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Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio

RU 2002 4083; FF 2001 1444

Traduzione

Conclusa il 30 ottobre 2000

Approvata dall’Assemblea federale il 25 settembre 20011

Entrata in vigore mediante scambio di note il 22 febbraio 2002

(Stato 16 ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo dell’Ucraina,

desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue: 2

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  1. per quanto concerne la Svizzera:
  2. le imposte federali, cantonali e comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio)
  3. (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
  4. per quanto concerne l’Ucraina:(i)l’imposta sugli utili delle imprese e(ii)l’imposta personale sul reddito;
  5. (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o essenzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. 3 il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
  2. il termine «Ucraina» designa, usato in senso geografico, il territorio dell’Ucraina, il suo zoccolo continentale e la sua zona economica (marittima) esclusiva, compresi i territori al di fuori delle acque territoriali ucraine, che in accordo con il diritto internazionale già attualmente sono o più tardi saranno indicati come territori nei quali l’Ucraina può esercitare i suoi diritti in relazione al fondo marino e al sottosuolo nonché alle risorse naturali;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Svizzera o l’Ucraina;
  4. il termine «cittadini» designa:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente,(ii)le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  5. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  6. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o altro ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  7. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  8. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  9. 4 l’espressione «autorità competente» designa:(i)in Ucraina, il ministro delle finanze dell’Ucraina o il suo rappresentante autorizzato,(ii)in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  10. 5 l’espressione «istituto di previdenza» di uno Stato contraente designa un ente costituito in uno Stato contraente che è considerato come persona distinta ai sensi del diritto fiscale e che è costituito e gestito esclusivamente per:(i)l’amministrazione e il versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentato come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o(ii)l’investimento di averi per conto degli enti di cui al numero (i).

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del suo luogo di registrazione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato. 6

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio;
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali e
  7. un magazzino o un’altra struttura che sono usati come punto di vendita.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura di merci o beni appartenenti all’impresa;
  2. le merci o i beni appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura;
  3. le merci o i beni appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della lavorazione o trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o beni o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a) - e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa ed esercita abitualmente questi poteri in detto Stato o dispone di un deposito di merci o beni appartenente a un’impresa, dal quale effettua regolarmente vendite a nome di quest’ultima, l’impresa, nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, è considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l’impresa, tranne nel caso in cui le attività di questa persona si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se fossero esercitate attraverso una sede fissa d’affari, non permetterebbero di considerare questa organizzazione come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del succitato paragrafo.

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma d’utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l’impresa eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute, comprese le spese di direzione e le spese generali d’amministrazione che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’impresa autonoma, nella misura in cui esse possano essere ragionevolmente attribuite alla stabile organizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi del presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci o beni per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, tranne nel caso in cui esistano sufficienti motivi per procedere diversamente.

Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili alla stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode od omissione volontaria. 7

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo. 8

Art. 8 Traffico internazionale

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

se la locazione costituisce un’attività accessoria dell’esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili.

Nell’applicazione del presente articolo sono considerati utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili anche:

  1. il reddito derivante unicamente dalla locazione di navi o aeromobili e
  2. gli utili derivanti dalla locazione di contenitori (inclusi rimorchio e relativa attrezzatura per il trasporto dei contenitori) utilizzati per il trasporto di merci e beni,

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese sono vincolate, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi da uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Allorché:

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano. 9

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 allo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in nessun caso, se sono trascorsi più di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 1010 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere:

  1. il 5 per cento dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
  2. il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo dei dividendi è il Governo dell’altro Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale, la banca centrale o un istituto di previdenza dell’altro Stato contraente.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nel caso in cui tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. 11

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili solo in detto altro Stato, se:

  1. il beneficiario effettivo è lo stesso Stato contraente, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o la banca centrale;
  2. gli interessi sono pagati dallo Stato contraente dal quale provengono, da una sua suddivisione politica o un suo ente locale; o
  3. gli interessi sono pagati per un mutuo o un credito concesso, garantito o assicurato da detto Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o una sua organizzazione di promozione delle esportazioni.12

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni dei paragrafi 2 e 3.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, anche se corredati da diritti di pegno su fondi o una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, compresi i premi e altri utili relativi a obbligazioni a premi. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 13

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 1214 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni dei paragrafi 2 e 3.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti:

  1. per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, e
  2. per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, come pure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

sono imponibili in questo altro Stato.

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione:

  1. di diritti di partecipazione, il cui controvalore è costituito totalmente o principalmente, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, oppure
  2. di una quota di una società di persone, i cui attivi sono costituiti soprattutto da beni immobili situati nell’altro Stato contraente o da diritti di partecipazione conformemente alla lettera a),

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili di un’impresa residente di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o d’altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui questo residente disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l’attività sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest’altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un arco di dodici mesi che inizia o finisce nel corso dell’anno fiscale considerato, e
  2. le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d’amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità d’artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di quest’altra persona.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti e sportivi, se detti redditi derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i)abbia la cittadinanza di detto Stato o(ii)non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nell’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili, nel senso dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi, aeromobili e veicoli stradali gestiti nel traffico internazionale da un’impresa residente di uno Stato contraente, e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto in questo Stato contraente.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. 15 Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Ucraina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all’articolo 13 paragrafo 2 unicamente se ne è comprovata l’effettiva imposizione in Ucraina.
  2. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Ucraina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Ucraina, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Ucraina; o(ii)riduzione forfetaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Ucraina sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Una società residente di Svizzera, che riceva dividendi da una società residente dell’Ucraina, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

Per quanto concerne l’Ucraina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Fatte salve le disposizioni del diritto dell’Ucraina (che non devono intaccare il principio che segue) concernenti il computo di imposte pagate al di fuori dell’Ucraina, l’imposta svizzera pagata conformemente al diritto svizzero e in accordo con la presente Convenzione direttamente o per deduzione, su utili, redditi o patrimoni imponibili provenienti da fonte svizzera, è computata su tutte le imposte ucraine che sono riscosse sugli stessi utili, redditi o patrimoni sui quali l’imposta svizzera è stata calcolata.
  2. L’ammontare così computato non può eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera.
  3. Qualora un residente dell’Ucraina ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta in questo Stato, l’Ucraina può nondimeno tener conto di questi redditi o di questo patrimonio esenti dall’imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli utili, i redditi e gli utili in capitale di un residente di uno Stato contraente che conformemente alla presente Convenzione sono imposti nell’altro Stato contraente, sono considerati come provenienti da quest’altro Stato.

Art. 24 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

Gli apolidi, che sono residenti di uno Stato contraente, non sono assoggettati in uno Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini dello Stato in questione che si trovino nella stessa situazione.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Per quanto non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo 11 paragrafo 8 o dell’articolo 12 paragrafo 8, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare a persone fisiche che non sono residenti di questo Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda alle proprie persone fisiche residenti alle condizioni previste da leggi di validità generale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 16

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 17

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un tale scambio di opinioni nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 25a18 Arbitrato

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nel presente articolo, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10.

Qualora:

  1. in virtù dell’articolo 25 paragrafo 1, una persona abbia sottoposto un caso all’autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
  2. le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo l’articolo 25 paragrafo 2 entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso e abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso),

Se un’autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b) si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un’autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b) si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all’inizio del periodo di tempo di cui al paragrafo 1 lettera b), questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l’informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l’informazione è stata fornita.

  1. La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l’accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.
  2. La decisione arbitrale è vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi:(i)se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti. L’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell’accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall’esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole;(ii)se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini del par. 15, 16 o 19). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita;(iii)se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall’accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo.

L’autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al paragrafo 1 lettera a), entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta:

  1. invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e
  2. invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all’autorità competente dell’altro Stato contraente.

Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall’autorità competente dell’altro Stato contraente) l’autorità competente:

  1. notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente l’avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere a un esame nel merito del caso; o
  2. richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.

Se, ai sensi del paragrafo 6 lettera b), una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere a un esame nel merito del caso, l’autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all’altra autorità competente:

  1. che essa ha ricevuto le informazioni richieste; o
  2. che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.

Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6 lettera b), la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:

  1. la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del paragrafo 6 lettera a); e
  2. la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente ai sensi del paragrafo 5 lettera b).

Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al paragrafo 7 lettera b), tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6 lettera b).

Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6 lettera b), la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra:

  1. l’ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all’altra autorità competente ai sensi del paragrafo 7 lettera a); e
  2. la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 3 le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda a un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.

Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi 12–14 si applicano ai fini del presente articolo.

Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:

  1. il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
  2. ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall’ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
  3. ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché ai loro consulenti) al momento dell’accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l’aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.

Nel caso in cui l’autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 12 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.

Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 12 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l’amministrazione fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuno dei due Stati contraenti.

Soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nell’articolo 26 e della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all’assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di membro del collegio) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26.

Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 2 nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.

Ai fini del presente articolo e delle disposizioni dell’articolo 25, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:

  1. le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o
  2. la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Salvo nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano a una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo:

  1. dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l’autorità competente di ciascuno Stato contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti degli Stati contraenti). La proposta di risoluzione si limita all’indicazione di specifici importi monetari (per esempio riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all’aliquota massima d’imposta applicata ai sensi della presente Convenzione, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l’applicazione di una disposizione della Convenzione (qui di seguito indicata come «questione preliminare»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari;
  2. l’autorità competente di ciascuno Stato contraente può anche sottoporre all’esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una copia all’altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione e il documento di posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall’altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all’altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica;
  3. il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione e a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto a includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per scritto alle autorità competenti degli Stati contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

In una procedura arbitrale ai sensi del presente articolo, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dagli Stati contraenti, sono a carico degli Stati contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuno Stato contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.

Qualsiasi questione non risolta relativa a un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell’ambito della procedura arbitrale prevista nel presente articolo, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell’ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all’arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui le Giurisdizioni contraenti sono o saranno Parti.

Art. 2619 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per applicare o eseguire il diritto interno degli Stati contraenti relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 26a20 Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a redditi o elementi di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l’autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi o elementi di patrimonio, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un’altra persona in assenza dell’accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1.

L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l’autorità competente dell’altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di detto altro Stato in virtù del paragrafo 1 o 2.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28 Entrata in vigore

Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti, conformemente al loro diritto interno, i presupposti necessari all’entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entra in vigore quando è stata ricevuta l’ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione;
  2. con riferimento alle altre imposte, agli anni o ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.
  3. a) Dal momento in cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione, la Convenzione del 5 settembre 198621 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche su questioni fiscali è abrogata per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e l’Ucraina.
  4. Dal momento in cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione, lo scambio di note del 18 gennaio 196822 fra l’Ambasciata di Svizzera e il Ministero sovietico per gli affari esteri concernente l’imposizione delle imprese di navigazione è abrogato per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e l’Ucraina.

Art. 29 Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo alla denuncia;
  2. con riferimento alle altre imposte, agli anni o ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo alla denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kiev, il 30 ottobre 2000, in due esemplari nelle lingue tedesca, ucraina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il
Governo dell’Ucraina:

Mykola Azarov

Protocollo23

Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo dell’Ucraina,

all’atto della firma della Convenzione conclusa il 30 ottobre 2000 a Kiev fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che costituiscono parte integrante della Convenzione:

1. In generale

Con riferimento all’interpretazione della Convenzione del 30 ottobre 2000, è inteso che il commentario relativo al Modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio fornisce orientamenti vincolanti per l’interpretazione della Convenzione.

2. Ad articolo 3 paragrafo 1 lettera j

È inteso che l’espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della presente Convenzione:

  1. in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo:(i)la legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,(ii)la legge federale del 19 giugno 195925 sull’assicurazione per l’invalidità,(iii)la legge federale del 6 ottobre 200626 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,(iv)la legge del 25 settembre 195227 sulle indennità di perdita di guadagno,(v)la legge federale del 25 giugno 198228 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata,(vi)la legge del 17 dicembre 199329 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,(vii)l’articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 190730, o(viii)l’articolo 331 capoverso 1 della Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 191131 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni);
  2. in Ucraina, tutti gli istituti di previdenza secondo:(a)la legge ucraina numero 1788-XII del 5 novembre 1991 sulle pensioni,(b)la legge ucraina numero 1058-IV del 9 luglio 2003 sull’assicurazione obbligatoria delle pensioni statali,(ііi)la legge ucraina numero 1057-IV del 9 luglio 2003 sulle pensioni non statali,(iv)la legge fiscale ucraina numero 2755-VI del 2 dicembre 2010,(v)la legge ucraina numero 2148-VIII del 3 ottobre 2017 relativa a diverse modifiche di legge concernenti l’aumento delle pensioni.

3. Ad articolo 4

Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 1, è inteso e confermato che l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato nonché le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

4. Ad articolo 7

Con riferimento all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 è inteso che, qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci o beni o eserciti un’altra attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo ricevuto dall’impresa, bensì unicamente sulla base della parte del reddito complessivo attribuibile all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest’impresa è residente.

Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 3, è inteso che l’espressione «possano essere ragionevolmente attribuite alla stabile organizzazione», riguardante spese che nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, deve essere applicata come segue:

Costi specifici di un’impresa possono essere considerati come spese di una stabile organizzazione quando traggono origine dall’adempimento di una funzione, che serve direttamente alle vendite di una determinata merce o alla fornitura di prestazioni per il conseguimento di utili.

Se, tuttavia, dalle particolarità e circostanze del fatto concreto si deduce che i costi traggono la loro origine dall’adempimento di una funzione che serve al risparmio di spese dell’impresa in generale o all’aumento della sua cifra d’affari complessiva, questi costi non possono essere considerati come spese da attribuire esclusivamente alla stabile organizzazione. Nella determinazione dell’utile della stabile organizzazione sono ammessi come spese solamente i costi che risultano da una corretta suddivisione fra le diverse parti dell’impresa.

Nell’applicazione di questi principi le autorità competenti possono prendere in considerazione le particolarità di costi specifici e, se necessario, ricercare un’attribuzione ragionevole nell’ambito di una procedura amichevole. In questo caso, occorre tener conto della natura bilaterale di una tale ripartizione.

5. Ad articoli 7 e 12

È inteso che i compensi ricevuti per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell’impresa conformemente all’articolo 7.

6. Ad articoli 10, 11 e 12

Se, in un accordo o una convenzione con uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Ucraina concorda l’esenzione fiscale dei dividendi da partecipazioni qualificate, degli interessi o dei canoni (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi o canoni) provenienti dall’Ucraina o la limitazione dell’aliquota d’imposta a un aliquota minore di quella prevista nell’articolo 10 paragrafo 2 lettera a), nell’articolo 11 paragrafo 2 o nell’articolo 12 paragrafo 2 della presente Convenzione, tale esenzione o limitazione si applicherà automaticamente (sia in generale che per quanto riguarda categorie specifiche di dividendi, interessi o canoni) ai fini della presente Convenzione, come se tale esenzione o limitazione fosse specificata nella presente Convenzione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale accordo o convenzione entrano in vigore. La competente autorità ucraina informerà senza indugio l’autorità competente svizzera che sono riunite le condizioni per l’applicazione della presente disposizione.

7. Ad articoli 18 e 19

È inteso che il termine «pensioni» menzionato negli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfetarie.

8. Ad articolo 26

  1. È inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d’informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna;
  2. è inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto:(i)l’identità della persona oggetto della verifica o dell’inchiesta,(ii)il periodo oggetto della domanda,(iii)una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste,(v)se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
  3. è inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni;
  4. è inteso che, sulla base dell’articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico;
  5. è inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. È inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

Fatto a Kiev, il 30 ottobre 2000, in due esemplari nelle lingue tedesca, ucraina e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il
Governo dell’Ucraina:

Mykola Azarov

Art. XVI n. 2 del Protocollo del 24 gennaio 201932

2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica di cui al numero 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

  1. con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data;
  2. con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data;
  3. con riferimento all’articolo 26, alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica che si riferiscono a informazioni riguardanti gli anni o gli esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data.