a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla domanda. b. Le imprese designate devono, sui percorsi comuni, prendere in considerazione i loro interessi reciproci, evitando d’arrecare difficoltà ingiustificate ai rispettivi servizi. c. I servizi convenuti sono essenzialmente intesi ad offrire una capacità di trasporto, commisurata alla domanda, tra la Parte cui appartiene l’impresa designata e i Paesi di destinazione. e. Nell’esercizio dei servizi convenuti tra le Parti, le imprese designate godono di possibilità uguali ed eque.
d. Il diritto d’imbarcare e sbarcare, sul territorio d’una Parte e nel punti menzionati in allegato, persone o cose del traffico internazionale diretto o proveniente da Paesi terzi, dev’essere esercitato giusta il principio dello sviluppo armonico, proclamato dalle Parti, nonchè in modo tale che la capacità venga adattata:
- alla domanda di prestazioni di trasporto per o dal territorio della Parte che ha designato l’impresa;
- alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
- alla domanda di prestazioni di trasporto da parte delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.