Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire agli aerei militari e civile SAR (e a quelli indicati dagli RCC) dell’altra Parte contraente, che fanno scalo nei suoi aeroporti, nel quadro dell’Accordo di Roma del 27 ottobre 19862, le seguenti forme di assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR:
- utilizzazione degli aeroporti;
- utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione aerea;
- rifornimento carburanti e lubrificanti;
- manutenzione di primo livello;
- riparazione di materiale danneggiato;
- cessione e messa in opera di materiali aerei;
- pasti;
- alloggio;
- trasmissioni;
- trasporti;
- vestiario;
- assistenza medica ed ospedaliera;
- pratiche per danni a terzi.