Le funzioni di ufficio nazionale di assicurazione e di fondo nazionale di garanzia del Principato del Liechtenstein sono esercitate rispettivamente dall’Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) 2 e dal Fondo nazionale di garanzia (FNG) della Svizzera.
Le compagnie di assicurazione ammesse a esercitare nel Principato del Liechtenstein un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore diventano membri a uguali diritti dell’UNA e del FNG.
L’UNA e il FNG non tengono conteggi separati per i casi riguardanti la Svizzera e il Liechtenstein. Sono esclusi gli importi destinati a costituire accantonamenti per la copertura di insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Tali importi sono attribuiti al Liechtenstein o alla Svizzera secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 5. 3
Se i fondi riscossi dal FNG secondo il vigente meccanismo di riscossione dei contributi e accantonati per il Liechtenstein non sono sufficienti a finanziare le pretese avanzate contro il FNG nel quadro dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 n. 18), il Liechtenstein si fa prontamente carico dell’importo mancante. Ciò vale soltanto per pretese nei confronti del FNG in caso di insolvenza o liquidazione di una compagnia di assicurazione ammessa a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera. 4
Per costituire accantonamenti per eventuali insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein si applica una chiave di ripartizione proporzionale al numero di veicoli a motore immatricolati in ciascuno Stato. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera. 5
Per le azioni contro l’UNA e il FNG di persone domiciliate nel Liechtenstein aventi diritto di azione diretta nei confronti dell’UNA o del FNG sono competenti:
- il tribunale del luogo del sinistro;
- i tribunali del domicilio nel Liechtenstein dell’attore;
- i tribunali della sede o del luogo di una delle succursali dell’UNA o del FNG.6
Le modifiche degli statuti dell’UNA e del FNG necessitano l’approvazione dell’Ufficio federale svizzero delle strade e del Governo del Principato del Liechtenstein. 7
Le vertenze tra l’UNA e il FNG o tra questi e i loro membri sono risolte dalle autorità competenti secondo il diritto svizzero. Se sono coinvolte compagnie di assicurazione ammesse nel Principato del Liechtenstein che hanno sede in uno Stato parte dello Spazio economico europeo (SEE), l’autorità svizzera competente sente previamente l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein. 8
I trattati conclusi dall’UNA o dal FNG con altre istituzioni attive nell’ambito della responsabilità per danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati oppure nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale si applicano anche al Principato del Liechtenstein. L’autorizzazione accordata all’UNA e al FNG a concludere tali trattati include l’autorizzazione da parte del Principato del Liechtenstein. Sono esclusi i trattati rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 n. 18). La conclusione di tali trattati è soggetta all’approvazione del Governo del Principato del Liechtenstein. 9