Il proprietario registrato di una nave di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate e che batte la bandiera di uno Stato Parte contraente è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione o altra garanzia finanziaria, come la fideiussione di un istituto bancario o similare, per coprire la sua responsabilità ai sensi della presente Convenzione per un importo pari ai limiti di responsabilità previsti dall’applicabile regime nazionale o internazionale, ma in ogni caso non superiore a un importo calcolato in conformità con l’articolo 6 1) b) della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime, come modificata.
Dopo aver stabilito che sono stati rispettati i requisiti del paragrafo 1, a ogni nave con stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate deve essere rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave un certificato attestante che è in corso un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria in conformità alle disposizioni della presente Convenzione. Per quanto riguarda le navi immatricolate in uno Stato Parte contraente, tale certificato è rilasciato o convalidato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; per le navi non immatricolate in uno Stato Parte contraente esso può essere rilasciato o convalidato dalla competente autorità di qualsiasi Stato Parte contraente. Questo certificato di assicurazione obbligatoria deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione e deve contenere i seguenti dettagli:
- il nome della nave, le lettere o il numero di identificazione e il porto di immatricolazione;
- la stazza lorda della nave;
- il nome e la sede principale di attività del proprietario registrato;
- il numero IMO di identificazione della nave;
- il tipo e la durata della garanzia;
- il nome e la sede principale di attività dell’assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove opportuno, la sede di affari in cui è stata stipulata l’assicurazione o la garanzia; e
- il periodo di validità del certificato, che non deve essere più lungo del periodo di validità dell’assicurazione o di altra garanzia.
- a) Uno Stato Parte contraente può autorizzare un’istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato citato nel paragrafo 2. Tale istituzione od organismo informa lo Stato del rilascio di ciascun certificato. In tutti i casi, lo Stato Parte contraente garantisce la completezza e l’accuratezza del certificato così rilasciato e si impegna ad adottare le disposizioni necessarie a rispettare tale obbligo.
- Ogni Stato Parte contraente notifica al Segretario generale:i)le specifiche responsabilità e le condizioni dei poteri delegati all’istituzione o all’organismo da esso riconosciuto;ii)la revoca di tali poteri; eiii)la data a partire dalla quale tale delega o la sua revoca ha effetto.
- La delega dei poteri non ha effetto prima di tre mesi dalla data in cui è stata data notifica in tal senso al Segretario generale.
- L’istituzione o l’organismo autorizzato a rilasciare certificati a norma del presente paragrafo deve avere, come minimo, la facoltà di revocare i certificati qualora le condizioni secondo cui sono stati rilasciati non vengano mantenute. In ogni caso l’istituzione o l’organismo deve informare di tale revoca lo Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato.
Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione. Se la lingua usata non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo deve contenere una traduzione in una di queste lingue e, quando lo Stato decide in tal senso, la lingua o le lingue ufficiali dello Stato possono essere omesse.
Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato Parte contraente, presso le autorità che hanno rilasciato o convalidato il certificato.
Un’assicurazione, o altra garanzia finanziaria, non è conforme alle disposizioni del presente articolo se può cessare per motivi diversi dalla scadenza del periodo di validità dell’assicurazione o della garanzia indicato nel certificato di cui al paragrafo 2, prima che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui tale cessazione è stata notificata alle autorità di cui al paragrafo 5, a meno che entro tale termine il certificato sia stato restituito a dette autorità oppure sia stato rilasciato un nuovo certificato. Le disposizioni che precedono sono similmente applicabili a ogni modifica tale da comportare che l’assicurazione, o la garanzia finanziaria, non risponde più alle disposizioni del presente articolo.
Lo Stato di immatricolazione della nave, fatte salve le disposizioni del presente articolo e tenuto conto di eventuali linee guida adottate dall’Organizzazione sulla responsabilità finanziaria dei proprietari registrati, stabilisce le condizioni di rilascio e di validità del certificato.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da impedire a uno Stato Parte contraente di fare affidamento sulle informazioni ottenute da altri Stati, dall’Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo alla situazione finanziaria dei fornitori di assicurazioni o di garanzie finanziarie ai fini della presente Convenzione. In tali casi lo Stato Parte contraente che si affida a tali informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato di emissione del certificato di cui al paragrafo 2.
I certificati rilasciati o convalidati sotto l’autorità di uno Stato Parte contraente sono accettati dagli altri Stati Parti contraenti ai fini della presente Convenzione e sono da loro considerati come aventi la stessa forza dei certificati rilasciati o convalidati da loro, anche se emessi o convalidati in relazione a una nave non immatricolata in uno Stato Parte contraente. Ogni Stato Parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una consultazione con lo Stato di rilascio o di convalida del certificato, ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla presente Convenzione.
Ogni richiesta di risarcimento per i costi derivanti dalla presente Convenzione può essere proposta direttamente nei confronti dell’assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità del proprietario registrato. In tal caso il convenuto può sollevare le eccezioni (diverse dalla bancarotta o dalla liquidazione del proprietario registrato) che il proprietario registrato avrebbe avuto diritto di invocare, compresa la limitazione di responsabilità secondo qualsiasi regime nazionale o internazionale. Inoltre, anche se il proprietario registrato non è legittimato a limitare la responsabilità, il convenuto può limitare la responsabilità a un importo pari a quello dell’assicurazione o dell’altra garanzia finanziaria necessario per il mantenimento della rispondenza al paragrafo 1. Inoltre, il convenuto può eccepire che il sinistro marittimo è stato causato dal comportamento doloso da parte del proprietario registrato, ma il convenuto non può avvalersi di qualsiasi altra difesa che l’imputato avrebbe potuto invocare nel caso di un’azione da parte del proprietario registrato contro il convenuto. Il convenuto deve avere in ogni caso il diritto di esigere che il proprietario registrato intervenga nel procedimento.
Uno Stato Parte contraente non permette in qualsiasi momento a nessuna nave di bandiera soggetta all’applicazione del presente articolo di operare, a meno che sia stato emesso un certificato ai sensi del paragrafo 2 o 14.
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato Parte contraente garantisce affinché, nel rispetto della legislazione nazionale, per una nave di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate sia in vigore un’assicurazione, o altra garanzia, nella misura richiesta dal paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione, in entrata o in uscita da un porto situato sul proprio territorio, o in arrivo o in partenza da un impianto off-shore situato nel proprio mare territoriale.
Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte contraente può notificare al Segretario generale che, ai fini del paragrafo 12, le navi non sono tenute ad avere a bordo o a esibire il certificato di cui al paragrafo 2, in entrata o in uscita da un porto situato nel proprio territorio, o in arrivo o in partenza da un impianto off-shore situato nel proprio mare territoriale, a condizione che lo Stato Parte contraente di emissione del certificato di cui al paragrafo 2 abbia informato il Segretario generale di disporre di una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli Stati Parti contraenti, che attesta l’esistenza del certificato e consente agli Stati Parti contraenti di adempiere i propri obblighi come previsti dal paragrafo 12.
Se l’assicurazione, o altra garanzia finanziaria, non viene stipulata per le navi di proprietà di uno Stato Parte contraente, le disposizioni del presente articolo ad essa relative non sono applicabili alla nave in questione, ma la nave deve tenere a bordo un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione che attesta che essa è di proprietà di tale Stato e che la responsabilità della nave è coperta nell’ambito dei limiti previsti dal paragrafo 1. Tale certificato deve essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.