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0.748.127.191.98

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica federativa del Brasile
concernente il traffico aereo di linea

RU 2021 311

Traduzione

Concluso l’8 luglio 2013

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 giugno 2021

(Stato 13 giugno 2021)

Il Consiglio federale svizzero («Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica federativa del Brasile («Brasile»),

di seguito denominati «Parti»:

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ;

animate dal desiderio di contribuire allo sviluppo dell’aviazione civile internazionale;

animate dal desiderio di concludere un accordo al fine di iniziare e di esercitare servizi aerei tra i loro territori e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. la locuzione «autorità aeronautica» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per il Brasile, l’autorità aeronautica rappresentata dall’Agenzia nazionale dell’aviazione civile (ANAC), o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o autorità autorizzata a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità nel presente Accordo;
  2. il termine «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi allegati e tutte le relative modifiche;
  3. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  4. il termine «la Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  5. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all’articolo 4 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo;
  6. il termine «tariffa» indica i prezzi o le tasse per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci (esclusi gli invii postali) nel traffico aereo, incluso ogni altro tipo di trasporto ad esso collegato, richiesti dall’impresa di trasporti aerei, inclusi i suoi agenti, nonché le condizioni applicabili per la disponibilità di simili prezzi o tasse;
  7. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
  8. la locuzione «tasse di utilizzazione» indica la tassa che le autorità competenti possono richiedere o sono autorizzate a richiedere all’impresa di trasporti aerei per la messa a disposizione degli impianti e dei servizi aeroportuali, delle installazioni per la navigazione aerea o delle installazioni o servizi di sicurezza, inclusi i relativi servizi e impianti per gli aeromobili, il loro equipaggio, i passeggeri e il carico; e
  9. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione.

Art. 2 Concessione di diritti

Ciascuna Parte accorda all’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’allegato al presente Accordo. Tali servizi e linee sono denominati di seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata da ciascuna Parte fruisce dei seguenti diritti nell’esercizio di servizi aerei internazionali:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. atterrare nei punti serviti sulle linee indicate nell’allegato al presente Accordo concordati congiuntamente dalle autorità aeronautiche di entrambe le Parti, imbarcare e sbarcare in traffico internazionale passeggeri, bagagli, merci o invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte; e
  4. altri diritti stabiliti nel presente Accordo.

Le altre imprese di trasporti aerei di ciascuna Parte, non designate secondo l’articolo 4 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti specificati nel paragrafo 2 a) e b) del presente articolo.

Il presente Accordo non conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, a seguito di un conflitto armato, di disordini politici o di circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee ad esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per rendere possibile il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio regolare.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di un trattamento non discriminatorio per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato.

Nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto se necessario per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di notificare all’altra Parte per iscritto e per via diplomatica la designazione di una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee stabilite, nonché di revocare o modificare la designazione di ciascuna impresa per iscritto e per via diplomatica.

Una volta ricevute una simile designazione e una domanda di un’impresa designata, presentate nelle forme e secondo le modalità prescritte per le autorizzazioni d’esercizio, le autorità aeronautiche concedono, contenendo al massimo eventuali ritardi procedurali, la corrispondente autorizzazione d’esercizio, a condizione che:

  1. l’impresa designata abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che l’ha designata e sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato da detta Parte;
  2. il controllo giuridico effettivo di tale impresa designata venga esercitato e mantenuto dalla Parte che l’ha designata;
  3. la Parte che ha designato l’impresa agisca in conformità alle disposizioni degli articoli 8 (Sicurezza tecnica) e 9 (Sicurezza dell’aviazione); e
  4. l’impresa designata sia in grado di adempiere gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente dalla Parte che ha ottenuto la designazione per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2, l’impresa designata può iniziare in qualsiasi momento a esercitare i servizi convenuti.

Art. 5 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere l’autorizzazione d’esercizio menzionata all’articolo 4 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo a un’impresa designata dell’altra Parte, oppure imporre temporaneamente o perennemente condizioni per tali autorizzazioni, nel caso in cui:

  1. non sia convinta che l’impresa designata abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che l’ha designata e sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) valido rilasciato da detta Parte;
  2. il controllo giuridico effettivo di tale impresa designata venga esercitato e mantenuto dalla Parte che l’ha designata;
  3. la Parte che ha designato l’impresa non rispetti le disposizioni degli articoli 8 (Sicurezza tecnica) e 9 (Sicurezza dell’aviazione);
  4. l’impresa designata abbia disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato tali diritti, oppure se
  5. l’impresa designata non eserciti i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tali diritti possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte sempre che la revoca immediata, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi, regolamenti o disposizioni del presente Accordo. Tali consultazioni devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla ricezione della domanda da una Parte, a condizione che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 6 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e le disposizioni di una Parte che disciplinano l’entrata o l’uscita dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi e merci (compresi gli invii postali), come quelli concernenti segnatamente le formalità di entrata, di emigrazione e di immigrazione, nonché le prescrizioni doganali, sanitarie e sulla quarantena, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte mentre si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte può favorire le proprie o altre imprese di trasporti aerei rispetto a quelle dell’altra Parte, operative per simili servizi aerei internazionali, nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

I passeggeri, i bagagli, le merci e gli invii postali in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 7 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti da una Parte e ancora validi, sono riconosciuti validi dall’altra Parte per l’esercizio dei servizi aerei convenuti, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Se i privilegi e le condizioni dei brevetti d’idoneità o delle licenze menzionati nel paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche a una Parte, a una persona o a un’impresa designata o relativi a un aeromobile, per l’esercizio dei servizi convenuti, derogano alle norme minime, stabilite in virtù della Convenzione, e se tale deroga è notificata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), l’altra Parte può esigere consultazioni tra le autorità aeronautiche, al fine di chiarire la prassi messa in dubbio.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da un altro Stato.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e il loro esercizio. Simili consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

Se dopo simili consultazioni una Parte constata che l’altra non rispetta né applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’OACI sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi.

Inoltre, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti richiesti e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione .

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo.

Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con il paragrafo 4 sono abrogate appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 9 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 2 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 3 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 4 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 5 , della Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991 6 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’OACI e designate come allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di incidente o minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri, dell’equipaggio, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le Parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l’adozione di altri provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente e sicuramente termine a tale incidente o minaccia di incidente.

Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle disposizioni in materia di sicurezza aerea del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa prima Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni da tale domanda, è dato un motivo per differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige oppure per evitare ulteriori violazioni delle disposizioni del presente articolo, la prima Parte può adottare in qualsiasi momento misure provvisorie.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

Nessuna delle Parti impone o consente di imporre alle imprese designate dell’altra Parte tasse di utilizzazione superiori a quelle riscosse sulle proprie imprese designate che esercitano servizi aerei internazionali analoghi.

Ciascuna Parte sostiene consultazioni sulle tasse di utilizzazione fra le proprie autorità competenti e preposte alla riscossione e le imprese che utilizzano i servizi e le installazioni, per quanto possibile mediante le organizzazioni rappresentanti le imprese. Qualsiasi proposta di modifica delle tasse di utilizzazione va notificata entro un termine ragionevole affinché gli utenti possano esprimere il loro parere prima che siano fatte modifiche. Ciascuna Parte incoraggia poi le proprie competenti autorità preposte alla riscossione e gli utenti a scambiarsi pertinenti informazioni sulle tasse di utilizzazione.

Art. 11 Esenzione da dazi e tasse

In base al principio della reciprocità conformemente alla propria legislazione nazionale, ciascuna Parte esonera le imprese designate dell’altra Parte riguardo gli aeromobili da esse impiegati in servizio internazionale da ogni dazio e tassa su carburanti, lubrificanti, beni di consumo tecnici, pezzi di ricambio, motori e le normali attrezzature di bordo. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande, i liquori, i tabacchi e altri prodotti destinati alla vendita, in quantità limitate, ai passeggeri durante il volo nonché altri oggetti utilizzati esclusivamente in relazione all’esercizio o al servizio di aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte; sono parimenti esenti gli approvvigionamenti in biglietti di passaggio stampati, i titoli di trasporto aereo, qualsiasi stampato che porta i contrassegni delle imprese e che serve al trasporto dei passeggeri diretti e della merce nonché il materiale pubblicitario turistico distribuito gratuitamente dall’impresa designata.

indipendentemente dal fatto che tali oggetti siano utilizzati o consumati completamente all’interno del territorio della Parte che ha accordato l’esenzione, a condizione che la proprietà di questi oggetti non sia trasferita sul territorio della suddetta Parte.

L’esonero accordato nel presente articolo è applicato agli oggetti menzionati al paragrafo 1, se essi:

  1. sono stati importati sul territorio di una Parte dalle o per le imprese designate dell’altra Parte;
  2. rimangono a bordo degli aeromobili delle imprese designate di una Parte al momento dell’entrata nel o dell’uscita dal territorio dell’altra Parte; oppure
  3. sono presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate di una Parte sul territorio dell’altra Parte e sono destinati all’esercizio dei servizi convenuti;

Le normali attrezzature di bordo, nonché i pezzi di ricambio e i beni di consumo a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il presupposto è che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 12 Tariffe

Le tariffe per l’esercizio dei servizi aerei disciplinati nel presente Accordo possono essere fissate liberamente e non devono essere approvate.

Ciascuna Parte può esigere dalle imprese designate che le tariffe per il trasporto in uscita dal proprio territorio siano comunicate o sottoposte alle autorità aeronautiche.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di convertire e di trasferire nel loro Paese, su richiesta e al tasso ufficiale in vigore al momento della richiesta di conversione e trasferimento, le eccedenze locali realizzate sulla vendita con il trasporto aereo.

La conversione e il trasferimento di simili proventi sono consentiti conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili e non soggiacciono a tasse amministrative o tasse sul cambio, fatta eccezione per quelle che le banche addebitano di norma per eseguire simili conversioni e trasferimenti.

Le disposizioni del presente articolo non esentano le imprese di entrambe le Parti dall’addebito di tasse, dazi e contributi a cui soggiacciono.

Se le Parti hanno stipulato un accordo particolare per evitare la doppia imposizione oppure se il traffico dei pagamenti tra le Parti viene disciplinato da un accordo speciale, si applicano questi accordi.

Art. 14 Attività commerciale

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate. Queste rappresentanze possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. I rappresentanti e il personale devono rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio dell’altra Parte e conformemente a tali leggi e regolamenti:

  1. ciascuna Parte accorda, sulla base della reciprocità e limitando al massimo i ritardi, ai rappresentanti e al personale menzionati nel presente paragrafo i necessari permessi di lavoro, i visti o documenti simili; e
  2. entrambe le Parti facilitano e accelerano i requisiti delle condizioni di lavoro per il personale che esegue determinati lavori per un periodo limitato che non supera i novanta (90) giorni.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, secondo il bisogno dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese di ciascuna Parte oppure con imprese di uno Stato terzo, purché le imprese partecipanti agli accordi dispongano di tutti i corrispondenti diritti di traffico e di linee, accordi di marketing, come accordi di prenotazione di capacità, («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali.

Art. 15 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo se non soddisfano le disposizioni degli articoli 8 (Sicurezza tecnica) e 9 (Sicurezza dell’aviazione).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1 nonché le leggi e i regolamenti delle Parti, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 17 Approvazione degli orari

Almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti sulle linee indicate, le imprese designate di ciascuna Parte sottopongono per approvazione i loro orari previsti alle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica significativa di orario.

Per i voli supplementari che le imprese designate di una Parte intendono effettuare al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa deve prima chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, simili istanze sono presentate almeno cinque (5) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 18 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione, alla modifica o alla conformità del presente Accordo.

Simili consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche tramite discussioni o per iscritto, iniziano entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 19 Composizione delle controversie

In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo, le autorità aeronautiche delle Parti devono cercare dapprima di risolvere queste controversie tramite consultazioni e negoziati.

Se le autorità aeronautiche delle Parti non riescono a giungere a un’intesa tramite i negoziati, la controversia viene composta per via diplomatica.

Se la controversia non viene risolta per via diplomatica, su richiesta di una delle Parti può essere sottoposta a una persona o a un’organizzazione per decisione tramite convenzione delle Parti (mediazione o procedura arbitrale).

Art. 20 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo, concordata tra le Parti, entra in vigore il giorno stabilito mediante scambio di note diplomatiche, a conferma dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure interne necessarie per le Parti.

Modifiche dell’allegatoal presente Accordo possono essere convenute tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore mediante scambio di note diplomatiche, a conferma dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure interne.

Art. 21 Convenzione multilaterale

In caso di entrata in vigore di una convenzione multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 22 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento, per iscritto e per via diplomatica, la propria decisione di voler denunciare il presente Accordo. Una simile comunicazione va inviata simultaneamente all’OACI. L’Accordo viene denunciato per la fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di ricevimento della notifica di dodici (12) mesi, a meno che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’OACI ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 23 Registrazione

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche vengono registrati, dopo la firma, presso l’OACI.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione delle seconde note diplomatiche, a conferma dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure interne necessarie alla sua conclusione e dell’entrata in vigore dell’Accordo internazionale di ciascuna Parte. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 29 luglio 1998 7 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia l’8 luglio 2013, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, portoghese e inglese, i tre testi facente parimente fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Doris Leuthard

Per il Governo della
Repubblica federativa del Brasile:

Wellington Moreira Franco

Allegato

Tavole delle linee

I. Linee sulle quali le imprese designate dal Brasile possono
esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti di destinazione

Punti oltre il Brasile

Tutti i punti
in Brasile

Tutti i punti

Tutti i punti
in Svizzera

Tutti i punti

II. Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono
esercitare servizi aerei:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti di destinazione

Punti oltre la Svizzera

Tutti i punti
in Svizzera

Tutti i punti

Tutti i punti
in Brasile

Tutti i punti

Note

Le imprese designate delle Parti possono a loro discrezione su determinati o su tutti i punti:

  1. eseguire voli in una direzione o in entrambe;
  2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;
  3. servire punti di scalo intermedio e punti oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine, senza tuttavia diritti di cabotaggio;
  4. rinunciare a atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;
  5. trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili; e
  6. servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o cambiamento di numero di volo rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti;

anche senza limiti di direzione o limiti geografici o perdita dei diritti di effettuare trasporti, ammissibili in altro modo nel quadro del presente Accordo, a condizione che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.