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Accordo tra il Ministero dei Trasporti e dell’Energia del Gran Ducato di Lussemburgo e il Dipartimento federale svizzero di giustizia e polizia al reciproco riconoscimento delle licenze nazionali di condurre Conchiuso il 15 febbraio 1973 Entrato in vigore il 1° marzo 1973

RU 1973 638

Traduzione1

Il Ministero dei Trasporti e dell’Energia
del Gran Ducato di Lussemburgo
e
il Dipartimento federale svizzero di giustizia e polizia,

desiderosi di agevolare la circolazione internazionale su strade fra i due paesi,

hanno convenuto quanto segue,

Art. 1 Riconoscimento delle licenze di condurre

il Lussemburgo e la Svizzera riconoscono reciprocamente le licenze nazionali di condurre, rilasciate dalle autorità dei rispettivi paesi.

Il titolare di una licenza di condurre valida, rilasciata da uno degli Stati contraenti, è autorizzato a condurre temporaneamente sul territorio dell’altro Stato i veicoli a motore delle categorie recate nella licenza. Per quanto concerne il presente capoverso, la durata temporanea è stabilita dalle legislazioni nazionali.

Art. 2 Rinuncia all’esame di guida

Il titolare di una licenza di condurre automobili leggere o motocicli rilasciata da uno degli Stati riceve la corrispondente licenza dell’altro Stato senza dover superare un esame di guida.

In deroga al capoverso 1 l’esame può essere richiesto se:

  1. motivi speciali consentono di dubitare dell’idoneità a condurre del titolare della licenza;
  2. il conducente ha ottenuta la licenza straniera eludendo le norme di competenza vigenti nel suo paese di domicilio;
  3. il titolare di licenza di condurre rilasciata da uno degli Stati contraenti vuole effettuare, per conto di un’impresa situata sul territorio dell’altro Stato, trasporti professionali di persone mediante automobili leggere (peso totale ammesso fino 3,5 t) o trasporti di persone o merci mediante autoveicoli pesanti (peso totale ammesso, superiore a 3,5 t).

Art. 3 Disposizioni speciali

L’obbligo di fare domanda per ottenere una licenza di condurre, quello di produrre un estratto dal casellario giudiziario o un certificato medico come anche quello di pagare le debite tasse per il rilascio della licenza sono disciplinati dalle legislazioni nazionali.

Art. 4 Applicazione al Principato del Liechtenstein

In virtù dello speciale mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo è applicabile anche al Principato.

Art. 5 Modelli delle licenze

Al presente accordo sono allegati 2 i modelli delle licenze di condurre dei due Paesi contraenti e del Principato del Liechtenstein.

Parimenti è allegata 3 una tavola di concordanza fra le categorie delle licenze svizzere di condurre e quelle definite nella convenzione di Vienna del 1968.

Art. 6 Entrata in vigore e durata

Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1973.

La sua validità è indeterminata. Potrà però essere disdetto dai due Governi in ogni momento per scritto mediante preavviso di 3 mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive amministrazioni hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 15 febbraio 1973, in due originali in lingua francese.

Per il
Ministero dei Trasporti e dell’Energia
del Gran Ducato di Lussemburgo:

Per il
Dipartimento federale svizzero
di giustizia e polizia:

C. Kasel

R. Messerli