Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato salvo che il testo non disponga altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443 e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della medesima nonché ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottati in virtù degli articoli 90 e 94 nella misura in cui detti Allegati e emendamenti siano stati approvati dalle due Parti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Repubblica federale di Nigeria, il ministro responsabile degli affari dell’aviazione civile, o qualsiasi persona o ente abilitato ad assumere le funzioni attualmente esplicati dal ministro o funzioni analoghe, e, per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o ente abilitato ad assumere le funzioni attualmente esplicate da dette autorità oppure funzioni analoghe;
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
- il termine «territorio» riferentesi a uno Stato, indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti poste sotto la sovranità o la protezione del medesimo;
- le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» assumono il significato conferito loro dagli articoli 96 della Convenzione;
- le locuzione «attrezzatura di bordo», «provvigioni di bordo» e «pezzi di ricambio» assumono il significato conferito loro dall’allegato 9 della Convenzione; e
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto postale.
L’allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.