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0.732.031

Convenzione
sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli
impianti nucleari1 2

RU 1987 505; FF 1985 II 329

Traduzione

Conclusa a Vienna il 26 ottobre 19793
Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19864
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 gennaio 1987
Entrata in vigore per la Svizzera l’8 febbraio 1987

(Stato 21 ottobre 2025)

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione,

riconoscendo il diritto di ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi;

convinti che occorra agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;

consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un’importanza vitale per la tutela della salute pubblica, dell’incolumità, dell’ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale;

consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite 5 circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati;

considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»;

memori della Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994;

desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento e uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e impianti nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e impianti contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale;

profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato;

certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo;

desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici;

certi che i reati concernenti materie e impianti nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali reati;

desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari;

certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza in materia di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione degli impianti nucleari;

prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali;

riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari impiegati a fini militari è di competenza dello Stato che possiede tali materie e impianti, e nella certezza che tali materie e impianti sono, e continueranno a essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

hanno convenuto quanto segue 6

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. con «materie nucleari» si intende il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80%, l’uranio arricchito d’uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi;
  2. con «uranio arricchito in uranio 235 o 233» si intende l’uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
  3. con «trasporto nucleare internazionale» si intende il trasporto di materie nucleari, condizionate per un invio con qualunque modo di trasporto, allorchè esso deve valicare le frontiere dello Stato dal cui territorio parte, a contare dal punto in cui esce dall’impianto speditore in detto Stato sino al punto in cui entra nell’impianto destinatario sul territorio dello Stato di destinazione finale;
  4. 7 con «impianto nucleare» si intende un impianto (inclusi edifici e attrezzatura) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;
  5. 8 con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un impianto nucleare oppure contro materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale o della collettività, ovvero dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi.

Art. 1 A9

Gli obiettivi della presente Convenzione consistono nell’instaurare e mantenere nel mondo intero una protezione fisica efficace delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e impianti e nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Partecipanti per raggiungere detti obiettivi.

Art. 210

La presente Convenzione si applica alle materie nucleari utilizzate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto e agli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, tuttavia a condizione che le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione si applichino a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto nucleare internazionale.

La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di un Partecipante incombe interamente a questo Stato.

Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, dev’essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

  1. Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Partecipanti risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.
  2. Le attività delle forze armate durante i conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.
  3. Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici.
  4. Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude perseguimenti in virtù di altre legislazioni.

La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari contenenti dette materie.

Art. 2 A11

Ogni Partecipante elabora, applica e mantiene sotto la sua giurisdizione un sistema adeguato di protezione fisica delle materie e impianti nucleari al fine di:

  1. proteggere contro il furto o l’ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;
  2. assicurare l’attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all’occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, il Partecipante agisce conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5;
  3. proteggere le materie e gli impianti nucleari contro sabotaggi;
  4. attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.

Per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Partecipante:

  1. elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;
  2. istituisce o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;
  3. adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari.

Per adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile: Principio A: Responsabilità dello Stato La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato incombe interamente a questo Stato. Principio B: Responsabilità durante il trasporto internazionale La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale di queste materie finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato. Principio C: Quadro giuridico e normativo Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso include la definizione di prescrizioni di protezione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contempla inoltre un sistema di ispezione degli impianti nucleari e del trasporto di materie nucleari per garantire l’osservanza delle disposizioni pertinenti e delle condizioni d’autorizzazione o degli altri documenti d’autorizzazione e per stabilire i mezzi necessari per farle applicare, incluse sanzioni efficaci. Principio D: Autorità competente Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere i compiti che le sono stati affidati. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte dall’autorità nazionale competente siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare. Principio E: Responsabilità dei titolari di licenze Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri documenti d’autorizzazione (per esempio gestori o speditori). Principio F: Cultura della sicurezza Tutti gli enti impegnati nell’attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l’effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell’ente stesso. Principio G: Minaccia La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia esistente. Principio H: Approccio graduale Le disposizioni in materia di protezione fisica vanno stabilite in modo graduale e valutando la minaccia esistente, i vantaggi relativi, la natura delle materie nucleari e le conseguenze che potrebbero risultare dalla sottrazione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari. Principio I: Difesa in profondità Le disposizioni nazionali in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere un concetto composto da più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzativi) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi. Principio J: Garanzia della qualità Per garantire l’osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della protezione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità. Principio K: Piani di emergenza I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti. Principio L: Riservatezza Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari.

  1. Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.
  2. Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù della lettera a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

Art. 3

Ogni Partecipante prende, giusta la legislazione nazionale e il diritto internazionale, le necessarie disposizioni affinché, durante un trasporto nucleare internazionale, le materie nucleari trovantisi sul suo territorio (o a bordo d’una sua nave o aeromobile implicati nel trasporto verso o da quel territorio), vengano, quanto possibile, protette conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Art. 4

Ogni Partecipante esporterà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Ogni Partecipante importerà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione da uno Stato impartecipe, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Ogni Partecipante autorizzerà il transito, sul suo territorio, di materie nucleari trasportate, tra Stati impartecipi, per terra o per acqua (oppure sul territorio dei porti aerei o marittimi) solo dopo aver ricevuto, quanto possibile, l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Ogni Partecipante, giusta la legislazione nazionale, applicherà i livelli di protezione definiti nell’allegato I alle materie nucleari trasportate, da un punto all’altro del suo territorio, tramite le acque o lo spazio aereo internazionali.

Il Partecipante tenuto, in virtù dei precedenti paragrafi 1–3, ad ottenere l’assicurazione d’una protezione delle materie nucleari, conforme ai livelli in allegato I, stabilisce ed avvisa previamente gli Stati attraverso i quali dette materie transiteranno, per terra od acqua, nonché quelli nei cui aeroporti o porti marittimi faranno scalo.

La responsabilità d’ottenere l’assicurazione di cui nel paragrafo 1 può venir trasmessa, per mutuo consenso, al Partecipante figurante nel trasporto in quanto importatore.

Nulla, nel presente articolo, può venir interpretato come limitativo, in qualunque modo, della sovranità e giurisdizione territoriale d’uno Stato, segnatamente quanto al suo spazio aereo o al suo mare territoriale.

Art. 512

I Partecipanti designano e si comunicano, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, gli organi di collegamento per le questioni concernenti la presente Convenzione.

Le modalità di attuazione di questa cooperazione sono definite dai Partecipanti interessati.

In caso di furto, furto qualificato o altra illecita forma d’ottenimento di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, i Partecipanti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, aiutano per quanto possibile ogni Stato che lo richiede a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:

  1. il Partecipante prende le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, di ogni furto, furto qualificato o altro illecito ottenimento di materie nucleari, oppure di ogni credibile minaccia d’un tale atto, nonché per informare, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le organizzazioni internazionali competenti;
  2. i Partecipanti interessati scambiano informazioni, tra loro o con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l’integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi:i)coordinano gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta,ii)si prestano assistenza, su richiesta,iii)assicurano la restituzione delle materie nucleari rubate o mancanti che sono state ricuperate in seguito a uno degli eventi summenzionati.

In caso di sabotaggio di materie nucleari o di un impianto nucleare, o di minaccia credibile di un tale atto, i Partecipanti cooperano in ogni modo possibile, in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

  1. se un Partecipante è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o di un impianto nucleare in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest’ultimo e, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;
  2. in caso di sabotaggio di materie o di un impianto nucleari in un Partecipante e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, il Partecipante, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prende le misure necessarie per informare immediatamente l’altro o gli altri Stati che rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica e, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;
  3. se, in considerazione delle lettere a) e b), un Partecipante chiede assistenza, ogni Partecipante a cui è rivolta tale richiesta determina rapidamente e comunica allo Stato richiedente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;
  4. le attività di cooperazione di cui alle lettere a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. I Partecipanti interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come attuare tale cooperazione.

I Partecipanti cooperano e si consultano, ove occorra, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

Un Partecipante può consultare gli altri Partecipanti e cooperare con essi, ove occorra, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema nazionale di protezione fisica degli impianti nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale e degli impianti nucleari.

Art. 613

Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d’ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un’operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. Ogni Partecipante comunica a terzi informazioni riservate fornite da un altro Partecipante soltanto previo consenso di quest’ultimo.

I Partecipanti non sono vincolati dalla presente Convenzione a fornire informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudicano la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o impianti nucleari.

Art. 7

è considerata da ogni Partecipante come un reato punibile in virtù del diritto nazionale. 14

L’esecuzione intenzionale di uno dei seguenti atti:

  1. la ricettazione, la detenzione, l’utilizzo, il trasferimento, l’alterazione, la cessione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, la morte o lesioni gravi di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all’ambiente;
  2. il furto semplice o qualificato di materie nucleari;
  3. la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari;
  4. un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l’autorizzazione necessaria;
  5. un atto diretto contro un impianto nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un impianto nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesioni gravi di altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente per l’esposizione a radiazioni o per la fuoriuscita di sostanze radioattive, eccetto che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale del Partecipante sul cui territorio è situato l’impianto nucleare;
  6. l’estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;
  7. la minaccia:i)di impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente, o commettere un reato di cui alla lettera e),ii)di commettere un reato di cui alle lettere b) ed e) per costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o non compiere un atto;
  8. un tentativo di commettere un reato di cui alle lettere a)–e);
  9. la partecipazione a un reato di cui alle lettere a)–h);
  10. l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h);
  11. un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L’atto è compiuto intenzionalmente:i)al fine di facilitare l’attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui alle lettere a)–g),ii)sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui alle lettere a)–g);

Ogni Partecipante applicherà, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi.

Art. 8

Ogni Partecipante prende le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui nell’articolo 7, nei seguenti casi:

  1. allorchè l’infrazione risulta commessa sul suo territorio o a bordo d’una nave o d’un aeromobile battente la sua bandiera;
  2. allorchè l’autore presunto è un suo nazionale.

Ogni Partecipante prende inoltre le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire detti reati allorchè il loro presunto autore trovasi nel suo territorio e il Partecipante stesso non lo estrada, giusta l’articolo 11, in uno qualunque degli Stati competenti giusta il paragrafo I.

La presente Convenzione non abroga alcuna competenza penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

Oltre ai Partecipanti menzionati nei paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante può, giusta il diritto internazionale, stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui in articolo 7, allorchè, nel trasporto nucleare internazionale, ha il ruolo di esportatore o importatore di materie nucleari.

Art. 9

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato ricorre, se lo ritiene giustificato dalle circostanze, alle misure appropriate consone alla sua legislazione nazionale, detenzione compresa, per assicurare la presenza di detto autore ai fini del perseguimento o dell’estradizione. Le misure prese in virtù del presente articolo vanno immediatamente notificate agli Stati che l’articolo 8 obbliga a stabilire la propria competenza, nonché, ove occorresse, a tutti gli altri Stati interessati.

Art. 10

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato, se non lo estrada, deve, senza eccezione né indugio, adire le proprie autorità competenti per l’azione penale, secondo la procedura contemplata dalla propria legislazione.

Art. 11

I reati in articolo 7 valgono, di pieno diritto, come motivi d’estradizione per ogni trattato d’estradizione tra i Partecipanti. Questi si obbligano ad includerli, come motivi d’estradizione, in ogni trattato d’estradizione che dovessero conchiudere tra loro.

Il Partecipante che subordina l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato, se riceve un’istanza d’estradizione da un altro Partecipante col quale non abbia stipulato un tale trattato, potrà considerare la presente Convenzione come una base giuridica dell’estradizione relativamente ai reati suddetti. L’estradizione resterà sottoposta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

I Partecipanti che non subordineranno l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato riconosceranno i suddetti reati come motivi d’estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

Tra i Partecipanti, ognuno dei detti reati va considerato, ai fini dell’estradizione, come commesso sia sul luogo d’attuazione sia sul territorio dei Partecipanti tenuti, secondo l’articolo 8 paragrafo 1, a stabilire la propria competenza.

Art. 11 A15

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Partecipanti, nessuno dei reati di cui all’articolo 7 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 11 B16

Nessuna disposizione della presente Convenzione dev’essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se il Partecipante richiesto ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all’articolo 7 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta pregiudicherebbe la situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 12

Ogni persona oggetto d’una procedura, promossa per un reato di cui in articolo 7, dovrà beneficiare d’un trattamento equo in tutte le fasi procedurali.

Art. 13

I Partecipanti si accordano la più completa assistenza giudiziaria per ogni procedura concernente i reati dell’articolo 7, compresa la comunicazione dei mezzi di prova di cui dispongono, necessari all’istruzione. In ogni caso si applicherà alle domande d’assistenza la legge dello Stato richiesto.

Il paragrafo 1 non tocca gli obblighi derivanti da qualunque altro trattato, bi o multilaterale, che già regga, o reggerà, totalmente o parzialmente, l’assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 13 A17

Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie e impianti nucleari.

Art. 14

Ogni Partecipante informa il depositario circa le leggi e i regolamenti volti ad applicare la presente Convenzione. Il depositario trasmette periodicamente queste informazioni a tutti i Partecipanti.

Il Partecipante nel cui territorio viene perseguito il presunto autore d’un reato comunica, quanto possibile, il risultato agli Stati direttamente interessati. Lo comunicherà, in secondo luogo, anche al depositario, il quale ne informerà tutti i Partecipanti.

Allorché il reato concerne materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio nazionale e sia il presunto autore del reato sia le materie nucleari rimangono sul territorio del Partecipante dove il reato è stato commesso, ovvero allorché un reato concerne un impianto nucleare e il presunto autore del reato rimane sul territorio del Partecipante in cui il reato è stato commesso, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni sulle procedure penali relative a tale reato. 18

Art. 15

Gli allegati della presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Art. 1619

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica adottata l’8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti per esaminare l’applicazione della presente Convenzione e valutare l’efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati tenendo conto della situazione a quel momento.

Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

Art. 17

In caso di vertenza tra due o più Partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, i contendenti si consulteranno per comporre la controversia mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le controparti.

La vertenza, ove non fosse così composta, verrà, a domanda di qualsiasi controparte, convenuta in arbitri o deferita alla Corte internazionale di giustizia per decisione. Qualora, entro i sei mesi successivi alla domanda d’arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ogni parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’ONU di designare uno o più arbitri. Dandosi più richieste contrastanti, prevale quella indirizzata al detto Segretario generale.

Ogni Partecipante, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dall’una o dall’altra o da ambedue le procedure di composizione descritte nel paragrafo 2. Gli altri Partecipanti vengono allora svincolati dalla procedura compositiva di cui in paragrafo 2, rispetto al Partecipante che, su di essa, ha formulato la riserva.

Ogni Partecipante che ha formulato una riserva, giusta il paragrafo 3, può in ogni momento revocarla mediante notificazione al depositario.

Art. 18

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’AIEA, in Vienna, e presso la sede dell’ONU, in Nuova York, a contare dal 3 marzo 1980 sino alla sua entrata in vigore.

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari.

La presente Convenzione, dopo l’entrata in vigore, resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato.

  1. a) La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione d’organizzazioni internazionali o regionali di carattere integrativo, o d’altro carattere, purché siano costituite da Stati sovrani ed abbiano facoltà di negoziare, stipulare e applicare accordi internazionali concernenti i settori sottesi alla presente Convenzione.
  2. Dette organizzazioni, nell’ambito della loro competenza e in proprio nome, esercitano i diritti e assumono le responsabilità che la presente Convenzione assegna ai Partecipanti.
  3. Partecipando alla presente Convenzione, l’organizzazione comunica al depositario una dichiarazione indicante i suoi Stati membri, nonché gli articoli della Convenzione a lei inapplicabili.
  4. L’organizzazione non dispone d’alcun voto proprio oltre quelli dei suoi Membri.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione vanno depositati presso il depositario.

Art. 19

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno seguente la data di deposito, presso il depositario, del 21° strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l’accetti, l’approvi, o vi aderisca, dopo il deposito del detto 21° strumento, essa entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 20

Salvo restando l’articolo 16, un Partecipante può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento va presentato al depositario che lo comunica immediatamente a tutti i Partecipanti. Se la maggioranza dei medesimi domanda al depositario di riunire una conferenza per studiare l’emendamento, il depositario, invitando tutti i Partecipanti ad assistervi, la aprirà trenta giorni almeno dopo l’invio di questi inviti. Ogni emendamento adottato in conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti i Partecipanti, va comunicato ai medesimi dal depositario, senza indugio.

Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento, questo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi dei partecipanti abbiano fatto tale deposito presso il depositario. Successivamente l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Partecipante, il giorno in cui il Partecipante deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

Art. 21

Ogni Partecipante può denunciare la presente Convenzione notificandolo per iscritto al depositario.

La denuncia prende effetto 180 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Art. 22

Il depositario notifica senza indugio a tutti i Partecipanti:

  1. ogni firma della Convenzione;
  2. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni formulazione o revoca di riserva giusta l’articolo 17;
  4. ogni comunicazione di un’organizzazione giusta il paragrafo 4c) dell’articolo 18;
  5. l’entrata in vigore della Convenzione;
  6. l’entrata in vigore d’ogni emendamento alla Convenzione;
  7. ogni denuncia giusta l’articolo 21.

Art. 23

L’originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il Direttore generale dell’AIEA, che ne trasmetterà copie certificate a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione aperta alla firma in Vienna e Nuova York il 3 marzo 1980.

( Seguono le firme )

Allegato I

Livelli di protezione fisica applicabili ai trasporti internazionali delle materie nucleari definite nell’allegato II

1. In fase di immagazzinamento ai fini del trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli di protezione fisica qui sotto indicati:

  1. Le materie della categoria III sono immagazzinate in zona d’accesso controllato;
  2. Le materie della categoria II lo sono in zona costantemente sorvegliata da guardie o da dispositivi elettronici, recintata da una barriera materiale con un numero limitato di punti d’entrata sotto adeguato controllo, oppure in qualunque zona munita di una protezione fisica equivalente;
  3. Le materie della categoria I sono immagazzinate in zona protetta come per la categoria II, ma il cui accesso è inoltre consentito solo alle persone riconosciute come fededegne, e posta sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con appropriate forze d’intervento. Le misure particolari prese in questo contesto sono volte a frustrare e prevenire ogni attacco, nonché ogni intrusione o ogni prelievo di materie, non autorizzati.

2. In fase di trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli seguenti:

  1. Per le materie delle categorie II e III, il trasporto va effettuato con precauzioni particolari comportanti segnatamente previa accordi tra mittente, destinatario e vettore nonché un accordo liminare, tra le persone fisiche o giuridiche sottoposte alla giurisdizione normativa degli Stati esportatore e importatore, volto a precisare il momento, il luogo e le modalità del trasferimento della responsabilità del trasporto;
  2. Per le materie della categoria I, il trasporto va effettuato con le precauzioni prescritte per le categorie II e III nonché, inoltre, con la sorveglianza costante d’una scorta in condizioni tali da assicurare uno stretto collegamento con appropriate forze d’intervento;
  3. Per l’uranio naturale in forme diverse da minerale o residui di minerale, la protezione per il trasporto di quantità superiori a 500 kg d’uranio comporta la previa notifica del mittente specificante il modo di trasporto e la prevista ora d’arrivo, nonché la conferma che le materie sono state recapitate in ordine.

Allegato II20

Tavola della distribuzione in categorie delle materie nucleari

Materia

Categoria

I

II

IIIc)

  1. Plutonio a)
  1. Non irradiato b)
  1. 2 kg
    o più
  1. Meno di 2 kg
    ma più di 500 g
  1. 500 g o
    meno ma più di 15 g
  1. Uranio 235
  1. Non irradiato b)
  1. uranio arricchito
    al 20% o più
    in 235 U

5 kg
o più

Meno di 5 kg
ma più di
1 kg

1 kg o
meno ma
più di 15 g

  1. uranio arricchito
    al 10% o più, ma
    a meno del 20%,
    in 235 U

10 kg o più

Meno di
10 kg ma
più di 1 kg

  1. uranio arricchito
    a meno del 10%
    in 235 U

10 kg o più

  1. Uranio 233
  1. Non irradiato b)

2 kg
o più

Meno di 2 kg
ma più di
500 g

500 g o
meno ma
più di 15 g

  1. Combustibile irradiato

Uranio impoverito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno del 10% in materie fissili) d) e)

  1. Tutto il plutonio tranne se in concentrazione isotopica superante 80 per cento di plutonio 238.
  1. Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d’irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
  1. Le quantità non rientranti sotto cat. III e l’uranio naturale dovrebbero venir protetti conformemente ad una prudente pratica gestionale.
  1. Si raccomanda questo livello di protezione, nondimeno gli Stati sono liberi d’assegnare una categoria diversa dopo aver valutato circostanze particolari.
  1. Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d’irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

0.732.031

Campo d’applicazione il 7 aprile 202221

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

12 settembre

2003 A

12 ottobre

2003

Albania

5 marzo

2002 A

4 aprile

2002

Algeria*

30 aprile

2003 A

30 maggio

2003

Andorra*

27 giugno

2006 A

27 luglio

2006

Angola

21 settembre

2020 A

21 ottobre

2020

Antigua e Barbuda

4 agosto

1993 A

3 settembre

1993

Arabia Saudita*

7 gennaio

2009 A

6 febbraio

2009

Argentina*

6 aprile

1989

6 maggio

1989

Armenia

24 agosto

1993 A

23 settembre

1993

Australia

22 settembre

1987

22 ottobre

1987

Austria**

22 dicembre

1988

21 gennaio

1989

Azerbaigian*

19 gennaio

2004 A

18 febbraio

2004

Bahama*

21 maggio

2008 A

20 giugno

2008

Bahrein*

10 maggio

2010 A

9 giugno

2010

Bangladesh

11 maggio

2005 A

10 giugno

2005

Belarus*

9 settembre

1993 S

14 giugno

1993

Belgio**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Benin

18 settembre

2019 A

18 ottobre

2019

Bolivia

24 gennaio

2002 A

23 febbraio

2002

Bosnia e Erzegovina

30 giugno

1998 S

1° marzo

1992

Botswana

19 settembre

2000 A

19 ottobre

2000

Brasile

17 ottobre

1985

8 febbraio

1987

Bulgaria

10 aprile

1984

8 febbraio

1987

Burkina Faso

13 gennaio

2004 A

12 febbraio

2004

Cambogia

4 agosto

2006 A

3 settembre

2006

Camerun

29 giugno

2004 A

29 luglio

2004

Canada

21 marzo

1986

8 febbraio

1987

Capo Verde

23 febbraio

2007 A

25 marzo

2007

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

16 settembre

2019 A

16 ottobre

2019

Cile

27 aprile

1994 A

27 maggio

1994

Cina*

10 gennaio

1989 A

9 febbraio

1989

Cipro*

23 luglio

1998 A

22 agosto

1998

Colombia

28 marzo

2003 A

27 aprile

2003

Comore

18 maggio

2007 A

17 giugno

2007

Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Congo (Brazzaville)

3 settembre

2021

3 ottobre

2021

Congo (Kinshasa)

21 settembre

2004 A

21 ottobre

2004

Corea (Sud)*

7 aprile

1982

8 febbraio

1987

Costa d’Avorio

17 ottobre

2012 A

16 novembre

2012

Costa Rica

2 maggio

2003 A

1° giugno

2003

Croazia

29 settembre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba*

26 settembre

1997 A

26 ottobre

1997

Danimarca

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Dominica

8 novembre

2004 A

8 dicembre

2004

Dominicana, Repubblica

30 aprile

2009

30 maggio

2009

Ecuador

17 gennaio

1996

16 febbraio

1996

El Salvador*

15 dicembre

2006 A

14 gennaio

2007

Emirati Arabi Uniti

16 ottobre

2003 A

15 novembre

2003

Eritrea*

13 marzo

2020 A

12 aprile

2020

Estonia

9 maggio

1994 A

8 giugno

1994

Eswatini

17 aprile

2003 A

17 maggio

2003

Figi

23 maggio

2008 A

22 giugno

2008

Filippine

22 settembre

1981

8 febbraio

1987

Finlandia**

22 settembre

1989

22 ottobre

1989

Francia* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Gabon

19 febbraio

2008 A

20 marzo

2008

Georgia

7 settembre

2006 A

7 ottobre

2006

Germania**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Ghana

16 ottobre

2002 A

15 novembre

2002

Giamaica

16 agosto

2005 A

15 settembre

2005

Giappone

28 ottobre

1988 A

27 novembre

1988

Gibuti

22 giugno

2004 A

22 luglio

2004

Giordania*

7 settembre

2009 A

7 ottobre

2009

Grecia**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Grenada

9 gennaio

2002 A

8 febbraio

2002

Guatemala*

23 aprile

1985

8 febbraio

1987

Guinea

29 novembre

2005 A

29 dicembre

2005

Guinea equatoriale

24 novembre

2003 A

24 dicembre

2003

Guinea-Bissau

8 ottobre

2008

7 novembre

2008

Guyana

13 settembre

2007 A

13 ottobre

2007

Honduras

28 gennaio

2004 A

27 febbraio

2004

India*

12 marzo

2002 A

11 aprile

2002

Indonesia*

5 novembre

1986

8 febbraio

1987

Iraq

7 luglio

2014 A

6 agosto

2014

Irlanda**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Islanda

18 giugno

2002 A

18 luglio

2002

Isole Marshall

7 febbraio

2003 A

9 marzo

2003

Israele*

22 gennaio

2002

21 febbraio

2002

Italia* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Kazakistan

2 settembre

2005 A

2 ottobre

2005

Kenya

11 febbraio

2002 A

13 marzo

2002

Kirghizistan

15 settembre

2015 A

15 ottobre

2015

Kuwait*

23 aprile

2004 A

23 maggio

2004

Laos*

29 settembre

2010 A

29 settembre

2010

Lesotho

29 settembre

2010 A

29 ottobre

2010

Lettonia

6 novembre

2002 A

6 dicembre

2002

Libano

16 dicembre

1997 A

15 gennaio

1998

Libia

18 ottobre

2000 A

17 novembre

2000

Liechtenstein

25 novembre

1986

8 febbraio

1987

Lituania

7 dicembre

1993 A

6 gennaio

1994

Lussemburgo**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Macedonia del Nord

20 settembre

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar

28 ottobre

2003 A

27 novembre

2003

Malawi

17 dicembre

2013 A

16 gennaio

2014

Mali

7 maggio

2002 A

6 giugno

2002

Malta

16 ottobre

2003 A

15 novembre

2003

Marocco

23 agosto

2002

22 settembre

2002

Mauritania

29 gennaio

2008 A

28 febbraio

2008

Messico

4 aprile

1988 A

4 maggio

1988

Moldova

7 maggio

1998 A

6 giugno

1998

Monaco

9 agosto

1996 A

8 settembre

1996

Mongolia

28 maggio

1986

8 febbraio

1987

Montenegro

21 marzo

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico*

3 marzo

2003 A

2 marzo

2003

Myanmar*

6 dicembre

2016 A

5 gennaio

2017

Namibia

2 ottobre

2002 A

1° novembre

2002

Nauru

12 agosto

2005 A

11 settembre

2005

Nicaragua

10 dicembre

2004 A

9 gennaio

2005

Niger

19 agosto

2004

18 settembre

2004

Nigeria

4 aprile

2007 A

4 maggio

2007

Niue

19 giugno

2009 A

19 luglio

2009

Norvegia**

15 agosto

1985

8 febbraio

1987

Nuova Zelanda

19 dicembre

2003 A

18 gennaio

2004

Oman*

11 giugno

2003 A

11 luglio

2003

Paesi Bassi* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Aruba

2 dicembre

2005

2 dicembre

2005

Pakistan*

12 settembre

2000 A

12 ottobre

2000

Palau

24 aprile

2007 A

24 maggio

2007

Palestina

11 gennaio

2018 A

10 febbraio

2018

Panama

1° aprile

1999

1° maggio

1999

Paraguay

6 febbraio

1985

8 febbraio

1987

Perù*

11 gennaio

1995 A

10 febbraio

1995

Polonia

5 ottobre

1983

8 febbraio

1987

Portogallo**

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Qatar*

9 marzo

2004 A

8 aprile

2004

Regno Unito* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Guernesey

11 dicembre

1991

6 ottobre

1991

Isola di Man

11 dicembre

1991

6 ottobre

1991

Jersey

11 dicembre

1991

6 ottobre

1991

Repubblica Centrafricana

20 febbraio

2008 A

21 marzo

2008

Romania*

23 novembre

1993

23 dicembre

1993

Ruanda

28 giugno

2002 A

28 luglio

2002

Russia

25 maggio

1983

8 febbraio

1987

Saint Kitts e Nevis

29 agosto

2008 A

28 settembre

2008

San Marino

19 gennaio

2015 A

18 febbraio

2015

Santa Lucia *

14 settembre

2012 A

14 ottobre

2012

Senegal

3 novembre

2003 A

3 dicembre

2003

Serbia

5 febbraio

2002 S

27 aprile

1992

Seychelles

13 agosto

2003 A

12 settembre

2003

Singapore*

22 settembre

2014 A

22 ottobre

2014

Siria*

5 dicembre

2019 A

4 gennaio

2020

Slovacchia

10 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna* **

6 settembre

1991

6 ottobre

1991

Stati Uniti

13 dicembre

1982

8 febbraio

1987

Sudafrica*

17 settembre

2007

17 ottobre

2007

Sudan

18 maggio

2000 A

17 giugno

2000

Svezia**

1° agosto

1980

8 febbraio

1987

Svizzera**

9 gennaio

1987

8 febbraio

1987

Tagikistan

11 luglio

1996 A

10 agosto

1996

Tanzania

24 maggio

2006 A

23 giugno

2006

Thailandia

19 giugno

2018 A

19 luglio

2018

Togo

7 giugno

2006 A

7 luglio

2006

Tonga

24 gennaio

2003 A

23 febbraio

2003

Trinidad e Tobago

25 aprile

2001 A

25 maggio

2001

Tunisia

8 aprile

1993 A

8 maggio

1993

Turchia*

27 febbraio

1985

8 febbraio

1987

Turkmenistan

7 gennaio

2005 A

6 febbraio

2005

Ucraina

9 agosto

1996 A

8 settembre

1996

Uganda

10 dicembre

2003 A

10 gennaio

2004

Ungheria

4 maggio

1984

8 febbraio

1987

Uruguay

24 ottobre

2003 A

23 novembre

2003

Uzbekistan

9 febbraio

1998 A

11 marzo

1998

Vietnam*

4 ottobre

2012 A

3 novembre

2012

Yemen

31 maggio

2007 A

30 giugno

2007

Zambia

7 novembre

2016 A

7 dicembre

2016

Zimbabwe

20 settembre

2021 A

20 ottobre

2021

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) www.iaea.org/resources/treaties/treaties-under-IAEA-auspices oppure ottenuto presso Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna.