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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea concernente i trasporti aerei Conchiuso il 1° febbraio 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 1° ottobre 1963 Entrato in vigore il 18 gennaio 1964

RU 1964 225; FF 1963 I 1329 ediz. franc. 1963 I 1305 ediz. ted.

Traduzione1

(Stato 18 gennaio 1964)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Guinea,

desiderosi di sviluppare nel limite del possibile la cooperazione internazionale nel ramo degli aerotrasporti,

determinati di conchiudere un accordo per stabilire dei servizi di trasporti aerei tra i territori dei rispettivi paesi e oltre gli stessi,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

b. Ciascuna Parte designa un’impresa di trasporti aerei (dappresso «impresa designata») per l’esercizio dei servizi convenuti.

a. Le parti contraenti (dappresso «Parti»), per esercitare i trasporti aerei internazionali specificati dall’allegato, salvo restando le disposizioni del presente accordo, si concedono reciprocamente i seguenti diritti:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare scali non commerciali sul territorio citato;
  3. imbarcare e scaricare passeggeri, colli postali e merci, sullo stesso territorio, nel traffico internazionale e nei punti specificati dall’allegato.

Art. 2

a. Salvo le disposizioni dell’articolo 8 seguente, ciascuna Parte concederà senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte, l’autorizzazione per l’esercizio. b. Tuttavia, prima di concedere l’autorizzazione per esercitare i servizi convenuti l’autorità aeronautica di una Parte può esigere che l’impresa designata dell’altra provi di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che essa applica normalmente per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Art. 3

a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate deve adattarsi alla richiesta del traffico. b. Le imprese designate devono fruire di possibilità uguali ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti. c. Le imprese designate devono tener conto, per i percorsi in comune, dei reciproci interessi nell’intento di non pregiudicare i loro rispettivi servizi aerei. d. Lo scopo essenziale dei servizi convenuti è di offrire una capacità adeguata alla richiesta del traffico tra il paese, al quale appartiene l’impresa designata e quello di destinazione.

e. Il diritto d’imbarcare e di scaricare sul territorio d’una Parte, nei punti specificati nell’allegato, persone e merci del traffico internazionale a destinazione o in arrivo da terzi paesi, deve essere esercitato conformemente ai principi generali di un ordinato sviluppo, confermati dalle due Parti, a condizione però che la capacità sia adeguata:

  1. alla richiesta del traffico in arrivo o a destinazione del territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
  3. alla richiesta del traffico delle regioni trasvolate, tenuto conto dei trasporti locali e regionali.

Art. 4

Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorchè compilate sulla base di tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. Le tariffe sono fissate conformemente alle disposizioni seguenti:

  1. Le tariffe sono stabilite possibilmente di comune intesa tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese attive su tutta o parte della linea; questo accordo deve essere attuato, per quanto possibile, nel quadro dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. Se l’autorità di una Parte non approva le tariffe stabilite, deve notificarlo all’autorità dell’altra Parte, entro quindici giorni a decorrere dalla data in cui le tariffe erano state proposte per l’approvazione oppure entro un altro termine da stabilire.
  2. Se le imprese designate non si accordano o se le tariffe non sono state approvate dall’autorità aeronautica d’una Parte, la vertenza dovrebbe risolversi con un accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
  3. Ove le autorità aeronautiche non si accordassero, la vertenza sarà convenuta in arbitri, giusta l’articolo 9 seguente.
  4. Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni di questo articolo o dell’articolo 9 seguente.

Art. 5

Gli utili provenienti dai servizi convenuti, realizzati dalle imprese designate sul territorio dell’altra Parte, possono essere spesi completamente all’interno di questo territorio o trasferiti all’estero, nel quadro del controllo previsto dalla legislazione in vigore.

Art. 6

a. I carburanti e i pezzi di ricambio introdotti o imbarcati nel territorio di una Parte dall’impresa designata dell’altra e destinati unicamente agli aeromobili di questa impresa, sono esonerati dai diritti d’entrata. b. Gli aeromobili utilizzati, per i servizi convenuti, dall’impresa designata da una Parte, i carburanti ed i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l’attrezzatura normale e le provviste rimanenti a bordo sono esonerati all’entrata nel territorio dell’altra Parte da ogni dazio o altro diritto e tassa analoga, anche qualora essi siano utilizzati o consumati durante il volo sopra il territorio menzionato.

Art. 7

a. Le leggi ed i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale o i voli degli stessi sul territorio menzionato s’applicano anche all’impresa designata dell’altra Parte. b. Le leggi ed i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, quanto all’adempimento delle formalità d’immigrazione, di passaporto, di dogana e di sanità, s’applicano parimente ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte, durante la presenza sul territorio menzionato. c. I passeggeri in transito attraverso il territorio di una Parte sono sottomessi ad un controllo semplificato. I diritti doganali e altre tasse per bagagli e merci in transito diretto non sono riscossi. d. Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto a quella designata dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti relativi alla dogana, ai visti, all’immigrazione, alla sanità, al cambio o di altre disposizioni concernenti i trasporti aerei.

Art. 8

Ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiutare all’impresa designata dall’altra Parte l’autorizzazione all’esercizio, o di revocarla, qualora reputi non essere provato che la maggior parte della proprietà ed il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini oppure quando l’impresa designata non si conforma alle leggi e ai regolamenti, o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Art. 9

a. Ogni controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta con le disposizioni dell’articolo 12, nè dalle autorità aeronautiche, nè dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale. b. Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. c. Le designazioni devono avvenire entro tre mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto l’arbitrato e la cooptazione entro il quarto mese. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alle necessarie designazioni. d. Il tribunale arbitrale, qualora non fosse possibile comporre la controversia pacificamente, decide a maggioranza. Salvo accordo contrario delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede. e. Le Parti s’impegnano di conformarsi ai provvedimenti provvisionali che fossero adottati nel corso dell’istanza come pure alla decisione arbitrale, considerata in ogni caso definitiva. f. Ove una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concesso in applicazione del presente accordo, per tutto il tempo in cui la decisione non è rispettata. Ciascuna Parte sopporta le spese per il proprio arbitro e metà di quelle del presidente designato.

Art. 10

Il presente accordo ed ogni ulteriore intesa saranno registrati alla sede dell’Organiz-zazione dell’aviazione civile internazionale (OACI).

Art. 11

Questo accordo e l’allegato devono essere adattati ad ogni convenzione plurilaterale che venisse a vincolare le due Parti.

Art. 12

a. Le autorità aeronautiche delle due Parti si consulteranno di tanto in tanto e in uno spirito di stretta collaborazione, per accetarsi che siano applicati i principi definiti nel presente accordo e realizzati gli scopi in modo soddisfacente. b. Qualora l’autorità aeronautica di una Parte reputi necessario modificare l’allegato, essa può negoziare direttamente con l’autorità aeronautica dell’altra Parte. I negoziati devono avvenire entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui sono stati domandati. Ogni modificazione decisa dalle autorità citate entra provvisoriamente in vigore al momento in cui l’intesa è stata raggiunta e definitivamente a decorrere dalla data di conferma mediante scambio di note diplomatiche. c. Le autorità aeronautiche delle Parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, i dati statistici periodici o le altre informazioni analoghe, necessari alla determinazione del volume di traffico trasportato sulle linee convenute.

Art. 13

L’autorità aeronautica o l’impresa designata da ciascuna Parte comunicano, appena possibile, all’autorità aeronautica dell’altra Parte, gli orari e le condizioni d’esercizio dei servizi convenuti come pure ogni modificazione decisa ulteriormente.

Art. 14

Ciascuna Parte può disdire in ogni tempo il presente accordo. Essa notifica la disdetta all’altra Parte e informa contemporaneamente il Consiglio dell’OACI. L’accordo scade 12 mesi dopo la data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notificazione, qualora al disdetta non sia stata ritirata nel frattempo, di comune intesa. Mancando la dichiarazione di ricevimento dell’altra Parte la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell’OACI.

Art. 15

L’allegato al presente accordo è considerato parte integrante dello stesso. Salvo disposizione contraria ogni rinvio all’accordo si riferisce anche all’allegato.

Art. 16

Il presente accordo sarà ratificato. Esso è applicato provvisoriamente a decorrere dal giorno della firma ed entra in vigore alla data in cui la ratificazione è comunicata reciprocamente mediante scambio di note diplomatiche. Fatto a Berna, il 1° febbraio 1963, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Guinea:

Wahlen

Bangoura

Allegato

Tavola I

Servizi che può esercitare l’impresa designata svizzera:

  1. Svizzera – punti nell’Europa del Sud – punti nell’Africa del Nord – Isole Canarie – Senegal – Gambia – Guinea ed oltre verso punti in Africa o nell’America del Sud, e viceversa.

Tavola II

L’impresa designata dalla Guinea potrà esercitare i trasporti aerei su una linea ancora da definirsi dalle autorità aeronautiche.

Ogni punto elencato può essere eliminato durante tutti o parte dei voli, a scelta dell’impresa designata da una Parte.