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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la strada tra Lörrach e Weil am Rhein sul territorio svizzero Conchiuso il 25 aprile 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 1979 Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 giugno 1980 Entrato in vigore il 1° agosto 1980

RU 1980 971; FF 1979 II 309

Traduzione1

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

in applicazione degli articoli 34 e 36 del Trattato del 27 luglio 1852 2 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero,

desiderosi di disciplinare i problemi relativi alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di una strada tra Lörrach e Weil am Rhein sul territorio svizzero,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo primo Costruzione della strada

Art. 1 Autorizzazione, costruzione, manutenzione, esercizio

La Confederazione Svizzera autorizza la Repubblica federale di Germania a procedere, sul territorio svizzero, alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di una via pubblica tra la città di Lórrach e quella di Weil am Rhein. Il termine di «strada di raccordo» designa dappresso la parte della strada situata sul territorio svizzero. La strada di raccordo ha qualità di via pubblica non appena è aperta alla circolazione.

La Confederazione Svizzera è autorizzata a esercitare una vigilanza di polizia in materia di lavori di costruzione della strada e dell’osservanza degli accordi e dei piani.

La strada di raccordo è proprietà del Cantone di Basilea Città. La segnaletica e i dispositivi di regolazione del traffico restano nondimeno proprietà della Repubblica federale di Germania.

I terreni necessari alla costruzione della strada di raccordo sono messi a disposizione dal Cantone di Basilea Città il quale, all’occorrenza, se li procura mediante ricostituzione o espropriazione. Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città stabilisce il modo d’acquisto. Ove l’acquisto del terreno avvenga per via espropriatoria, la Confederazione conferisce al Cantone il diritto previsto all’articolo 3 capoverso 2 della legge federale svizzera del 20 giugno 1930 3 sull’espropriazione. La procedura sì limita all’esame delle pretese presentate (art. 30 cpv. 1 lett. c della legge sull’espropriazione). È esclusa qualsiasi opposizione contro la ricostituzione o l’espropriazione come qualsiasi domanda intesa a modificare i piani.

La Repubblica federale di Germania assume i costi di costruzione della strada compresi quelli d’acquisto del terreno e dei diritti da parte del Cantone di Basilea Città.

La Repubblica federale di Germania si impegna a vigilare affinché la strada di raccordo sia costruita, mantenuta e esercitata con la stessa cura come il tratto situato sul territorio germanico.

Art. 2 Tracciato della strada e progetto di costruzione

Il progetto del Dipartimento della costruzione delle strade del Praesidium del Governo di Friburgo in Brisgovia del novembre 1974 con le modificazioni dell’ottobre 1975, approvato il 16 dicembre 1975 dal Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città in virtù dell’articolo 34 capoverso 2 del Trattato del 27 luglio 1852 4 è determinante per il tracciato e la costruzione della strada di raccordo con le condizioni e le clausole contenute nella decisione d’approvazione.

Secondo il progetto approvato, la strada è sprovvista di passaggi a livello e valica la frontiera sulla riva sinistra della Wiese e l’attraversa dopo circa 70 metri per poi correre parallela al fiume fino alla «Weilstrasse». dove entra in una galleria a circa 120 metri prima della Weilstrasse. La galleria passa sotto la «Weilstrasse» e raggiunge il confine in località «Mühlematt», dove forma un angolo quasi retto. In prossimità del confine, la strada esce dalla galleria e risale alla superficie dalla parte germanica in località «Obere Mühlematten». Al presente accordo è allegato un piano generale 5 concernente il tracciato della strada.

La Repubblica federale di Germania deve disporre a proprie spese una via d’accesso e di sgombero, chiudibile, in modo che gli agenti e il personale ausiliario svizzeri possano accedere direttamente alla strada di raccordo dal territorio svizzero. Deve essere sufficientemente tenuto conto delle esigenze della sorveglianza del confine.

La Repubblica federale di Germania raccorderà senza indugio la strada di raccordo alla strada federale 3.

Sono adottate tutte le misure necessarie e adeguate durante la costruzione, la manutenzione e l’esercizio della strada di raccordo affinché il traffico sulle strade e vie attraversate o toccate non sia messo in pericolo e perturbato il meno possibile.

Mediante l’assunzione dei costi che ne risultano, in ogni momento può essere fatto uso dell’area occupata dalla strada di raccordo per sistemare una via pubblica che non incroci la strada allo stesso livello e per costruire un’altra opera d’arte. All’occorrenza, i particolari tecnici sono decisi tra l’autorità competente del Cantone di Basilea Città e l’autorità competente del «Land» germanico. Il traffico sulla strada e la manutenzione di quest’ultima non devono essere gravati oltre l’esigibile. Le restrizioni provvisorie necessarie saranno predisposte dall’autorità germanica, all’occorrenza su domanda del Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città.

Per il disciplinamento di particolari tecnici in rapporto con la costruzione, la manutenzione e l’esercizio della strada, il Cantone di Basilea Città, rappresentato dal Dipartimento delle costruzioni, e il «Land» di Baden‑Württenberg, rappresentato dal Praesidium del Governo di Friburgo, concluderanno un accordo nella qualità di amministrazioni incaricate delle strade federali.

Art. 3 Diritti d’entrata, permessi di lavoro

Le merci (ad es. materiali edilizi, materiali d’esercizio, macchine, apparecchi, attrezzi, veicoli, merci per la vegetazione ai margini della carreggiata) sono esenti da dazi d’entrata in Svizzera come anche da altri diritti e tasse riscosse all’importazione, a condizione che tali merci siano utilizzate per la costruzione, la manutenzione, il rifacimento e l’esercizio della strada di raccordo (compreso il servizio invernale) o per la sicurezza del traffico. Quanto precede s’applica a merci che rimangono sulla strada di raccordo o che vi sono impiegate soltanto se provengono dal libero traffico della Repubblica federale di Germania. Non sono richieste garanzie. Sono riservati i provvedimenti di controllo e di sicurezza necessari.

Le merci che, in virtù del capoverso 1, sono esenti da dazi, non sottostanno a restrizioni e divieti all’importazione e all’esportazione.

Le persone incaricate della costruzione, della manutenzione e dell’esercizio della strada di raccordo possono, quando vengono dal territorio germanico, penetrare sul territorio svizzero per l’esecuzione di lavori, senza essere a beneficio di un permesso di lavoro richiesto dal diritto svizzero. Per il rimanente, sono applicabili le prescrizioni del presente accordo.

Capitolo secondo Utilizzazione della strada

Art. 4 Traffico autorizzato

La Confederazione Svizzera autorizza il traffico di transito sulla strada di raccordo, secondo le prescrizioni del presente accordo; sono esclusi i pedoni.

È vietato scostarsi dalla strada di raccordo. Non è permesso caricare o depositare persone, né caricare o scaricare merci. Non è autorizzata la fermata volontaria. 1 casi d’urgenza come anche l’obbligo del conducente del veicolo di restare sul posto dopo un infortunio della circolazione, conformemente al diritto germanico, costituiscono eccezioni.

È vietato penetrare sulla strada di raccordo a partire dal territorio svizzero. L’articolo 2 capoverso 3 è riservato.

Art. 5 Privilegi accordati al traffico di transito

I dazi e le altre tasse all’importazione e all’esportazione non sono riscossi nel caso di traffico di transito e non è richiesta garanzia alcuna. Ciò vale anche per gli oggetti che cascano al margini della strada di raccordo sul territorio svizzero, a condizione che siano ricondotti sulla strada senza indugio.

I divieti e le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito non si applicano al traffico di transito, ad eccezione di quelli riguardanti il materiale bellico.

Nel traffico di transito, la Svizzera non riscuote nè l’imposta sui veicoli a motore nè quella sui trasporti.

La Svizzera consente che il trasporto postale e il trasporto regolare o occasionale di persone sulla strada di raccordo avvengano gratuitamente.

Art. 6 Controllo di confine

Per il passaggio in transito non è chiesto nessun documento doganale né nessun visto.

Non è svolto un controllo di confine del traffico di transito. Ciascuno Stato contraente ha tuttavia il diritto di procedere alle necessarie verifiche sulla strada di raccordo onde prevenire contravvenzioni a prescrizioni di dogana e di polizia di confine.

Le autorità degli Stati contraenti adottano – ove occorra di comune intesa – i provvedimenti di vigilanza e di sicurezza necessari per impedire un abuso delle agevolazioni concesse con il presente accordo.

Art. 7 Passaggio del confine e diritti di transito degli agenti

Gli agenti germanici della dogana e della polizia, gli impiegati dell’amministrazione delle strade come anche il personale di soccorso sono autorizzati, nell’esercizio delle loro funzioni, a transitare sulla strada di raccordo con i loro veicoli di servizio, compresi gli equipaggiamenti.

Per quanto concerne il personale militare germanico in uniforme, come anche gli agenti germanici in uniforme ed armati, la strada di raccordo è considerata strada di transito giusta la Convenzione fra i due Stati contraenti sul diritto di transito conchiuso il 5 febbraio 1958 6 .

Gli agenti svizzeri delle dogane e della polizia, gli impiegati dell’amministrazione delle strade, come anche il personale di soccorso, che devono recarsi stilla strada di raccordo nell’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati ad attraversare il confine con i veicoli di servizio, equipaggiamenti compresi, e a ritornare successivamente sul territorio svizzero attraverso il territorio germanico, sia per il raccordo ad ovest di Weil e il passaggio di confine della «Weilstrasse», sia per il raccordo della «Hammerstrasse» e il passaggio del confine alla «Lörracher Strasse». All’occorrenza, sono parimente autorizzati a recarsi sulla parte svizzera della strada di raccordo attraverso i due passaggi di confine e attraverso i raccordi.

1 detenuti non possono essere trasportati in transito sul territorio dell’altro Stato contraente.

In quanto il presente accordo non disponga altrimenti, gli articoli Il a 13 della Convenzione del 1° giugno 1961 7 tra gli Stati contraenti relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio s’applicano per analogia.

Gli Stati contraenti riprenderanno in ogni momento e senza formalità, secondo quanto accordato, le persone che sono giunte sul territorio dell’altro Stato contraente, in violazione dell’articolo 4 capoversi 2 o 3.

Capitolo terzo Applicazione del diritto germanico, competenza

Art. 8 Principio

Il diritto germanico sulla circolazione stradale s’applica alla strada di raccordo, compreso il diritto germanico in materia d’assicurazione per i veicoli a motore; il diritto penale germanico s’applica parimente ai fatti menzionati nell’allegato al presente accordo.

Le vigenti prescrizioni nella Repubblica federale di Germania sono determinanti per il trasporto professionale di persone e di merci sulla strada di raccordo. Analogamente dicasi per i trasporti industriali privati.

Sempre che il diritto germanico sia applicabile giusta i capoversi 1 e 2 e il presente accordo non disponga altrimenti, le autorità germaniche lo applicheranno come sul territorio germanico limitrofo.

Quando sono predisposti provvedimenti concernenti il traffico e essi hanno ripercussioni sulla strada di raccordo, gli interessi svizzeri sono debitamente considerati. Ove le ripercussioni siano importanti, le autorità germaniche si mettono in rapporto tempestivamente con il Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città. Ove vi sia pericolo nel ritardo, possono essere presi i provvedimenti immediati; il Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città deve essere informato senza indugio.

Art. 9 Infrazioni alle norme della circolazione stradale

Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sulla strada di raccordo sono perseguite e represse dagli agenti di polizia, dalle autorità e dai tribunali germanici sempre che nessuno dei prevenuti abbia residenza abituale in Svizzera. I fatti menzionati nell’allegato al presente accordo sono assimilati a infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Gli agenti germanici sono autorizzati in ogni caso ad accertare i fatti in loco, a fermare provvisoriamente persone e a collocare in luogo sicuro i veicoli impiegati come anche gli oggetti trasportati. Nessun arresto, prelievo di sangue, sequestro di veicoli e d’oggetti può essere operato nei confronti di persone che abbiano residenza abituale in Svizzera; non può essere nemmeno loro inflitto l’avvertimento. Tali persone, veicoli o oggetti sono, sempre che siano adempiute le condizioni che consentono l’applicazione di queste misure, consegnate alle autorità svizzere secondo le istruzioni del Dipartimento di polizia del Cantone di Basilea Città.

Le persone provvisoriamente fermate o sottoposte a un prelievo di sangue, possono essere condotte nella Repubblica federale di Germania con gli oggetti sequestrati o confiscati, sotto riserva del capoverso 2.

Il perseguimento e la repressione delle infrazioni spettano alle autorità e ai tribunali svizzeri in quanto, giusta il capoverso 1, le autorità e i tribunali germanici non sono competenti. Il diritto svizzero disciplina allora la pena e le conseguenze amministrative che ne derivano.

Art. 10 Diritto di procedura

Nell’esercizio delle proprie attribuzioni sulla strada di raccordo secondo l’articolo 9, gli agenti germanici applicano le norme procedurali germaniche, comprese le prescrizioni in materia d’avvertimento.

I tribunali germanici possono compiere atti ufficiali sulla strada di raccordo soltanto con l’approvazione del Dipartimento di giustizia del Cantone di Basilea Città.

Gli agenti germanici possono penetrare sul territorio svizzero, a fianco della strada, soltanto ove sia indispensabile per prestare assistenza in caso di un infortunio, per recuperare veicoli o carico oppure per procedere a un rilievo delle tracce. Questi atti, nell’aspetto giuridico, sono considerati come compititi sulla strada dì raccordo. Sono esclusi altri provvedimenti segnatamente il diritto di seguito.

Art. 11 Cooperazione tra gli agenti degli Stati contraenti

Gli agenti e i servizi degli Stati contraenti s’accordano reciprocamente tutto il sostegno possibile affinché sia impedito che persone non autorizzate abbiano ad abbandonare la strada di raccordo o a penetrarvi oppure che merci o altri beni abbiano a passare illecitamente, per il tramite della strada, da uno Stato contraente nell’altro. Essi si prestano assistenza nelle ricerche riguardanti la scomparsa di merce e di mezzi di trasporto come anche nel l’accertamento di infrazioni all’articolo 3 capoverso 1; essi si assistono per assicurare gli indizi e le prove e si scambiano le necessarie informazioni.

Art. 12 Protezione e assistenza: atti punibili commessi da agenti germanici
o contro di essi

Le autorità svizzere accordano agli agenti germanici, nell’esercizio delle loro funzioni sulla strada di raccordo, la medesima protezione e assistenza come agli agenti propri; segnatamente, sono applicabili agli atti punibili commessi contro agenti germanici le disposizioni di diritto penale svizzero intese a proteggere i funzionari e gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

Quando sono commessi atti punibili da parte di agenti germanici nell’esercizio delle loro funzioni sulla strada di raccordo, è avvertito il servizio da cui essi dipendono. In caso d’arresto, anche provvisorio, la notificazione avviene senza indugio.

Se, nell’esercizio delle loro funzioni, agenti germanici commettono sulla strada di raccordo un atto punibile non menzionato nella lista recata nell’allegato al presente accordo, oppure se un cittadino germanico residente abitualmente nella Repubblica federale di Germania commette siffatto atto contro un agente germanico nell’esercizio delle proprie funzioni sulla strada di raccordo, le autorità competenti del Cantone di Basilea Città possono rinunciare ad avviare una procedura penale svizzera. In tal caso, la Svizzera può accordare l’estradizione in ragione di siffatto atto.

Capitolo quarto Pretese in materia di responsabilità civile

Art. 13 Tribunali competenti

Sono competenti per le pretese in caso di sinistri che si producono sulla strada di raccordo, con riserva dei capoversi 2 e 3, i tribunali germanici che sarebbero competenti ove il sinistro fosse intervenuto sul territorio germanico limitrofo.

1 tribunali del Cantone di Basilea Città sono competenti in quanto l’avente diritto e il responsabile o uno dei due hanno residenza abituale in Svizzera. Le parti possono convenire altra soluzione.

Quando un veicolo appartenente alla Repubblica federale di Germania, a un «Land» o a uno dei loro patrimoni individualizzati è, coinvolto in un sinistro sulla strada di raccordo ed è competente un tribunale svizzero in virtù delle disposizioni che precedono, le pretese derivanti dal sinistro sottostanno alla giurisdizione e all’esecuzione forzata svizzere.

Le richieste di risarcimento relative a sinistri sulla strada di raccordo sono giudicate secondo il diritto dello Stato contraente in cui risiede il tribunale. Ciò non si applica ai casi di cui all’articolo 15 capoverso 2. È riservato l’articolo 14 capoverso I.

Art. 14 Pretese di risarcimento per danni causati dai veicoli o velocipedi
non assicurati o non identificati

In caso di sinistro sulla strada di raccordo, gli aventi diritto non abitualmente residenti in Svizzera, possono, in deroga all’Accordo del 30 maggio 1969 8 fra gli Stati contraenti concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione, far valere unicamente l’«Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen» le pretese derivami da danni provocati da un autoveicolo non assicurato o insufficientemente assicurato oppure non identificato. Tali pretese sono valutate secondo il diritto germanico.

Ove in ragione di un sinistro intervenuto sulla strada di raccordo, si ricorra alla copertura della Confederazione Svizzera, quest’ultima dispone di un diritto di regresso contro lo «Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen» germanico, a condizione che non possa richiedere per altra via la rifusione delle proprie spese.

Nel caso di danni causati da velocipedi non assicurati in Svizzera o non identificati o da veicoli ad essi assimilabili secondo il diritto svizzero, le persone non abitualmente residenti in Svizzera non possono pretendere la copertura del sinistro da parte del l’assicurazione responsabilità civile collettiva del Cantone di Basilea Città o da parte della Confederazione.

Art. 15 Responsabilità amministrativa

Le pretese a titolo di responsabilità amministrativa, per danni provocati da agenti germanici nell’esercizio delle proprie funzioni sulla strada di raccordo sottostanno al diritto germanico e alla giurisdizione germanica come se l’atto pregiudizievole o l’omissione avesse avuto luogo su territorio germanico limitrofo. Ciò vale parimente in caso di violazione, da parte dell’amministrazione della costruzione delle strade, dell’obbligo di garantire la sicurezza del traffico.

Quando la parte lesa risiede abitualmente in Svizzera, il diritto alla riparazione può essere esercitato davanti ai tribunali del Cantone di Basilea Città.

I capoversi 1 e 2 s’applicano anche quando la parte lesa è uno Stato contraente o un’altra persona giuridica di diritto pubblico.

L’articolo 13 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 16 Liberazione dalla responsabilità

La Repubblica federale di Germania libera il Cantone di Basilea Città da qualsiasi responsabilità per danni intervenuti in seguito alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio della strada di raccordo in quanto non coperti da un’assicurazione di responsabilità civile del Cantone di Basilea Città. L’autorità svizzera competente informa senza indugio e per scritto l’autorità germanica competente circa ogni pretesa verso il Cantone di Basilea Città quando, secondo la frase precedente, possa entrare in considerazione un risarcimento del Cantone dì Basilea Città da parte della Repubblica federale di Germania. Il Cantone di Basilea Città riconosce siffatte pretese e avvierà transazioni in merito soltanto con il consenso dell’autorità germanica competente. Gli Stati contraenti si comunicano la lista delle autorità competenti.

I crediti del Cantone di Basilea Città nei confronti di terzi giusta il capoverso 1 prima frase, inerenti alla costruzione, all’esistenza, alla manutenzione o all’esercizio della strada di raccordo, passano alla Repubblica federale dì Germania.

La Repubblica federale di Germania garantisce segnatamente il risarcimento di danni provocati alle acque di superficie o alla falda freatica in seguito a infortuni dovuti a idrocarburi o ad avvenimenti analoghi.

Art. 17 Mandatario incaricato di ricevere le comunicazioni

Le comunicazioni e notificazioni concernenti le pretese che, sul fondamento del presente Accordo, possono essere fatte valere davanti ai tribunali competenti del Cantone di Basilea Città contro la Repubblica federale di Germania o uno dei suoi «Länder» devono essere rivolte alla rappresentanza esterna competente della Repubblica federale di Germania in Svizzera (il mandatario).

Capitolo quinto Disposizioni finali

Art. 18 Commissione mista

Gli Stati contraenti costituiscono una commissione mista germano‑svizzera che ha come missione di:

  1. dibattere le questioni risultanti dall’applicazione del presente accordo e del Regolamento tecnico;
  2. formulare raccomandazioni all’intenzione dei due Governi, anche per quanto concerne eventuali modificazioni del presente accordo e del Regolamento tecnico;
  3. raccomandare alle autorità competenti provvedimenti adeguati al fine di ovviare alle difficoltà.

La Commissione consta di cinque membri svizzeri e cinque germanici che possono farsi accompagnare da periti. Il Governo di ciascuno Stato contraente designa un membro della propria delegazione per presiederla. Ciascun presidente di delegazione può, su richiesta del presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione a una seduta che, a sua domanda, avviene al più tardi entro il termine di un mese dopo ricevimento della richiesta.

Art. 19 Controversie

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo e del Regolamento tecnico menzionato all’articolo 2 capoverso 7 sono composte dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 20 Clausola d’arbitrato

Ove non possa essere altrimenti composta, ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo è sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati contraenti.

Il tribunale è costituito di caso in caso; ciascuno Stato contraente nomina un membro; questi due designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, che sarà nominato dai Governi degli Stati contraenti. I membri devono essere nominati nel termine di due mesi; il presidente nel termine di tre mesi dopo che uno Stato contraente ha comunicato all’altro di voler sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.

Ove i termini menzionati al capoverso 2 non fossero rispettati e in mancanza di un altro accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Ove il presidente sia di cittadinanza svizzera o germanica o si trovi impedito per altri motivi, il vicepresidente procede alla designazione. Ove anche il vicepresidente sia di cittadinanza svizzera o germanica o si trovi impedito, procede alla designazione il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte che non abbia né cittadinanza svizzera né cittadinanza germanica.

Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sul fondamento dei trattati esistenti fra gli Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le decisioni sono esecutive. Ciascuno Stato contraente sopporta i costi dell’arbitro da esso designato e i costi incorsi dalla propria rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. I costi del terzo arbitro e gli altri costi sono parimente sopportati dagli Stati contraenti. Inoltre, il tribunale arbitrale disciplina da sé la propria procedura.

Se il tribunale arbitrale lo chiede, i tribunali degli Stati contraenti concedono l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alle citazioni e alle audizioni dì testimoni e di periti, conformemente agli accordi vigenti fra i due Stati contraenti sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Art. 21 Allegato all’accordo

La lista allegata delle infrazioni alle norme della circolazione stradale è parte integrante del presente accordo.

Art. 22 Durata dell’accordo, emendamenti

Il presente accordo è conchiuso per una durata indeterminata. Potrà essere disdetto o modificato soltanto previa reciproca intesa fra gli Stati contraenti.

Ove sorgessero importanti difficoltà nell’applicazione del presente accordo, o in caso di sensibile modificazione delle circostanze esistenti al momento della conclusione, gli Stati contraenti, a domanda di uno di essi, negozieranno un nuovo disciplinamento.

Art. 23 Applicazione a Berlino

Il presente accordo è pure valido per il «Land» Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non consegna al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nel termine di tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

Art. 24 Ratificazione, entrata in vigore

Il presente accordo sarà ratificato; gli strumenti saranno scambiati non appena possibile a Bonn.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Art. 25 Abrogazione di disposizioni finora vigenti

Il presente accordo sostituisce le disposizioni del Trattato del 27 luglio 1852 9 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero, riferentisi alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio della strada di raccordo tra Lörrach e Weil am Rhein. Fatto a Berna, il 25 aprile 1977, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Diez

Kurt Laqueur

Allegato

Lista dei fatti
assimilati a infrazioni alle norme della circolazione stradale

(art. 9 cpv. 1)

  1. Omicidio colposo o lesioni corporali per negligenza nella circolazione stradale.
  2. Delitto di fuga, ossia violazione degli obblighi spettanti ai conducenti di veicoli in seguito ad un infortunio della circolazione.
  3. Furto d’uso di un autoveicolo o di una bicicletta. (utilizzazione illecita di un autoveicolo o di una bicicletta).
  4. Resistenza o costrizione esercitata nei confronti delle autorità o degli agenti germanici in connessione con atti ufficiali o di servizio.
  5. Interventi pericolosi o altri atti pericolosi nella circolazione stradale.
  6. Danni materiali e danni cagionati alla cosa pubblica inerenti alla strada di raccordo o al traffico su questa.