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0.748.127.195.94

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Nigeria concernente i servizi aerei Conchiuso il 12 settembre 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 1981 Ratificato con strumenti scambiati il 26 novembre 1980/19 novembre 1981 Entrato in vigore il 19 novembre 1981

RU 1981 1831; FF 1981 I 628

Traduzione1

(Stato 19 novembre 1981)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo federale della Repubblica federale di Nigeria

considerato che la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Nigeria fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 , e

desiderosi di conchiudere un accordo suppletivo alla Convenzione onde stabilire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato salvo che il testo non disponga altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443 e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della medesima nonché ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottati in virtù degli articoli 90 e 94 nella misura in cui detti Allegati e emendamenti siano stati approvati dalle due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Repubblica federale di Nigeria, il ministro responsabile degli affari dell’aviazione civile, o qualsiasi persona o ente abilitato ad assumere le funzioni attualmente esplicati dal ministro o funzioni analoghe, e, per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile o qualsiasi persona o ente abilitato ad assumere le funzioni attualmente esplicate da dette autorità oppure funzioni analoghe;
  3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
  4. il termine «territorio» riferentesi a uno Stato, indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti poste sotto la sovranità o la protezione del medesimo;
  5. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» assumono il significato conferito loro dagli articoli 96 della Convenzione;
  6. le locuzione «attrezzatura di bordo», «provvigioni di bordo» e «pezzi di ricambio» assumono il significato conferito loro dall’allegato 9 della Convenzione; e
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto postale.

L’allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Diritti e privilegi delle imprese designate

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicati nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». L’impresa designata di ciascuna Parte fruisce nell’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata dei diritti seguenti:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e posta destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Art. 3 Designazione delle imprese

Ciascuna Parte ha il diritto di designare per scritto all’altra Parte un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.

Ricevuta la notificazione, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa così designata la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.

L’impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 del presente Accordo.

Art. 4 Validità dei certificati

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte per l’esercizio delle linee indicate nell’allegato sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall’altra Parte.

Art. 5 Revoca e sospensione dei diritti

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa ha disatteso le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. in qualunque altra maniera, l’impresa non adempie le condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 6 Applicazione delle leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Ciascuna Parte s’impegna a non accordare un trattamento preferenziale alla propria impresa rispetto a quella designata dell’altra, nell’applicazione dei regolamenti relativi alle formalità di congedo.

I passeggeri in transito diretto attraverso il territorio di una Parte saranno sottoposti a un controllo semplificato. I dazi e altre tasse non saranno riscossi sui bagagli e merci in transito diretto.

Art. 7 Esonero dei dazi e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni dazio a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta oppure utilizzate in volo sopra detto territorio.

Sono parimenti esenti da questi dazi, tributi e tasse, ad eccezione degli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Si potrà esigere che i beni di cui ai capoversi a, b e c siano posti sotto la vigilanza o il controllo della dogana.

Art. 8 Trattamento dell’attrezzatura normale di bordo e degli approvvigionamenti a bordo

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 9 Modalità d’esercizio

Le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.

Le modalità d’esercizio saranno conformi alle condizioni stabilite nell’Allegato del presente Accordo.

Art. 10 Attività commerciali e rappresentanze delle imprese

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra, su una base di reciprocità, il diritto di mantenere sul proprio territorio uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, composto di persone trasferite o assunte sul posto, nella misura necessaria all’esercizio dell’impresa designata.

Ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente o, a scelta dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ogni impresa ha il diritto di vendere tali titoli di trasporto e qualsiasi persona sarà libera di acquistarli in divise del medesimo territorio.

Art. 11 Approvazione degli orari

Almeno sessanta (60) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi modificazione ulteriore.

Art. 12 Tariffe

Le tariffe che ogni impresa designata deve applicare in connessione con i trasporti da o verso il territorio dell’altra Parte vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti le spese d’esercizio, un congruo utile, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei.

Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo vanno fissate quanto possibile mediante intesa fra e imprese designate delle due Parti e dopo consultazione delle altre imprese di trasporti aerei che servono, completamente o parzialmente, la stessa linea. Tale accordo sarà realizzato, per quanto possibile, secondo il sistema adottato in merito dall’Associazione del trasporto aereo internazionale.

Le tariffe così fissate saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

Se le imprese designate non possono intendersi o se per qualsiasi altra ragione una tariffa non può essere fissata conformemente alla disposizione del paragrafo 2 del presente articolo, oppure se durante i primi trenta (30) giorni del periodo di sessanta (60) giorni menzionato nel paragrafo 3 del presente articolo, una Parte notifica all’altra la propria disapprovazione di una tariffa giusta il paragrafo 2 qui innanzi, le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di allestire la tariffa di comune intesa.

Se le autorità aeronautiche non possono giungere a un’intesa circa l’approvazione della tariffa conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o circa l’allestimento della tariffa giusta il paragrafo 4, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 16 del presente Accordo.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, nessuna tariffa entrerà in vigore senza l’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti.

Le tariffe già stabilite resteranno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l’articolo 16 del presente Accordo, saranno fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre dodici (12) mesi a contare dal giorno della negata approvazione da parte delle autorità aeronautiche di una Parte.

Le autorità aeronautiche delle Parti si sforzeranno di assicurarsi che le imprese designate si conformeranno alle tariffe fissate e depositate presso le autorità aeronautiche delle parti, e che nessuna impresa proceda illegalmente a qualsiasi riduzione, direttamente o indirettamente.

Art. 13 Statistiche periodiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati ragionevolmente richiesti per la revisione della capacità offerta sui servizi convenuti ad opera dell’impresa designata dell’altra Parte.

Tali comunicazioni contempleranno tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato da questa impresa sui servizi convenuti.

Art. 14 Trasferimento delle eccedenza d’introiti

Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali effettuato da questa impresa, con riserva dei regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna Parte.

Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 15 Consultazioni

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno di volta in volta al fine di assicurarsi che le disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato sono applicate e rispettate in maniera soddisfacente. Le Parti si consulteranno quando sembrerà loro necessario apportare delle modifiche.

Ogni Parte può chiedere una consultazione orale o scritta che inizierà entro sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda, a meno che le due Parti s’accordino per prolungare detto termine.

Art. 16 Composizione delle controversie

Ove sorgesse una controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti si sforzeranno prima di tutto di comporla mediante negoziati diretti.

Le Parti, se non riescono a comporre la controversia mediante negoziati diretti, possono convenire di sottoporla alla decisione di una persona o di un organismo; ove non riuscissero ad intendersi, la controversia sarà sottoposta, a domanda d’una delle Parti, a un tribunale di tre arbitri, ciascuna Parte designandone uno e il terzo essendo designato dai due arbitri così scelti. Ciascuna Parte procederà alla designazione entro un termine di sessanta (60) giorni a decorrere dalla data nella quale avrà ricevuto dall’altra, per via diplomatica, la notificazione richiedente l’arbitrato sulla controversia; il terzo arbitro sarà designato entro un altro termine di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti non ha designato il suo arbitro entro il termine specificato, o se il terzo arbitro non è stato designato entro il termine specificato, il presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale può essere adito da ciascuna Parte, perché designi, secondo il caso, uno o gli arbitri. In tal caso, il terzo arbitro sarà cittadino di uno Stato terzo e presiederà il tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale si sforzerà anzitutto di stabilire un’intesa fra le due Parti. In caso contrario esso esaminerà la controversia e deciderà alla maggioranza dei voti. A meno che le Parti non decidano altrimenti; il tribunale arbitrale fisserà la propria procedura, sceglierà il luogo giurisdizionale e renderà la decisione entro novanta (90) giorni a decorrere dalla sua costituzione.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa secondo il paragrafo 3 del presente articolo.

Il tribunale deciderà la ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

Se una Parte trascura di conformarsi ad una decisione resa giusta il presente articolo, e fintantoché tale situazione perdurerà, l’altra parte potrà limitare, ritirare o revocare qualsiasi diritto o privilegio accordati in virtù del presente Accordo alla Parte in difetto o alla sua impresa designata.

Art. 17 Effetto delle convenzioni multilaterali

Il presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale relativa ai trasporti aerei che venisse a vincolare le due Parti.

Art. 18 Emendamenti

Se una delle Parti giudica necessario modificare una clausola del presente Accordo, tale modificazione, convenuta tra le Parti e, ove fosse necessario, previa consultazione giusta l’articolo 15 del presente Accordo, entrerà in vigore al momento della conferma mediante scambio di noti diplomatiche.

Qualsiasi modificazione dell’Allegato sarà convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse saranno applicate provvisoriamente non appena convenute e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

Art. 19 Registrazione dell’Accordo presso l’OACI

Il presente Accordo, il suo Allegato come anche tutti gli emendamenti dell’Accordo o dell’Allegato, nonché gli scambi di note relativi all’Accordo o al suo Allegato, saranno registrati presso l’OACI.

Art. 20 Disdetta

Ciascuna Parte Contraente può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi (12) dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Qualora l’altra parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenutale quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale ne avrà ricevuta comunicazione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati per via diplomatica.

Il presente Accordo e il suo Allegato saranno applicati provvisoriamente dal giorno della firma ed entreranno in vigori alla data dello scambio degli strumenti di ratificazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lagos, il 12 settembre 1980, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, in due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo federale
della Repubblica federale di Nigeria:

Pierre Monod

Samuel G. Mafuyai

Allegato

1. Esercizio dei servizi convenuti

a. Salvo che le due Parti non convengano altrimenti e con riserva delle disposizioni del paragrafo c qui di seguito, la capacità offerta sui servizi convenuti sarà equa-mente distribuita tra le imprese delle Parti.

b. La capacità totale offerta su ciascuna delle linee indicate sarà adeguata alla domanda di traffico ragionevolmente prevedibile.

c. Onde far fronte alle fluttuazioni stagionali o aumenti futuri del traffico sulle linee indicate nell’Allegato, le imprese designate delle due Parti s’accorderanno circa le condizioni in cui saranno esercitati i servizi aerei. Gli accordi stabiliti dalle imprese designate determinano le frequenze dei servizi e i piani di volo. Tali accordi, nonché le loro modificazione, saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti.

d. Se l’impresa designata di una Parte non desidera utilizzare la totalità o una parte della sua quota-parte della capacità offerta su una o diverse linee, e fintantoché permarrà tale situazione, essa può permettere all’impresa designata dell’altra Parte di utilizzare la quota-parte della capacità durante un periodo determinato.

2. Tavole delle linee

a. Servizi che può esercitare l’impresa designata dal Nigeria

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti in
Nigeria

Un punto in
Svizzera

Londra*
Mosca*
Francoforte*
Sofia*
Bruxelles*

*

Senza diritti di traffico in quinta libertà in direzione ed a partire dalla Svizzera.

b. Servizi che può esercitare l’impresa designata dalla Svizzera

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Nigeria

Punti oltre

Punti in
Svizzera

Lagos

Accra*
Kinshasa*
Luanda*
Lusaka*
Brazzaville*

*

Senza diritti di traffico in quinta libertà in direzione ed a partire dal Nigeria.

3. Note concernenti le tavole delle linee 2a e 2b qui innanzi

a. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

b. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.