L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dalla versione qui annessa.
0.740.726
Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea Adottata il 13 dicembre 2019 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2019
RU 2020 287
(Stato 9 dicembre 2025)
Testo originale
Il Comitato,
visto l’Accordo del 21 giugno 1999 1 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’Accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
(2) A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo.
(3) La decisione n. 1/2013 del Comitato misto 2 stabilisce il riconoscimento, su base di reciprocità, dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie rilasciati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di uno Stato membro o della Svizzera in conformità alla direttiva 2004/49/CE 3 . Essa stabilisce inoltre il riconoscimento, su base di reciprocità, delle dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, dei certificati «CE» di verifica, delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo, nonché degli organismi notificati previsti dalla direttiva 2008/57/CE 4 .
(4) La direttiva (UE) 2016/797 5 fissa nuove prescrizioni per l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari. La direttiva (UE) 2016/798 6 fissa nuove prescrizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie. Dette direttive assegnano inoltre nuove funzioni all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA). In particolare, l’ERA è incaricata del rilascio delle autorizzazioni d’immissione sul mercato del veicolo e delle autorizzazioni per tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 (autorizzazioni UE del veicolo) nonché del rilascio dei certificati di sicurezza unici conformemente all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 (certificati di sicurezza unici). Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri entro il 16 giugno 2019 oppure, nel caso degli Stati membri che ne hanno debitamente informato la Commissione europea e l’ERA, entro il 16 giugno 2020. A decorrere dal 16 giugno 2020 le direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE sono abrogate e sostituite dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.
(5) La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. È pertanto necessario inserire nell’Accordo le nuove disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante una revisione dell’allegato 1.
(6) Nella sua forma attuale l’Accordo non prevede la possibilità che le istituzioni o gli organi dell’Unione europea esercitino competenze in Svizzera e non consente al Comitato misto di modificare l’Accordo in tal senso. In attesa di una modifica dell’Accordo nell’ambito delle procedure applicabili, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. A tal fine occorre precisare che la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in Svizzera può essere stabilita mediante la combinazione di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’ERA, da un lato, e di una verifica da parte della Svizzera del rispetto delle norme nazionali svizzere, dall’altro. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni UE del veicolo, l’ERA dovrebbe tenere conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
(7) È opportuno che i certificati «CE» e le dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797 siano reciprocamente riconosciuti.
(8) Al fine di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbe essere consentito ai richiedenti di presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico o un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’ERA e per la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera. Per lo stesso motivo si dovrebbe consentire ai richiedenti di avvalersi a tal fine dello sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 7 . Alla Svizzera dovrebbe essere accordato l’accesso allo sportello unico e l’ERA e la Svizzera dovrebbero cooperare nella misura necessaria all’attuazione della presente decisione.
(9) Le norme nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, applicabili per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo sul territorio svizzero (norme nazionali), dovrebbero essere notificate ai fini della pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. I settori ai quali le norme nazionali svizzere sono applicabili dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’Accordo.
(10) La Svizzera e l’Unione europea si impegnano ad abrogare le norme nazionali superflue che risultano d’ostacolo all’interoperabilità e alla fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’interoperabilità e andrebbero verificate entro il 31 dicembre 2020 in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione.
(11) È opportuno abrogare la decisione n. 1/2013 del Comitato misto. Tuttavia, dato che a norma delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 alcuni Stati membri recepiranno tali direttive solo entro il 16 giugno 2020, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione del Comitato misto dovrebbero continuare ad applicarsi fino a tale data nei confronti degli Stati membri interessati.
(12) Le dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, i certificati «CE» di verifica nonché le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo e i certificati di sicurezza riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 dovrebbero continuare a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati.
(13) Le disposizioni transitorie della presente decisione dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020, in attesa della modifica dell’Accordo volta a estendere alla rete ferroviaria svizzera il ruolo dell’ERA nel settore dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo. Il Comitato misto dovrebbe esaminare la proroga delle misure transitorie oltre il 31 dicembre 2020 qualora appaia probabile che le disposizioni giuridiche equivalenti al regolamento (UE) 2016/796 e alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 non saranno applicate entro il 31 dicembre 2020,
decide:
Art. 1
Art. 2
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce i certificati di sicurezza unici rilasciati dall’ERA in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798. La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte delle autorità nazionali svizzere è effettuata entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/763 8 .
Il rispetto delle prescrizioni applicabili all’utilizzo della rete ferroviaria svizzera da parte di un’impresa ferroviaria può essere stabilito mediante una combinazione di:
- un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’ERA in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798; e
- una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico per l’utilizzo della rete ferroviaria dell’Unione europea, l’ERA tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’ERA e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di certificato di sicurezza unico e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/763 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Art. 3
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce le autorizzazioni UE del veicolo rilasciate dall’ERA in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera è effettuata entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/545 9 .
Il rispetto delle prescrizioni applicabili alle autorizzazioni per l’utilizzo del veicolo sulla rete ferroviaria svizzera può essere stabilito mediante una combinazione di:
- un’autorizzazione UE del veicolo rilasciata dall’ERA in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797; e
- una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Ai fini del rilascio di un’autorizzazione UE del veicolo per l’utilizzo di un veicolo sulla rete ferroviaria dell’Unione europea, l’ERA tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un’autorizzazione del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un’autorizzazione UE del veicolo e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’ERA e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di un’autorizzazione UE del veicolo e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Art. 4
Si riconoscono, su base di reciprocità:
- i certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato;
- le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui agli articoli 9 e 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati dal fabbricante o dal suo mandatario;
- i certificati «CE» di verifica, di cui all’allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato;
- le dichiarazioni «CE» di verifica, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciate dal richiedente;
- l’elenco degli organismi di valutazione della conformità della Svizzera e dell’Unione europea, di cui all’articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797.
La Svizzera notifica alla Commissione europea e agli Stati membri dell’UE gli organismi di valutazione della conformità stabiliti in Svizzera in conformità all’articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797. Gli organismi notificati svizzeri possono svolgere le loro attività alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/797 e finché soddisfano le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/797. La Commissione europea provvede alla pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati svizzeri.
Art. 5
Le domande di decisioni intese a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate tramite lo sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.
Le domande di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 3, sono presentate tramite lo sportello unico.
La Svizzera registra una copia della decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali nello sportello unico.
La Svizzera ha accesso allo sportello unico ai fini di detta decisione.
Art. 610
Le norme nazionali e i casi specifici svizzeri possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme e casi specifici riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’Accordo.
La Svizzera comunica all’ERA le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.
L’allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compatibilità entro il 31 dicembre 2027, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto. 11
Art. 7
La decisione n. 1/2013 12 del Comitato misto è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 16 giugno 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’ERA e la Commissione europea in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. 2 a . L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’ERA e la Commissione europea in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 a , della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2 a , della direttiva (UE) 2016/798. 13
Le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, i certificati «CE» di verifica e le dichiarazioni «CE» di verifica riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati.
I certificati di sicurezza e le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati.
Art. 8
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2027. 14 Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019.
Per La presidente, |
Per la Il capo della delegazione svizzera, |
Allegato 1
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