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0.748.127.192.63

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Colombia
concernente il traffico aereo di linea

RU 2023 515

Traduzione

Concluso il 3 agosto 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 agosto 2023

(Stato 4 agosto 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Colombia

(di seguito «Parti»):

desiderando promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla concorrenza tra le imprese di trasporti aerei nel mercato, riducendo al minimo le regolamentazioni e gli interventi governativi;

desiderando ampliare le opportunità per i servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderando permettere alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e agli speditori di merci prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;

desiderando assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Colombia, la «Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil (UAEAC)» o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  4. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  6. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, a esclusione della remunerazione e delle condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
  8. la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse imposte o ammesse all’imposizione dalle autorità competenti alle imprese designate per l’utilizzo di aeroporti o installazioni o servizi, inclusi i servizi e le installazioni in relazione con aeromobili e relativi equipaggi, passeggeri e merci;
  9. il termine «Accordo» significa il presente Accordo, i suoi Allegati e tutti i relativi emendamenti;
  10. la locuzione «trasporto aereo intermodale» indica il trasporto pubblico tramite aeromobile oppure una o più forme di trasporto di superficie di passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione, dietro pagamento o in locazione.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Sempre che non sia espressamente disposto altrimenti, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito denominati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio del servizio aereo internazionale le imprese designate di ciascuna Parte godono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare su detto territorio nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo.

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per permettere il proseguimento dell’esercizio di tale servizio riorganizzando dette linee in modo appropriato e per accordare durante il periodo reputato necessario i diritti per facilitare un esercizio funzionale.

Altre imprese di trasporti aerei di ciascuna Parte che non siano le imprese designate di cui all’articolo 5 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo godono ugualmente dei diritti di cui ai capoversi 2a) e b) del presente articolo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate godono di eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo. Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo si basano su un’interpretazione reciproca e non discriminatoria, tale da garantire che ciascuna Parte riservi alle proprie imprese designate e a quelle dell’altra Parte un trattamento equivalente per quanto concerne i diritti e i doveri fissati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di una delle imprese designate di effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali di mercato, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti. Conformemente a questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, la frequenza, il numero di destinazioni, la regolarità del servizio oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano l’entrata o l’uscita nel o dal proprio territorio di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale o l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili durante la permanenza all’interno del proprio territorio si applicano agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte e devono essere osservati da tali aeromobili all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, la permanenza o l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili (quali i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservati da, o per conto di, tali passeggeri, equipaggi e merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte.

Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Le autorità aeronautiche dell’altra Parte che hanno ricevuto una tale designazione e una domanda da parte delle imprese designate rilasciano senza indugio alle imprese designate la necessaria autorizzazione d’esercizio, a condizione che:

  1. le suddette imprese abbiano la sede principale delle proprie attività nel territorio della Parte che le ha designate e siano titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da quest’ultima;
  2. le suddette imprese siano titolari di un’autorizzazione di esercizio valida conformemente alle leggi dell’altra Parte;
  3. l’effettivo controllo legale sulle suddette imprese sia esercitato e mantenuto dalla Parte che le ha designate;
  4. la Parte che ha designato le suddette imprese agisca in conformità alle disposizioni degli articoli 7 (sicurezza dell’aviazione) e 8 (sicurezza tecnica);
  5. le imprese designate siano in grado di adempiere alle altre condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio del servizio aereo internazionale, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono esercitare in ogni momento i servizi convenuti.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione d’esercizio che conferisce alle imprese designate dell’altra Parte i diritti di cui all’articolo 2 del presente Accordo oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. le suddette imprese non hanno la sede principale delle proprie attività nel territorio della Parte che le ha designate o non sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da quest’ultima; oppure
  2. le suddette imprese non sono titolari di un’autorizzazione di esercizio valida conformemente alle leggi dell’altra Parte; oppure
  3. l’effettivo controllo legale sulle suddette imprese non è esercitato né mantenuto dalla Parte che le ha designate; oppure
  4. la Parte che ha designato le suddette imprese non agisce in conformità alle disposizioni degli articoli 7 (sicurezza dell’aviazione) e 8 (sicurezza tecnica); oppure
  5. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
  6. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

I diritti conferiti dal presente articolo possono essere esercitati soltanto previa consultazione dell’altra Parte, sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 2 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 3 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 4 , del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 5 , e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni sulla sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minaccia.

Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposizioni relative alla sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro trenta (30) giorni da tale domanda, è dato un motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi trenta (30) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza applicati dall’altra Parte per gli equipaggi, gli aeromobili, gli impianti aeroportuali o il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che in questi settori l’altra Parte non osserva né applica efficacemente gli standard di sicurezza minimi in vigore al momento della Convenzione, la prima Parte notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per adempiere questi requisiti minimi e l’altra Parte deve adottare le opportune misure correttive. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure opportune entro trenta (30) giorni, o un termine più lungo se convenuto in tal modo, è dato motivo per applicare l’articolo 6 del presente Accordo.

A prescindere dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a loro nome per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile per controllare la validità dei documenti relativi all’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i documenti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato non soddisfano né superano i requisiti minimi in vigore conformemente a questa Convenzione.

Se una tale ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a seri motivi:

  1. per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti in quel momento in base alla Convenzione; o
  2. per temere lacune a livello di rispetto ed esecuzione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di dette imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con il paragrafo 4 oppure 8 sono revocate non appena vengono a cadere i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 9 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le normali attrezzature, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono inoltre esentati da questi dazi e tasse, fatte salve le tasse riscosse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio (inclusi i motori) e le normali attrezzature di bordo importati nel territorio di una Parte per l’approvvigionamento, la manutenzione o la riparazione di un aeromobile impiegato dalle imprese designate dell’altra Parte nei servizi aerei internazionali;
  3. carburante, lubrificanti e materiale tecnico di consumo importati o forniti nel territorio di una Parte per essere utilizzati nell’aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se tali merci sono destinate a essere utilizzate in un tratto della rotta sopra il territorio della Parte nella quale sono state imbarcate;
  4. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che tale materiale e tali attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso conformemente ai regolamenti doganali.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese di trasporti aerei per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, le violazioni di confine, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navigazione aerea o dei servizi offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra Parte non devono eccedere quelle riscuotibili per gli aeromobili nazionali impiegati nel servizio internazionale.

Ciascuna Parte promuove le consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni, e sostiene tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima che le modifiche siano attuate.

Art. 12 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto. I rappresentanti e il personale devono rispettare le leggi e le ordinanze in vigore nel territorio dell’altra Parte, e conformemente a queste leggi e ordinanze:

  1. ciascuna Parte rilascia, sulla base della reciprocità e con un minimo margine di ritardo, ai rappresentanti e al personale menzionati al paragrafo 1 i necessari permessi di lavoro, i visti o altri documenti analoghi; e
  2. entrambe le Parti facilitano e accelerano i requisiti delle condizioni di lavoro per il personale che esegue determinati compiti temporanei per un periodo che non supera i novanta (90) giorni.

All’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare il buon funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda delle necessità delle imprese, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono autorizzate a vendere tali titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

a condizione che queste imprese dispongano delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle linee e delle linee parziali interessate e rispettino le disposizioni normalmente applicabili per simili accordi.

Le imprese designate di ciascuna Parte che sono titolari delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dei servizi convenuti sono autorizzate a esercitare e/o offrire i servizi convenuti attraverso diversi accordi di cooperazione, quali il «code sharing», il «blocked-space» o altri tipi di cooperazione, con:

  1. una o più imprese della propria Parte; o
  2. una o più imprese dell’altra Parte; o
  3. una o più imprese di uno Stato terzo, a condizione che quest’ultimo autorizzi o permetta accordi simili tra imprese dell’altra Parte e altre imprese per servizi verso, da o attraverso tale Stato terzo,

Art. 13 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione) e 8 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluso da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 14 Servizi intermodali

Ciascuna impresa designata può ricorrere a trasporti intermodali se le autorità aeronautiche di entrambe le Parti lo autorizzano.

A prescindere da ogni altra disposizione di questo Accordo, le imprese di trasporti aerei e i fornitori indiretti di servizi di trasporto merci delle Parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto terrestre di merci da o verso qualsiasi punto situato sul territorio delle Parti o in Paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci sotto chiusura doganale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o terrestre, hanno accesso alle formalità e ai controlli doganali e alle installazioni degli aeroporti. Le imprese di trasporti aerei possono scegliere di effettuare esse stesse il trasporto terrestre oppure di farlo eseguire in base ad accordi stipulati con altri trasportatori terrestri, compreso il trasporto terrestre effettuato da altre imprese di trasporti aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto merci per via aerea.

I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-terra, nel rispetto della legislazione nazionale di ogni Paese.

Art. 15 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire al tasso ufficiale e trasferire nel loro Paese le eccedenze sugli importi corrisposti a livello locale proporzionalmente al trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il traffico dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 16 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercitati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o in seguito ad accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi o ad aiuti statali diretti o indiretti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizio aereo internazionale tra i rispettivi territori. Se una Parte ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo può chiedere consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Tali consultazioni si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

Art. 17 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano notificati alle proprie autorità aeronautiche al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica di orario.

Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno tre (3) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 18 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 19 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. In tali consultazioni le Parti possono essere rappresentate dalle autorità aeronautiche. Dette consultazioni iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni fondate, appropriate e realizzabili dal profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 20 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non ha ancora designato il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

I costi del tribunale vengono sostenuti in eguale misura dalle Parti.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 21 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore non appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità giuridiche.

Modifiche dell’Allegato al presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore nel momento in cui vengono decise dalle suddette autorità.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincoli ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione. Gli emendamenti entrano in vigore, previa consultazione tra le Parti, conformemente all’articolo 24 del presente Accordo.

Art. 22 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare in ogni momento per iscritto e per via diplomatica all’altra Parte di voler denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, trascorso un termine di dodici (12) mesi dal ricevimento della notifica, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 23 Registrazione

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche vengono registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le Parti si sono notificate, mediante scambio di note diplomatiche, l’adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 29 novembre 1971 6 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia concernente i trasporti aerei regolari.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bogotá, il 3 agosto 2016, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, tedesca e spagnola, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Kurt Kunz

Per il
Governo della Colombia:

María Ángela Holguín Cuéllar

Allegato

Tavole delle linee

I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedio

Punti in Colombia

Punti oltre la Colombia

Punti in Svizzera

Un (1) punto in Europa (eccetto Madrid)

Punti in Africa

Hamilton (Bermuda)

Punti nel mare dei Caraibi (eccetto San Juan ma incluse le Bahamas)

Panama

Tutti i punti

Due (2) punti in Perù, Ecuador o Cile

II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Colombia possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti di scalo intermedio

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Colombia

Due (2) punti in Europa

Punti nel mare dei Caraibi (inclusa Caracas)

Tutti i punti

Due (2) punti in Europa e/o in Medio Oriente

NoteOgni impresa designata di una Parte può, a sua discrezione, su determinati o su tutti i voli:1.eseguire voli in una direzione o in entrambe;2.combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;3.servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti situati oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;4.rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;5.trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili;6.servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo, rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti; e7.servire punti di scalo intermedio e punti situati oltre non indicati nell’allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte,in questo contesto non valgono limitazioni di direzione o limitazioni geografiche e non è possibile perdere i diritti di traffico accordati con il presente Accordo, sempre che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.