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Convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle facilitazioni nelle operazioni di salvataggio e di rimpatrio mediante aeromobili Conchiusa il 29 aprile 1965 Approvata dall’assemblea federale il 5 dicembre 1967 Strumenti di ratifica scambiati il 3 luglio 1968 Entrata in vigore il 3 agosto 1968

Traduzione1

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania,

desiderose d’agevolare il salvataggio ed il rimpatrio, mediante aeromobili, degli infortunati e dei malati,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Parte prima Disposizioni generali

Art. 1

Ai sensi della presente convenzione, l’espressione

  1. «Operazioni di salvataggio» indica l’insieme dei provvedimenti presi nell’intento di ritrovare, trarre in salvo (incl. assistere) ed evacuare gl’infortunati o gli ammalati;
  2. «Rimpatrio» indica il trasporto (incl. l’assistenza) di infortunati o ammalati, a destinazione dello Stato di cui essi sono cittadini o in cui hanno regolarmente eletto il domicilio;
  3. «Stato di partenza» indica Lo Stato sul cui territorio l’aeromobile prende il volo per compiere una operazione di salvataggio o di rimpatrio;
  4. «Stato di destinazione» indica Lo Stato dove si svolge l’operazione di salvataggio o da dove è effettuato il rimpatrio;
  5. «Servizio di salvataggio» indica l’organismo incaricato delle operazioni di salvataggio o di rimpatrio;
  6. «Ufficio centrale» indica l’ufficio al quale vengono annunciate le operazioni di salvataggio ed a cui sono richieste le autorizzazioni concernenti i rimpatri;
  7. «Mezzi di soccorso» indica gli oggetti necessari all’efficace svolgimento dell’operazione, quali, ad esempio, medicamenti, sieri, vaccini, fortificanti, materiale diagnostico, strumentazione medica, oggetti e apparecchiature per spedizioni di salvataggio.

Art. 2

Sottostanno alla presente convenzione: gli aeromobili di organismi civili di ricerca e salvataggio di uno degli Stati contraenti per le operazioni di salvataggio sul territorio dell’altro Stato contraente o per i rimpatri in provenienza da quest’ultimo; gli equipaggi (degli aeromobili come pure i soccorritori ed il personale medico); gl’infortunati e gli ammalati trasportati sull’aeromobile; le provviste di bordo come pure il materiale per la navigazione aera ed i mezzi di soccorso.

Ogni Stato contraente ha la facoltà di negare, indicandone i motivi, l’intervento agli organismi di ricerca e di salvataggio dell’altro Stato contraente. Le facilitazioni previste dalla presente convenzione non sono accordate agli organismi di ricerca e di salvataggio la cui opera non sia stata richiesta.

La convenzione è applicabile soltanto agli aeromobili espressamente autorizzati dalle competenti autorità dello Stato di destinazione.

Art. 3

Gli Stati contraenti si informano reciprocamente, per via diplomatica, su:

  1. I rispettivi organismi di ricerca e di soccorso come pure su quelli di salvataggio (art. 1, n. 5);
  2. I rispettivi uffici centrali (art. 1, n. 6);
  3. Gli interventi negati (art. 2, cpv. 2);
  4. Le autorità competenti ad autorizzare l’intervento d’un aeromobile nello Stato di destinazione (art. 2, cpv. 3);
  5. Le autorità cui compete l’autorizzazione dei rimpatri (art. 10);
  6. Le autorità competenti a vietare la partecipazione ad operazioni di salvataggio e di rimpatrio (art. 12);
  7. Le sospensioni temporanee delle facilitazioni (art. 14);
  8. Le modifiche degli elementi informativi giusta le cifre da 1 a 7 del presente articolo.

Parte seconda Delle operazioni di salvataggio

Art. 4

Gli aeromobili (art. 2) hanno la facoltà, per operazioni di salvataggio, di decollare ed atterrare anche su aeroporti non doganali dei due Stati contraenti.

Non vien compilato nè richiesto, per gli aeromobili, alcun certificato doganale. L’aeromobile, le provviste di bordo, il materiale per il volo e il soccorso sono considerati, dallo Stato di destinazione, come sdoganati in franchigia per uso temporaneo, nei limiti dell’intervento.

Gli aeromobili non possono recare altre merci oltre alle provviste di bordo, al materiale di volo e ai mezzi di soccorso necessari alle operazioni di salvataggio. Gli stupefacenti, ai sensi delle convenzioni internazionali, possono essere trasportati soltanto nella misura richiesta da urgenti necessità d'’ordine medico e impiegati soltanto da personale qualificato.

Le provviste di bordo, il materiale di volo e i mezzi di soccorso sono esenti da ogni forma di diritto d’entrata, in quanto vengano utilizzati durante l’operazione di salvataggio o servano a curare le vittime dell’infortunio, e, se non utilizzati, devono essere risportati. Qualora circostanze speciali non lo consentano, il genere e la quantità dei medesimi come pure il luogo ove sono stati depositati vanno annunciati all’Ufficio centrale dello Stato di destinazione, che ne informa la competente autorità doganale: in questo caso è applicabile il diritto nazionale dello Stato di destinazione.

I divieti e le limitazioni del traffico merci di confine non sono applicabili alle merci esentate giusta i capoversi 2 e 4. Il trasporto di stupefacenti partenza. Quest’ultimo prende, nel quadro del proprio ordinamento, le necessarie misure preventive al fine d’evitare ogni abusiva utilizzazione degli stupefacenti. Il presente disposto non lede il diritto, per lo Stato di destinazione, di procedere a sopralluoghi.

Art. 5

Il servizio di salvataggio annuncia, senza indugio e per la via più rapida (telefono, ecc.), all’ufficio centrale dello Stato di partenza, l’imminenza d’una operazione di salvataggio. Il servizio centrale dello Stato di partenza ne dà immediata comunicazione a quello dello Stato di partenza ne dà comunicazione all’ufficio centrale dello Stato di destinazione.

Il servizio di salvataggio deve annunciare immediatamente, all’ufficio centrale dello Stato di partenza, la conclusione di una operazione come pure il ritrovamento di persone. L’ufficio centrale dello Stato di partenza ne dà comunicazione all’ufficio centrale dello Stato di destinazione.

Art. 6

Prima di ogni operazione di soccorso, il servizio di salvataggio consegna al pilota dell’aeromobile un attestato menzionante l’ordine di volo, il luogo di partenza e di destinazione, la designazione dell’aeromobile come pure cognome, nome, data di nascita e nazionalità delle persone partecipanti all’operazione di salvataggio.

Art. 7

I soccorritori e i salvati possono, nell’ambito di un’operazione di soccorso, attraversare il confine fra i due Stati senza documenti d’identità.

Ogni Stato contraente s’impegna a riprendere, senza riguardo alla nazionalità, le persone partite da suo territorio per partecipare ad un’operazione di salvataggio. Inoltre, ogni Stato contraente s’impegna a riprendere, senza riguardo alla nazionalità, le persone tratte in salvo sul suo territorio e trasportate su quello dell’altro Stato. Per quanto concerne i salvati non cittadini dello Stato di destinazione, l’obbligo di cui sopra sussiste soltanto se essi non sono cittadini dello Stato di partenza o non vi hanno eletto regolare domicilio prima dell’operazione di salvataggio. L’obbligo cessa se il rimpatrio non è stato chiesto nei 6 mesi succesivi a contare dal momento del passaggio della frontiera.

Lo Stato contraente tenuto all’obbligo del rimpatrio rimborsa all’altro Stato le spese d’assistenza e di transporto causate dal soggiorno dei salvati. La convenzione germano-svizzera del 14 luglio 1952 2 concernente l’assistenza agli indigenti è applicabile, eccezione fatta per gli articoli 2, 6 e 8, ai cittadini dei due Stati contraenti.

Art. 8

Le persone partecipanti a una operazione di salvataggio non possono procedere, sul territorio dello Stato di destinazione, a investigazioni circa l’incidente, senza l’espresso consenso delle competenti autorità dello Stato di destinazione.

Art. 9

Gli articoli da 4 a 8 sono applicabili, per analogia, alla ricerca di cadaveri nell’ambito di un’operazione di salvataggio. Allorquando dei cadaveri vengano trasportanti senza scalo dallo Stato di destinazione a quello di partenza, la carta di passo è sostituita dal rapporto che il pilota consegna all’ufficio centrale dello St5ato di partenza. Quest’ultimo ne dà notizia alla autorità competente del proprio Stato e al suo ufficio di destinazione.

I cadaveri devono essere involti in modo appropriato alle circostanze (ad esempio: in un sacco di tela).

Le convenzioni internazionali che regolano il trasporto dei cadaveri non sono applicabili per queste operazioni di salvataggio.

Parte terza Dei rimpatri

Art. 10

I rimpatri sono subordinati all’autorizzazione delle competenti autorità dei due Stati contraenti. L’autorizzazione è accordata solo se il rimpatrio è giudicato medicalmente urgente e se le persone rimpatriate sono accompagnate da infermieri. Il competente servizio di salvataggio deve comunicare all’ufficio centrale dello Stato di partenza il previsto rimpatrio. Detto ufficio trasmette la richiesta d’autorizzazione alle competenti autorità dei due Stati contraenti, dopo di che esse comunicano, per il tramite dell’ufficio centrale dello Stato di partenza, la loro decisione al servizio di salvataggio.

Le competenti autorità devono, entro 24 ore, deliberare sulla richiesta d’autorizzazione; essa è considerata come accordata se l’ufficio centrale non ha ricevuto, nel termine previsto, alcuna disposizione.

Art. 11

Gli articoli 4, 6 e 7, capoversi 1 e 2, sono applicabili per analogia ai rimpatri.

Parte quarta Disposizioni finali

Art. 12

Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono escludere, dalla partecipazione ad operazioni di salvataggio e di rimpatrio, quelle persone domiciliate sul loro territorio che hanno contravvenuto alle disposizioni della presente convenzione o che si sono rese colpevoli d’altre infrazioni. Le facilitazioni previste dalla presente convenzione non sono accordabili alle persone escluse.

Quando uno dei due Stati contraenti chiede l’esclusione giusta il capoverso 1, l’altro Stato deve soddisfare la richiesta.

Art. 13

Le competenti autorità dei due Stati contraenti stabiliscono in comune i provvedimenti amministrativi necessari all’applicazione della presente convenzione.

Art. 14

Ogni Stato contraente ha facoltà, per motivi gravi d’ordine pubblico o di sicurezza, di sospendere temporaneamente l’applicazione delle facilitazioni previste nella presente convenzione.

Art. 15

La presente convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna.

La presente convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

La presente convenzione può essere disdetta in ogni tempo; essa cessa d’avere effetto tre mesi dopo la disdetta. Fatto in Bonn, il 29 aprile 1965, in due esemplari originali in lingua tedesca. (Si omettono le firme)

Protocollo finale

All’atto della firma della convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle facilitazioni nelle operazioni di salvataggio e di rimpatrio mediante aeromobili, gli Stati contraenti hanno, inoltre, convenuto quanto segue:

  1. Secondo la presente convenzione l’espressione «cittadino» indica, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, i germanici ai sensi della Costituzione
  2. Ogni Stato contraente si riserva la facoltà di considerate come regolarmente domiciliate sul suo territorio, ai sensi dell’articolo 1, numero 2, e dell’articolo 7, capoverso 2, solo le persone ammesse a soggiornarvi per un periodo di almeno un anno oppure beneficianti di un permesso di soggiorno da almeno un anno.

Fatto in Bonn, il 29 aprile 1965, in due esemplari originali in lingua. tedesca.

(Si omettono le firme)

Nota svizzera

Bonn, 29 aprile 1965

Signor Segretario di Stato,

Riferendomi alla convenzione, oggi sottoscritta, fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulle facilitazioni nelle operazioni di salvataggio e di rimpatrio mediante aeromobili, ho l’onore di comunicarle che esiste un’identità di vedute sui seguenti punti:

  1. L’obbligo, secondo l’articolo 7, capoverso 3, al rimborso delle spese d’assistenza e di trasporto, per il salvataggio di persone non aventi né la nazionalità svizzera né quella germanica, concerne l’ammontare che, giusta le disposizioni dell’articolo 1 della convenzione germano-svizzera del 14 luglio 19523 concernente l’assistenza agli indigenti, dovrebbe essere rimborsato nel caso in cui il salvato fosse cittadino svizzero o cittadino germanico.
  2. Rimane riservata la possibilità di regresso o verso il salvato, o verso altre persone sottostanti ad obblighi di diritto civile, allorquando dette persone risultano in grado di rimborsare le spese. Le parti contraenti si avvarranno inoltre dell’aiuto autorizzato dalle leggi nazionali per dar forza a questa pretesa.
  3. L’obbligo al rimborso delle spese d’assistenza e di trasporto, giusta l’articolo 7, capoverso 3, della convenzione, si estingue allorquando lo Stato sul cui territorio vien accordato l’aiuto è in grado di rivendicare il rimborso presso lo Stato di cui il salvato è cittadino.
  4. Quando ai sensi dell’articolo 7, capoverso 3, della convenzione, devono essere accordati dei rimborsi per l’assistenza ai salvati, la rivendicazione ed il conteggio delle spese sono retti dalle disposizioni applicabili per i rimborsi delle spese d’assistenza giusta la convenzione germano-svizzera del 14 luglio 1952 concernente l’assistenza agli indigenti.

Gradisca, signor Segretario di Stato, i sensi della mia più alta stima e considerazione:

(Si omette la firma)