Per l’applicazione del presente accordo, salvo che il suo testo disponga altrimenti:
- l’espressione «autorità aeronautica» indica, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie (Ufficio
aeronautico)1, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale delle comunicazioni, o, in ambedue i casi, le persone o gli uffici autorizzati a esercitare le funzioni adempite attualmente da dette autorità; - l’espressione «impresa designata» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che una Parte contraente designa per iscritto all’altra Parte contraente, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei stabiliti in applicazione all’articolo 2, paragrafo 2.
Le espressioni «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «scalo non commerciale» sono intese nel senso loro attribuito negli articoli 2 e 96 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa il 7 dicembre 1944 2 .