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0.721.809.349.1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson Conchiusa il 23 agosto 1963 Approvata dall’Assemblea federale il 21 febbraio 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 dicembre 1964 Entrata in vigore il 15 dicembre 1964

RU 1964 1287; FF 1963 II 708 ediz. ted. 691 ediz. franc.

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,

visto una domanda di concessione, ricevuta simultaneamente ed intesa allo sfruttamento mediante un unico impianto idroelettrico, delle acque di numerose vallate site, in Francia, nel dipartimento dell’Alta Savoia e, in Svizzera, nel Cantone Vallese;

hanno riconosciuto che la sistemazione proposta 2 assicura, su un piano generale, l’impiego razionale della forza idraulica dei torrenti francesi e svizzeri considerati dal progetto, e presenta il più grande interesse per i due Stati, ma che l’impianto e l’utilizzazione di tale forza devono essere disciplinati da una convenzione internazionale, la quale tenga conto delle divergenze di legislazione nei due Stati.

Essi hanno, di conseguenza, ritenuto opportuno, per la Francia e per la Svizzera, di fare eseguire da un unico concessionario le opere necessarie alla sistemazione delle forze idrauliche e di procedere alla ripartizione dell’energia disponibile, accordando in seguito a ciascuno la libertà di utilizzare a suo piacimento e secondo i principi della propria legislazione, l’energia che gli spetta.

A questo scopo hanno deciso di conchiudere una convenzione ed hanno designato quali loro plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi notificati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stabilito quanto segue:

Sezione A Esecuzione ed esercizio delle opere

Art. 1

Queste acque saranno utilizzate da due officine successive, una detta del «Châtelard», in territorio francese, sulla riva destra della Eau Noire, nell’immediata vicinanza della frontiera franco‑svizzera; l’altra detta della «Bâtiaz», situata in Svizzera, sulla riva sinistra del Rodano. Le acque saranno restituite a quest’ultimo alla quota 453 circa. Sarà costruito un bacino, integralmente in territorio svizzero, il quale permetterà di accumulare, per gravitazione o per pompaggio, le acque svizzere e francesi suindicate mediante uno sbarramento eretto nella gola della Barberine, all’uscita della pianura di Emosson. La quota della ritenuta è stabilita a circa 1930.

La presente Convenzione ha lo scopo di utilizzare, salvi restando i diritti esistenti in ciascun Paese, la forza motrice:

  1. delle acque captate in Francia, provenienti dai ghiacciai del Ruan e del Prazon, dai valloni di Bérard e di Tré les Eaux, dai ghiacciai della Pendant, di Lognan, d’Argentière e del Tour;
  2. delle acque captate in Svizzera, provenienti dalla Val Ferret superiore, dai torrenti di Treutse‑Bo, di Planereuse e della Saleina, dalla Val d’Arpette, dal torrente di Jure, dal Trient, dal Nant‑Noir, dal Pécheux e dalla Barberine.

La presente Convenzione non si applica ai corsi d’acqua, naturali o artificiali, che ora s’immettono nell’invaso della Barberine. La Francia riconosce alla Svizzera il diritto di accumulare queste acque nel bacino di Emosson, come anche altre acque destinate a produrre energia idraulica. Inoltre, la Francia riconosce alla Svizzera il diritto di accumulare nel bacino di Emosson altre acque captate in Svizzera, se non ne è ostacolata l’esecuzione della presente Convenzione,

Art. 2

I progetti e piani generali delle opere sono allestiti a cura del concessionario; essi vanno sottoposti, con tutti i documenti giustificativi utili, alle due Alte Parti contraenti, e potranno essere eseguiti soltanto dopo l’approvazione delle due Parti suindicate. Riguardo alla sicurezza, le opere sottostanno alla legislazione dello Stato, sul cui territorio sono state erette.

Art. 3

Le opere devono essere esercitate soltanto previo accordo delle due Alte Parti contraenti; la manutenzione e la manovra delle stesse spettano al concessionario. La manovra delle opere di scarico delle piene o dello sbarramento verrà eseguita conformemente ad un ordinamento approvato dalle due Alte Parti contraenti. Fuori delle condizioni normali d’esercizio, salvo qualora l’autorità svizzera giudichi imminente un pericolo, lo scarico della ritenuta di Emosson può essere eseguito soltanto previo accordo delle autorità competenti dei due Stati. Il concessionario ha l’obbligo, conformemente agli atti di concessione, di permettere il deflusso, a valle della diga e delle prese, delle portate d’acqua ritenute necessarie per tutelare gli interessi generali, segnatamente riguardo alla salubrità pubblica, all’alimentazione della popolazione rivierasca, all’irrigazione, alla conservazione e allo spostamento dei pesci, alla protezione dei luoghi e dei paesaggi. Le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di imporre al concessionario degli obblighi suppletivi, al fine di tutelare questi interessi.

Art. 4

Le due Alte Parti contraenti si riservano i diritto di eseguire in comune il controllo della costruzione e dell’esercizio delle opere e, se necessario, di autorizzare o di stabilire di comune intesa qualsiasi modificazione dei progetti e dei piani approvati precedentemente. A tale scopo, le due Alte Parti contraenti istituiscono una Commissione permanente di vigilanza, nella quale ciascuna di esse è rappresentata da una delegazione composta di funzionari e periti delle amministrazioni competenti dei due Stati. Tale Commissione ha segnatamente il compito di esaminare i progetti e i piani d’esecuzione delle opere, prima che essi siano approvati dalle Alte Parti contraenti; di ispezionare durante la costruzione e l’esercizio, i lavori e le opere, affinché essi siano eseguiti conformemente ai progetti e ai piani come anche agli atti di concessione e, in generale, di esaminare tutte le questioni riguardanti simultaneamente l’esercizio accordato dalle due Alte Parti contraenti. 1 risultati dei lavori della Commissione sono consegnati in processi verbali, i quali sono presentati, per eventuali decisioni, alle autorità competenti dei due Stati. La Commissione permanente di vigilanza avrà costantemente libero accesso alle diverse opere del concessionario. Ciascuna delle due Alte Parti contraenti accorderà ogni facilitazione intesa ad agevolare il compimento della sua missione.

Sezione B Ripartizione dell’energia tra i due Stati

Art. 5

Le due Alte Parti contraenti convengono che la forza motrice naturale delle acque, cui si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, corrisponde ad una potenza teorica media uguale per le acque di ciascuno Stato.

Esse convengono che i due Paesi fruiscono, in ogni momento, degli stessi diritti sul bacino di Emosson e segnatamente riguardo all’utilizzazione degli impianti e della capacità disponibile, ottenuta sottraendo dalla capacità totale le capacità stabilite dai diritti riconosciuti dalla Francia alla Svizzera, giusta l’articolo 1, numero 2.

Riguardo alla ripartizione tra i due Stati dell’energia elettrica prodotta dalle officine di Châtelard e della Bâtiaz, si devono osservare le disposizioni seguenti:

  1. L’energia elettrica prodotta utilizzando la sola forza motrice naturale delle acque, di cui al numero 1, è considerata un’energia prodotta in ogni momento e in parti uguali sul territorio di ciascuno Stato, indipendentemente se la produzione avviene a filo d’acqua o prelevando le acque accumulate nel bacino di Emosson, anche se la fornitura, al momento della produzione, non avviene effettivamente nella stessa proporzione sul territorio dell’uno e dell’altro Stato.
  2. La produzione suppletiva di energia elettrica nell’officina di Châtelard, ottenuta aumentando artificialmente la forza idraulica mediante pompaggio nel bacino di Emosson delle acque affluenti a quota inferiore, è considerata energia prodotta nel territorio di ciascuno Stato, proporzionalmente alle quantità d’energia fornite da ciascuno per il pompaggio. Ognuno dei due Stati può esigere, al momento della produzione, la fornitura nel proprio territorio della sua parte di energia suppletiva.

Le quantità di energia destinate a soddisfare gli obblighi e il fabbisogno del concessionario sono fornite in parti uguali da ciascuno dei due Stati.

Al termine di ogni anno o di un periodo ritenuto maggiormente conveniente dalla due Alte Parti contraenti, alla Commissione permanente di sorveglianza, di cui all’articolo 4, deve essere presentato un resoconto dei movimenti d’energia avvenuti tra i due Stati nell’ambito della presente Convenzione, al fine di controllarne la conformità alle disposizioni precedenti. In difetto, la Commissione presenterà alle due Alte Parti contraenti ogni utile proposta intesa a normalizzare la situazione.

Art. 6

Ciascuno Stato dispone dell’energia che gli appartiene, nelle forme e nelle condizioni ritenute utili. L’energia prodotta sul territorio di uno Stato e utilizzata nell’altro Stato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, numeri 3 e 4, sarà esente da ogni tassa, canone o limitazione di diritto pubblico; questa energia potrà quindi essere liberamente trasportata nel secondo Stato e considerata, sotto ogni aspetto, come energia prodotta nel territorio di quest’ultimo. Qualora uno dei due Stati non utilizzi affatto, o utilizzi solo in parte, l’energia che gli è stata attribuita, esso non dovrà ostacolare la esportazione nel territorio dell’altro Stato dell’energia disponibile; restano pertanto riservate le disposizioni legali pertinenti. Sul suo territorio ciascuno Stato deve agevolare all’altro Stato, nel limite delle sue possibilità e se necessario, l’impianto e l’utilizzazione delle opere di trasporto d’energia necessari all’applicazione delle precedenti disposizioni.

Sezione C Disposizioni riguardo al concessionario

Art. 7

Il concessionario deve essere una società anomina con la sede in Svizzera ed il foro di Francia. Essa soggiace al diritto svizzero, qualora la presente Convenzione e i documenti di concessione non stabiliscano altrimenti.

Art. 8

Il capitale sociale deve essere obbligatoriamente suddiviso, in parti uguali, tra due gruppi di azionisti graditi dalla Svizzera e dalla Francia.

Art. 9

Gli statuti e le modificazioni degli stessi devono essere comunicati alle due Alte Parti contraenti. Lo stesso vale per i contratti concernenti i diritti e gli obblighi del concessionario riguardo agli azionisti.

Art. 10

Ciascun gruppo di azionisti ha diritto ad un numero uguale di voti e di rappresentanti negli organi della società. Ciascuna Alta Parte contraente può designare un commissario, il quale partecipa alle assemblee generali e alle adunate degli organi amministrativi della società, in qualità di consulente.

Sezione D Disposizioni riguardo alle concessioni

Art. 11

I diritti d’utilizzazione delle forze idrauliche sono concessi, sul territorio di ciascuno Stato, dalle autorità competenti a tale scopo e conformemente alla legislazione e all’ordinamento pubblici, nella misura in cui non è ostacolata l’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12

Le due concessioni devono fondarsi sul medesimo progetto concernente l’insieme della sistemazione, siccome la concessione accordata da ciascuno Stato è intesa a utilizzare la forza idraulica delle sezioni dei corsi d’acqua situate sul proprio territorio. Le condizioni per le due concessioni devono essere stabilite concordemente su ogni questione concernente gli interessi dei due Stati e segnatamente riguardo ai termini entro i quali devono essere iniziati i lavori ed esercitate le officine, alle tasse e ai canoni, al riscatto, alla reversione, come anche al rinnovo eventuale di ogni concessione. Le due Alte Parti contraenti si comunicano vicendevolmente le decisioni riguardo agli atti di concessione, i quali avranno effetto soltanto quando esse avranno dato il loro accordo alle condizioni imposte. Lo stesso vale anche per ogni decisione ulteriore che modifica le condizioni suindicate oppure limita o abroga i diritti concessi di comune intesa. Le due concessioni avranno fine il 31 dicembre dell’ottantesimo anno seguente la data scelta dalle due Alte Parti contraenti per la messa in esercizio delle due officine, o la data meno recente qualora ne fossero state scelte due.

Art. 13

Qualora i lavori non terminassero, l’esercizio delle opere fosse interrotto, oppure si verificasse qualsiasi altra causa di decadenza prevista dagli atti di concessione, le due Alte Parti contraenti dovranno prendere, di comune intesa, i provvedimenti che riterranno meglio adeguati alla situazione e, eventualmente, accordare nuove concessioni.

Art. 14

Almeno dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno aperte delle trattative tra le due Alte Parti contraenti allo scopo di stabilire, di comune intesa, se l’esercizio degli impianti deve essere continuato; in caso affermativo, la ripartizione dell’energia tra i due Stati rimarrà conforme alle disposizioni dell’articolo 5 della presente Convenzione e le condizioni del nuovo regime d’esercizio saranno stabilite di conseguenza. Qualora l’esercizio non dovesse continuare, le due Alte Parti contraenti dovranno prendere, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno meglio adeguati alla situazione.

Sezione E Disposizioni d’ordine economico e fiscale

Art. 15

Il mercato dei lavori, e l’acquisto di materie gregge, di materiale edile e di attrezzature idroelettriche, di cui alla presente Convenzione, devono essere ripartiti equamente tra i due Paesi, nel limite delle possibilità, fintanto che le condizioni economiche rimangono all’incirca uguali. Le due Alte Parti contraenti devono prendere ogni necessaria misura affinché i loro cittadini possano trovare impiego nei lavori eseguiti sul territorio dell’uno o dell’altro Stato.

Art. 16

Per l’esecuzione dei lavori, come anche per la manutenzione, la sorveglianza e l’esercizio delle opere, le due Alte Parti contraenti:

  1. non devono gravare di alcun diritto doganale l’importazione o l’esportazione di materiale da costruzione, di materie gregge o altri materiali originali e importati dall’altro Stato per essere consumati durante i lavori o incorporati nelle opere;
  2. devono autorizzare il deposito temporaneo sul loro territorio, senza riscuotere alcun diritto o tassa doganale, del materiale importato dall’altro Stato e necessario al compimento dei lavori;
  3. devono permettere il passaggio dei materiali e delle materie gregge suindicati senza alcun divieto o restrizione economica d’importazione o d’esportazione.

Art. 17

Le due Alte Parti contraenti non devono ostacolare né riscuotere alcuna tassa nel traffico, tra i due Stati, dei pagamenti risultanti dall’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 183

Le questioni fiscali pertinenti all’applicazione della presente convenzione sono disciplinate dalla convenzione franco‑svizzera del 9 settembre 1966 4 , modificata dall’accordo completivo del 3 dicembre 1969, intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, nel suo tenore al momento dello scambio di note franco‑svizzero del 9 maggio e 11 luglio 1978. La disdetta della convenzione del 1966, modificata nel 1969, non porrà termine all’applicazione delle sue disposizioni riguardo alle questioni fiscali sorte nell’ambito della presente convenzione. Qualora la convenzione del 1966 e l’accordo completivo del 1969 venissero modificati o sostituiti con una nuova convenzione, le due Alte Parti contraenti potranno decidere, di comune accordo mediante scambio di lettere, d’applicare, al concessionario dei due Governi, le nuove disposizioni risultanti dalla modificazione per tutto il tempo durante il quale esse restano in vigore.

Art. 19

Le due Alte Parti contraenti si accordano riguardo all’applicazione di ogni misura d’ordine generale, presa da uno dei due Stati e intesa a modificare la loro situazione rispettiva, nell’applicazione della presente Convenzione.

Sezione F Utilizzazione da parte della Svizzera delle acque francesi
a valle della sistemazione delle opere

Art. 20

La Francia riconosce alla Svizzera il diritto di disporre liberamente, a valle della sistemazione descritta della presente Convenzione, delle acque captate in Francia e condotte nel bacino di Emosson; restano tuttavia riservate le disposizioni seguenti: Le acque del bacino francese dell’Arve, condotte nella ritenuta di Emosson (collettori Nord e Sud) e utilizzate in seguito dalle officine di Châtelard e della Bâtiaz vengono accumulate nel Lemano allo scopo di immetterle poi nel Rodano a Ginevra, su richiesta delle Autorità francesi competenti, per migliorare le condizioni d’impiego delle acque di quest’ultimo e segnatamente riguardo alla navigazione. La riserva d’acqua disponibile nel Lemano non deve superare il volume corrispondente a uno strato d’acqua di 150 mm. L’accumulazione delle acque nel Lemano e il deflusso supplettivo a Ginevra possono essere sottoposti a certe limitazioni intese a mantenere lo stato attuale circa i livelli di piena e di magra del lago e ad agevolare l’utilizzazione del deflusso suppletivo suindicato da parte delle officine della Coulouvrenière, di Verbois di Chancy‑Pougny. Le Autorità competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo i provvedimenti esecutivi necessari.

Sezione G Eliminazione delle controversie

Art. 21

Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, oppure ad una delle concessioni previste, sarà sottoposta, su richiesta, di una delle due Alte Parti contraenti, a un Tribunale arbitrale, se tale controversia non potesse vernir composta entro un termine ragionevole per via diplomatica.

Art. 22

Il Tribunale arbitrale è composto, per ogni caso, nel seguente modo: ciascuna Alta Parte contraente nomina un arbitro scegliendolo tra i suoi cittadini. 1 due arbitri così nominati procedono alla nomina di un superarbitro, il quale dev’essere cittadino di un terzo Stato. Qualora gli arbitri ed il superarbitro non siano stati designati entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della richiesta, di cui all’articolo 21, ciascuna Alta Parte contraente può domandare al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente fosse cittadino di una delle due Alte Parti contraenti, oppure fosse impedito da un altro motivo, il Vicepresidente sarà chiamato a svolgere tale incarico. Qualora parimente quest’ultimo fosse impedito, oppure fosse cittadino di una delle due Alte Parti contraenti, alle nomine procederà quel membro più anziano della Corte, che non è cittadino di nessuna Alta Parte contraente.

Art. 23

Il Tribunale arbitrale statuisce alla maggioranza dei voti. Le sue decisioni vincolano le Parti. Ogni controversia che possa sorgere tra le Alte Parti contraenti, riguardo all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza arbitrale deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che l’ha emessa. La rimunerazione degli arbitri e le spese di gerenza del tribunale sono sopportate, in parti uguali, dalla Francia e dalla Svizzera. Per ogni altro punto, la procedura è stabilita dal tribunale stesso.

Sezione H Permuta di territori

Art. 24

Le due Alte Parti contraenti si accordano per la conclusione di una convenzione che modifica la frontiera franco‑svizzera tra il Cantone Vallese e il Dipartimento della Alta Savoia 5 , nelle vallate della Barberine e dell’Eau‑Noire, di modo che lo sbarramento e il bacino d’accumulazione di Emosson vengano a trovarsi interamente in territorio svizzero e la centrale di Châtelard interamente in territorio francese. Tale modificazione richiede una permuta di territorio di superficie uguale. I servizi competenti dei due Stati per le opere di sistemazione idroelettrica devono accertare ufficialmente, con un processo verbale steso in comune, che la società concessionaria ha preso ogni disposizione necessaria all’esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione delle opere idroelettriche di Emosson e che è pronta ad eseguirli. Il processo verbale stabilisce, segnatamente, la data d’inizio dei lavori.

Art. 25

Qualora la presente Convenzione non produca integralmente i suoi effetti, le due Alte Parti contraenti convengono di non utilizzare, a scopi estranei alla presente Convezione, le particelle previste per la permuta di territorio conformemente all’articolo 24, salvo restando un nuovo accordo tra i due Stati.

Sezione I Disposizioni finali

Art. 26

La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Parigi. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio di tali strumenti. Con riserva dei diritti del concessionario, la Convenzione può essere disdetta da ciascuna Alta Parte contraente, mediante preavviso di 6 mesi, ove i lavori di compimento delle opere di sistemazione di Emosson non siano iniziati entro un termine di 10 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Sion, il 23 agosto 1963, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica Francese:

Bindschedler

Jordan

Scambio di lettere del 23 agosto 1963

La Direzione degli affari economici

Sion, 23 agosto 1963

e finanziari

al Presidente della Delegazione svizzera

Signor Presidente,

Ho l’onore di comunicarVi che ho ricevuto la Vostra lettera, la quale precisa nel modo seguente il senso e la portata del numero 2 dell’articolo 1, della Convenzione franco‑svizzera, firmata oggi:

  1. «1. L’officina idroelettrica esistente di Barberine, della quale lo sbarramento e il bacino d’accumulazione saranno sommersi dalle acque accumulate a Emosson, come anche le officine di Trient e di Vernayaz restano intatte e continuano ad essere esercitate dalle Ferrovie federali svizzere (FFS). Resta riservato a quest’ultime il diritto di sistemare delle pompe nelle officine di Barberine e di Nant de Drance per accumulare, nella ritenuta di Emosson o nel bacino di Vieux Emosson, le portate d’acqua di cui esse dispongono a Châtelard o nella ritenuta di Emosson. L’ordinamento dei diritti di utilizzazione delle FFS rimane, in ogni momento di competenza esclusivamente svizzera.
  2. 2. Alle FFS sono riservati nella ritenuta di Emosson:a.una portata annuale rappresentante:

gli apporti annuali medi del bacino d’accumulazione attuale di Barberine in provenienza dalla zona imbrifera di Barberine come anche dalle regioni del Nant de Drance, del Triège e del Bel Oiseau, senza deduzione dei sovraccarichi attuali di tale accumulazione;

le portate annuali medie sottratte dagli impianti di Emosson alle prese d’acqua delle FFS esistenti momentaneamente nel Trient, nell’Eau‑Noire e nel Pécheux, fidotte in proporzione all’aumento del salto disponibile;

  1. un volume d’accumulazione, rappresentante:

il volume della ritenuta di Barberine, al suo stato attuale, compreso il volume morto;

un volume suppletivo di 17 milioni di m3.

  1. 3. La concessione svizzera deve prevedere le disposizioni necessarie al ripristino delle opere di presa e di condotta delle acque dell’officina di Barberine e quelle attenenti la sicurezza dell’esercizio nelle officine delle FFS.
  2. 4. Le disposizioni precedenti sono parimente applicabili in favore dei successori legali delle FFS.»

Vi confermo il mio accordo su quanto precede e Vi prego di gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

Jordan

Il Presidente della Delegazione svizzera

Sion, 23 agosto 1963

al Presidente

della Delegazione francese

Signor Presidente,

Ho l’onore di confermarVi la ricezione della Vostra lettera, la quale precisa, nel modo seguente, il senso e la portata degli articoli 6 e 17 della Convenzione francosvizzera concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson, firmata oggi a Sion:

È inteso che le disposizioni dell’articolo 6 della Convenzione non si applicano alle imposte sul reddito e sul patrimonio, riscosse nei due Stati contraenti, e che le disposizioni dell’articolo 17 della Convenzione non ostano alla riscossione, in Svizzera, delle tasse federali di bollo, comprese le tasse di bollo sulle cedole 6 e l’imposta preventiva.

Vi confermo il mio accordo su quanto precede e Vi prego di gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia alta considerazione.

Bindschedler