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Convenzione per il regolamento dei rapporti tra la Svizzera e la Francia circa certe clausole sul regime giuridico della futura derivazione del Reno a Kembs Conchiusa il 27 agosto 1926 Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1927 Entrata in vigore il 29 dicembre 1927

CS 12 524

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,

vista la Risoluzione adottata dalla Commissione Centrale per la Navigazione dei Reno, il 10 maggio 1922 2 , relativamente al progetto di derivazione del Reno a Kembs presentato dal Governo della Repubblica Francese in esecuzione dell’art. 358 dei Trattato di pace di Versaglia 3 ;

4 !!! visto l’Accordo intervenuto, alla stessa data, tra i rappresentanti germanici, francesi e svizzeri in detta Commissione, in seguito alle raccomandazioni proposte a questa Commissione 5 ;

desiderosi di regolare in conformità i rapporti tra la Svizzera e la Francia;

hanno risolto di conchiudere una Convenzione a questo scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

Art. 1

Siccome l’Accordo intervenuto a Strasburgo, il 10 maggio 1922 6 , tra i rappresentanti germanici, francesi e svizzeri nella Commissione Centrale del Reno aveva per oggetto di stipulare particolarmente che il rigurgito prodotto dallo sbarramento di Kembs sarebbe esteso a monte fino alla Birsa e che la concessione del salto corrispondente al rigurgito in territorio svizzero sarebbe accordata al beneficiario designato dal Governo francese nelle forme e alle condizioni fissate dalla legislazione svizzera, la concordanza necessaria tra gli atti di concessione rilasciati da ciascuno dei due Stati contraenti sarà assicurata nel modo previsto dalla presente Convenzione.

Art. 2

La quota spettante alla Confederazione Svizzera sull’energia elettrica prodotta dalla centrale di Kembs è fissata di comune accordo a venti per cento (20 %) di quest’energia, in rappresentanza dell’energia del salto corrispondente al rigurgito sul territorio svizzero. L’energia elettrica spettante alla Svizzera sarà esentata dalla Francia, durante la validità della concessione, da ogni tassa, contribuzione o restrizione qualsiasi di diritto pubblico, in modo che quest’energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera e sia, sotto ogni aspetto, nella medesima situazione che se fosse prodotta su territorio svizzero.

Art. 3

Il Governo francese comunicherà al Governo svizzero i principali piani e calcoli relativi al progetto d’esecuzione dell’insieme della centrale di Kembs. Il Governo svizzero potrà presentare le sue osservazioni prima dell’esecuzione dei lavori; il Governo francese ne terrà equo conto, sentito il parere della Commissione prevista all’art. 4 seguente. Tuttavia, le dimensioni dello sbocco, le condizioni di stabilità e di sicurezza dello sbarramento, come pure le prescrizioni per il servizio dello sbarramento e della centrale, in quanto concernano il regime delle acque sul territorio svizzero, saranno oggetto d’un’approvazione da concordarsi tra i due Governi. Le medesime disposizioni saranno applicabili al caso in cui delle modificazioni o delle aggiunte fossero portate, sia agli impianti, sia alle prescrizioni di servizio.

Art. 4

I due Stati contraenti costituiranno una Commissione di quattro membri, composta di due ingegneri, designati dal Governo svizzero e di due ingegneri designati dal Governo francese. Durante la costruzione, questa Commissione controllerà l’esecuzione dei lavori della centrale di Kembs e presenterà le sue osservazioni sotto forma di rapporto alle autorità competenti francese e svizzera. Durate l’esercizio, essa sarà competente a esaminare e risolvere tutte le questioni interessanti contemporaneamente l’esercizio delle due concessioni francese e svizzera. Essa sorveglierà l’esecuzione di queste decisioni 7 . I due Governi si impegnano a mettere in esecuzione, sui loro territori rispettivi, le decisioni che saranno prese, nell’ambito degli atti di concessione, dalla Commissione rispetto alla società concessionaria.

Art. 5

Le concessioni entreranno in vigore non appena la presente Convenzione avrà acquistato forza obbligatoria e i due Governi avranno constatato, con dichiarazioni reciproche, che le clausole e condizioni di queste concessioni concordano su tutti i punti dove ciò è necessario.

Art. 6

I due Governi hanno convenuto di fissare nei loro atti dì concessione i termini seguenti:

  1. i piani di costruzione devono essere deposti nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore degli atti di concessione;
  2. la società concessionaria dovrà cominciare i lavori nel termine di sei mesi dall’approvazione di detti piani;
  3. i lavori dovranno essere terminati, al più tardi, cinque anni dopo l’approvazione dei piani;
  4. le concessioni scadranno il 31 dicembre del settantacinquesimo anno, contato a partire dalla data fissata dalla presente Convenzione per il compimento dei lavori.

Art. 7

In caso di cambiamento del beneficiario della concessione francese, il Governo svizzero trasferirà la concessione svizzera al nuovo beneficiario designato dal Governo francese.

Art. 8

I diritti di riversione del Governo francese sono quelli definiti dall’art. 37 del capitolato d’oneri («cahier des charges») della concessione francese e si applicano alla totalità degli impianti stabiliti sul territorio francese. Nei casi di cui alle lett. a e b del primo capoverso di questo articolo, le quote di energia del salto spettanti alla Francia e alla Svizzera saranno mantenute rispettivamente a ottanta per cento (80%) e a venti per cento (20%) e le condizioni del nuovo regime saranno determinate in modo da assicurarne ai due Stati i vantaggi nella medesima proporzione.

Quindici anni prima dello spirare delle concessioni, i due Governi si intenderanno circa la questione:

  1. se le concessioni debbano essere rinnovate e a che condizioni;
  2. se e a che condizioni i due Stati, in comune, o uno di essi debbano far uso del loro diritto di riprendere la concessione;
  3. se il servizio della centrale debba essere sospeso.

Art. 9

I due Governi potranno pure intendersi per un riscatto le cui condizioni saranno regolate in conformità del capitolato d’oneri francese. Se, d’intesa con il Governo svizzero, il Governo francese viene a esercitare da solo il diritto di riscatto, esso si impegna ad assumersi e a rispettare tutte le condizioni della concessione svizzera fino allo spirare della durata di quest’ultima. Scaduta questa concessione, le questioni relative al diritto di riversione e alla continuazione del servizio saranno regolate in conformità delle stipulazioni dell’art. 8 della presente Convenzione.

Art. 10

In caso di mancato compimento della centrale, di interruzione dell’esercizio o di qualsiasi altra causa di perenzione prevista negli atti di concessione, i due Governi prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che stimeranno più adatti alla situazione e, dato il caso, al conferimento d’una nuova concessione.

Art. 11

In caso d’estinzione delle concessioni per essere trascorsa la loro durata o per qualsiasi altra causa, le condizioni create sul territorio svizzero dal rigurgito non potranno essere modificate senza il consenso dei due Governi.

Art. 128

Le divergenze che sorgessero tra i due Stati contraenti per l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione o di una delle concessioni contemplate in quest’ultima, e non si potessero comporre per via diplomatica in un termine conveniente, saranno sottoposte alla Camera della Corte Permanente di Giustizia Internazionale 9 , chiamata, a’ sensi dell’art. 29 dello Statuto della Corte 10 , a decidere in procedura sommaria. Tuttavia, a richiesta di una delle Parti, la divergenza sarà sottoposta alla Corte di Giustizia 11 radunata in seduta plenaria. Le Parti potranno pure convenire di sottoporre la divergenza a un Tribunale arbitrale, costituito in conformità dell’art. 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali 12 .

Art. 13

Le stipulazioni della presente Convenzione saranno mantenute in tempo di guerra.

Art. 14

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni che si farà a Berna.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare, a Berna, il ventisette agosto millenovecentoventisei (27 agosto 1926).

Motta

Jean Hennessy

Protocollo addizionale

Nell’atto di firmare la Convenzione, conchiusa in data d’oggi, per il regolamento dei rapporti tra la Svizzera e la Francia circa certe clausole sul regime giuridico della futura derivazione del Reno a Kembs, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, dichiarano restare inteso che la Commissione prevista all’art. 4 della Convenzione prenderà le sue decisioni all’unanimità. Nel caso in cui i membri francesi e svizzeri non potessero mettersi d’accordo su una delle questioni che sono di loro competenza in virtù del detto art. 4 e che non concernono né l’applicazione né l’interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni in essa contemplate, la divergenza, se non siasi potuta comporre per via diplomatica, in un termine ragionevole, sarà risolta da un arbitro designato di comune accordo dai due Governi.

Resta inteso, d’altra parte, che l’art. 12 della Convenzione resterà applicabile a qualsiasi divergenza che, secondo il parere di una delle due Parti, concernesse l’applicazione o l’interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni in essa contemplate.

Berna, ventisette agosto millenovecentoventi sei (27 agosto 1926).

Motta

Jean Hennessy