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0.741.619.549

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Regno del Marocco
relativo ai trasporti internazionali stradali

RU 1993 2870

Traduzione1

Concluso il 24 ottobre 1986
Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 settembre 1993

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Marocco,

desiderosi di facilitare i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo si applicano ai trasporti di viaggiatori e merci, la cui provenienza o destinazione si situa sul territorio di una Parte contraente o in transito attraverso i loro territori, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera sia in Marocco, ha il diritto di effettuare trasporti stradali di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:

  1. oltre 8 persone sedute, conducente non compreso;
  2. merci.

Art. 3 Trasporto di viaggiatori

I trasporti di viaggiatori sottostanno al regime dell’autorizzazione preventiva.

I trasporti occasionali di viaggiatori che adempiono le condizioni seguenti sono esentati dall’autorizzazione:

  1. trasporto degli stessi viaggiatori con lo stesso veicolo durante tutto un viaggio i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese d’immatricolazione del veicolo, in quanto nessun viaggiatore è preso a carico o scende lungo il percorso o a fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porta chiusa); o
  2. trasporto di un gruppo di viaggiatori da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato sul territorio dell’altra Parte contraente quando il veicolo vuoto lascia questo territorio per il Paese d’immatricolazione; o
  3. trasporto di viaggiatori in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuati i viaggi che si ripetono con una certa frequenza.

Linee regolari per il trasporto di viaggiatori potranno essere istituite soltanto con l’accordo delle autorità competenti delle due Parti contraenti.

Art. 4 Trasporto di merci

Sottostanno ad autorizzazione preventiva:

  1. i trasporti stradali di merci tra le due Parti contraenti;
  2. i trasporti stradali di merci in transito attraverso il territorio di una Parte contraente;
  3. la circolazione di veicoli vuoti sul territorio di una Parte contraente.

Sono esentati dall’autorizzazione preventiva:

  1. i trasporti stradali di colli aerei, in caso di deviazioni di servizi aerei;
  2. i trasporti di masserizie;
  3. i trasporti di oggetti destinati a fiere e esposizioni;
  4. i trasporti di materiale, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, da circhi, fiere o sagre, nonché quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o per la televisione;
  5. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo accidentato sul territorio dell’altra Parte contraente, nonché il proseguimento, da parte del veicolo sostitutivo, del trasporto autorizzato per il veicolo accidentato;
  6. l’entrata a vuoto di:–veicoli destinati al trasporto di veicoli accidentati,–veicoli di rimorchio e di soccorso stradale;
  7. i trasporti di veicoli accidentati;
  8. i trasporti funerari per mezzo di appositi veicoli;
  9. i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofi.

Le autorizzazioni possono essere di due tipi, ossia le autorizzazioni per viaggio e le autorizzazioni a tempo; esse conferiscono ai trasportatori il diritto di prendere a carico merci di ritorno.

Il numero annuo delle autorizzazioni sarà stabilito secondo i bisogni dalla Commissione mista di cui all’articolo 12 o mediante scambio di corrispondenza tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Le autorizzazioni di trasporto, messe mutualmente a disposizione dell’altra Parte contraente, sono rilasciate alle imprese da parte delle autorità competenti del Paese d’immatricolazione dei veicoli per mezzo dei quali sono effettuati i trasporti.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le materie che non sono disciplinate dal presente accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno alle leggi e ai regolamenti di quest’ultima.

Art. 6 Divieto per i trasporti interni

I trasportatori di una Parte contraente non sono autorizzati a effettuare trasporti stradali di viaggiatori o di merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Regime fiscale

I veicoli immatricolati in una Parte contraente e utilizzati per il trasporto di viaggiatori o merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio possono essere sottoposti a imposte, tasse o altri oneri previsti dalla legislazione nazionale di ogni Parte contraente secondo il modo definito nel protocollo menzionato nell’articolo 11 del presente accordo.

Art. 8 Regime doganale

I membri dell’equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia e senza autorizzazione d’importazione i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo per la durata del loro soggiorno sul territorio dell’altra Parte contraente.

I pezzi staccati importati per riparare un dato veicolo già importato temporaneamente sono ammessi temporaneamente esenti da dazi e tasse d’entrata e senza proibizioni e restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che tali pezzi siano posti sotto l’egida di un titolo d’importazione temporanea. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto controllo doganale.

Art. 9 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o delle leggi e dei regolamenti connessi con i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore sul detto territorio possono, su richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità dei Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Rimangono salve le sanzioni che possono essere inflitte in virtù della legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.

Art. 10 Autorità competenti

Le Parti contraenti designano le autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente accordo.

Art. 11 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti regolano le modalità d’applicazione del presente accordo in un protocollo 2 firmato contemporaneamente a quest’ultimo.

Art. 12 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una commissione mista per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo.

La commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 11.

La commissione si riunisce su domanda dell’una o dell’altra delle autorità competenti, alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.

Art. 13 Estensione dell’accordo al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein, l’accordo estende i suoi effetti a detto Paese fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente accordo entrerà in vigore appena ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra che si è conformata alle prescrizioni costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali.

L’accordo vigerà per il periodo di un anno dopo la sua entrata in vigore e d’anno in anno sarà rinnovato tacitamente.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo con un preavviso scritto di 90 giorni.

In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna il 24 ottobre 1986 in due originali in lingua francese e araba, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno del Marocco:

L. Schlumpf

M. Bouamoud

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