Il presente Accordo può essere modificato seguendo la procedura descritta nel presente articolo.
Su richiesta di una delle Parti contraenti, ogni emendamento agli allegati I e II proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.
Se adottata dalla maggioranza delle Parti contraenti, presenti e partecipanti al voto, la proposta di emendamento sarà comunicata per accettazione alle Parti contraenti direttamente interessate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ai sensi del presente articolo, una Parte contraente sarà considerata direttamente interessata se, nel caso di inserimento di una nuova linea, di un terminale importante, di un posto di passaggio di confine, di una stazione per il cambio di scartamento, di un porto o di un collegamento delle navi traghetto oppure nel caso di modifiche a queste installazioni, il suo territorio è attraversato da detta linea o è collegato direttamente al terminale importante, oppure se il terminale importante, il posto di passaggio di confine, la stazione per il cambio dì scartamento, il porto o il collegamento delle navi traghetto previsti sono situati sul suo territorio.
Ogni proposta di emendamento notificata in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sarà considerata accettata se, entro i sei mesi seguenti la data della sua comunicazione da Parte del depositario, nessuna delle Parti contraenti direttamente interessate avrà notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite la sua obiezione all’emendamento proposto.
Ogni emendamento in tal modo accettato sarà comunicato dal Segretario generale delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da Parte del depositario.
Qualora venga presentata, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, una obiezione all’emendamento proposto, detto emendamento sarà ritenuto non accettato e non avrà alcun effetto.
La segreteria della Commissione economica per l’Europa informa rapidamente il depositario in merito alle Parti contraenti direttamente interessate ad una proposta di emendamento.