Le imprese che si occupano del trasporto occasionale con torpedoni e che hanno la loro sede in uno dei due Stati contraenti non hanno bisogno di un’autorizzazione speciale per eseguire escursioni e noleggi sul territorio dell’altro Stato contraente, sempre che le seguenti condizioni previste nell’accordo sulla «libertà della strada» siano adempiute:
- le stesse persone sono trasportate con lo stesso veicolo su un percorso circolare che s’inizia e termina nel Paese d’immatricolazione del veicolo.
- Le stesse persone sono trasportate con le stesso veicolo in partenza da un porto marittimo o da un aeroporto del Paese d’immatricolazione del veicolo, a destinazione di un porto marittimo o di un aeroporto dell’altro Stato contraente, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese di partenza.
I vettori sono tenuti a portar con sé soltanto un permesso del Paese di residenza che li autorizzi a varcare il confine per circolare nell’altro Stato contraente. Il permesso è rilasciato ai vettori svizzeri soltanto se essi offrono le necessarie garanzie personali e se la loro impresa adempie le condizioni prescritte in materia di sicurezza e di capacità di trasporto; ai vettori germanici esso è rilasciato solo se essi possiedono l’autorizzazione prevista nella legislazione tedesca.
La durata di validità del permesso non deve oltrepassare la fine dell’anno civile.
Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente, a domanda, informazioni circa i permessi rilasciati.