oltrepassi in totale i 60 mesi, ai fini dell’imposizione nel primo Stato, alla stessa stregua dei contributi pagati ad una Cassa pensioni riconosciuta fiscalmente nel primo Stato, a condizione che:
- questa persona fisica abbia versato regolarmente i contributi a questa Cassa pensioni nel periodo immediatamente prima di essere diventata residente del primo Stato o di avervi soggiornato temporaneamente; e
- l’autorità competente del primo Stato accetti che questa Cassa pensioni sia riconosciuta fiscalmente in questo Stato.
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo XXII (Consultazioni) dell’Accordo generale sugli scambi di servizi 21 , gli Stati contraenti convengono che, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, in caso di disaccordo fra di loro nello stabilire se una misura rientri nel campo d’applicazione della presente Convenzione, ciascuno di essi ha la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi, soltanto con il consenso dei due Stati contraenti, come previsto da tale disposizione. Dubbi riguardo all’interpretazione del presente paragrafo devono essere risolti sulla base del paragrafo 4 dell’articolo 24 o, in mancanza di un accordo, sulla base di ogni altra procedura accettata dai due Stati contraenti.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a non residenti il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore; e
- con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la Convenzione è entrata in vigore.
Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Berna il 20 agosto 1976 22 cesseranno di avere effetto per le imposte alle quali la presente Convenzione si applica conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Art. 29 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà essere denunciata da ciascuno Stato contraente all’altro Stato contraente per via diplomatica con un preavviso scritto entro il 30 giugno di ogni anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; in tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:
- con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a non residenti il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e
- con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 5 maggio 1997, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per il Kaspar Villiger | Per il Réjean Frenette |
Protocollo relativo all’interpretazione23
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Canada
Al momento di procedere alla firma del Protocollo che completa la Convezione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (la «Convenzione»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della medesima:
1. Ad art. 11
La lettera c) del paragrafo 3 non si applica se tutto o parte degli interessi pagati o da pagare a titolo di un obbligo sono vincolati all’impiego di beni o dipendono dalla produzione, o se questi interessi sono calcolati in funzione delle entrate, degli utili, dei flussi di tesoreria, del prezzo delle merci o di un criterio simile o in funzione dei dividendi pagati o da pagare agli azionisti di qualsiasi categoria di azioni del capitale azionario di una società.
2. Ad art. 25
- Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d’informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.
- Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25 della Convenzione:i)il nome e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta (ad es. indirizzo, numero di conto, data di nascita);ii)il periodo oggetto della domanda;iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;v)il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- Il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza pertanto consentire agli Stati contraenti di procedere a una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di richiedere informazioni probabilmente poco pertinenti per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Se la lettera b) del numero 2 prevede criteri di procedura importanti allo scopo di evitare la «fishing expedition», i numeri i) – v) di questa lettera devono tuttavia essere interpretati in modo da non impedire lo scambio effettivo di informazioni.
- Sebbene l’articolo 25 della Convenzione non limiti i diversi possibili metodi per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici.
- Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.
Scambio di lettere
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada che completa la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Berna il 5 maggio 199724
Entrato in vigore il 16 dicembre 2011
Il capo |
|
Signora Roberta Santi Berna |
Eccellenza,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 21 ottobre del seguente tenore:
«mi riferisco al Protocollo (di seguito il «Protocollo») che sarà firmato il 22 ottobre 2010 tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero e che completa la Convenzione tra il Canada e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito la «Convenzione»).
Ho dunque l’onore di sottoporle la seguente proposta a nome del Governo del Canada. Nel caso in cui il Canada concludesse, dopo la firma del Protocollo, un accordo o una convenzione con un altro Paese membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui il Canada accetta un’aliquota d’imposta su dividendi, interessi o canoni inferiore all’aliquota prevista dalla Convenzione, le autorità interessate degli Stati contraenti della Convenzione si consultano quanto prima per effettuare le ulteriori riduzioni di imposta di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione.
Se la suddetta proposta è approvata dal Suo Governo, propongo che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, e la Sua risposta costituiscano un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo.»
Ho l’onore di confermare che il Consiglio federale svizzero approva la suddetta proposta.
Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
Hans-Rudolf Merz |
Art. XIII del protocollo del 22 ottobre 201025
1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiute le procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui è stata ricevuta l’ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano:
- con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1:
- il paragrafo 2 dell’articolo X del presente Protocollo si applica nei confronti degli affari oggetto di un esame da parte delle autorità competenti alla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo e nei confronti degli affari il cui esame comincia dopo tale data;
- il paragrafo 4 dell’articolo X del presente Protocollo ha effetto alla data precisata nello scambio di note diplomatiche menzionate in questo paragrafo.
Scambio di lettere del 28 giugno/23 luglio 201226
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada relativo al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 2010 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
conclusa a Berna il 5 maggio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 ottobre 2013
John Baird | Ottawa, 23 luglio 2012 |
Sua Eccellenza | |
Canada |
Signor Ambasciatore,
Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 28 giugno 2012 del seguente tenore:
- «Signor Ministro,
- Ho l’onore, in riferimento al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 201027 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito «Protocollo di modifica»), di proporre in nome del Consiglio federale svizzero il seguente chiarimento per quanto riguarda la sua interpretazione:
- Alla lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione, aggiunto alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito «la Convenzione») dall’articolo XII del Protocollo di modifica, sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Il sottoparagrafo i) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibili, altre informazioni quali l’indirizzo, un numero di conto o la data di nascita che permettano l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta. Il sottoparagrafo v) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione viene precisato che sebbene queste disposizioni contengano importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», essa deve essere interpretata in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
- Pertanto, nonostante le disposizioni dei sottoparagrafi i) e v) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione, lo Stato richiesto accoglie la domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi ii)–iv) della lettera b) del numero di cui sopra, fornisce anche le seguenti informazioni:a)identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;b)indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- Nel caso in cui il Governo del Canada accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, siano considerate come un accordo tra i due Governi sull’interpretazione dell’articolo 25 della Convenzione che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
- Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Ho l’onore, in nome del Governo del Canada, di confermare che la proposta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Canada. La Sua lettera e la presente risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
John Baird |