Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato:
- l’espressione «Accordo» significa l’accordo e il suo allegato;
- l’espressione «autorità aeronautiche» significa, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale2 e, per l’Ungheria, il Ministro delle Comunicazioni e delle Poste, oppure, nei due casi, qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- l’espressione «territorio» indica le regioni terrestri e le acque sottoposte alla sovranità dello Stato come anche lo spazio atmosferico sopra di esse;
- l’espressione «servizio aereo» designa qualsiasi volo internazionale regolare, assicurato da un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri, merci o posta;
- l’espressione «servizi convenuti» si applica ai servizi aerei esercitati in virtù del presente Accordo;
- l’espressione «linee indicate» significa le linee definite nell’allegato del presente Accordo, sulle quali possono essere esercitati i servizi convenuti;
- l’espressione «scalo commerciale» indica uno scalo a scopo diverso dall’imbarcare e dallo sbarcare passeggeri, merci o posta;
- l’espressione «impresa designata» significa un’impresa di trasporti aerei designata da una Parte, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per esercitare i servizi convenuti.